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La Nostra Voce

NOI DIAMO SPAZIO AL CITTADINO
BASTA CON LA POLITICA SUI SOCIAL
 
La Nostra Voce è anche La Tua Voce
 
Il Portale di Santa Maria delle Mole è nato proprio per tale scopo.
 
Indipendentemente dal nome ci occupiamo di tutte le problematiche delle frazioni “a valle” del comune di Marino e quindi di; Castelluccia, Cava dei Selci, Due Santi, Fontana Sala, Frattocchie e Santa Maria delle Mole.
Portiamo avanti, già da anni e con evidenti risultati, questo impegno in modo assolutamente apolitico ed intendiamo sottolinearlo APOLITICO 

Perché questo:
In molti hanno tentato di percorrere tale strada ma alla fine si sono sempre dimostrati quel che intendevano mascherare; lavorare solo per scopi personali e di partito.
Infatti come potete tastare con mano:
- Tutti i siti tematici sono stracolmi di politica e pubblicità.
- Tutte le pagine e, ancor peggio, tutti i gruppi Facebook di zona sono ormai monopolizzati da tre/quattro individui che ci martellano dalla mattina alla sera di pubblicazioni politiche ed inserzioni pubblicitarie di attività in loco. Non portano benefici ma rimbalzano incessantemente informazioni già note!

Non è rimasto più spazio per chi vuole lamentarsi del solito malcostume comunale o di quelle problematiche che rendono difficile il quieto vivere perché soffocati da questo indecente comportamento.

Per tale motivo, noi APOLITICI ed ASCOLTATORI della comunità, abbiamo deciso di dare un taglio a tutta questa indecente volgarità di comportamento e dedicare delle aree per portare alla luce, solo e soltanto, le nostre difficoltà di vita.
Per la risoluzione delle problematiche ce ne occuperemo sul portale ed anche a suon di carte bollate, ove necessario!

 
Per qualsiasi problematica questo portale mette già a disposizione un Forum dove chiunque può dire la propria. Esiste anche la possibilità di intervenire sulle argomentazioni pubblicate periodicamente.

Per non creare troppa confusione e per coloro che non sono in grado di utilizzare tali strumenti ma sanno come muoversi sui social: abbiamo attivato degli Speciali Gruppi su Facebook per ogni frazione. Scegli il gruppo a te dedicato:
E’ ben inteso: A nessuna comunicazione politica, pubblicitaria o di semplice frivolezza verrà dato spazio.

 
Castelluccia e Fontana Sala:
Sono di Castelluccia - Fontana Sala ... senza SE
facebook.com/groups/castellucciafontanasalaplus/

Cava dei Selci:
Sono di Cava dei Selci ... senza SE
facebook.com/groups/cavadeiselciplus/

Due Santi:
Sono di Due Santi ... senza SE
facebook.com/groups/duesantiplus/

Frattocchie:
Sono di Frattocchie ... senza SE
facebook.com/groups/frattocchieplus/

Santa Maria delle Mole:
Sono di Santa Maria delle Mole ... senza SE
facebook.com/groups/santamariadellemoleplus/
 
Tutti questi gruppi sono gestiti da personale ultra qualificato e già facente parte della nostra redazione.
Esponete problemi ma mai parlare di politica, di attività commerciali, di ricette, cani e gatti smarriti e tutti quegli argomenti già martellanti altrove.

Siete i benvenuti a “Casa Vostra” ed il vostro smartphone smetterà di suonare o vibrare in continuazione per inutili motivi.
 

Revisione Auto

(2.096)
Domenico Brancato

A QUALI CONSEGUENZE SI  VA INCONTRO PER L’OMESSA REVISIONE DELL’AUTO

 

La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di  sicurezza (Vedi, in particolare, l’efficienza: -dei dispositivi di frenatura; - dei pneumatici; - dell’impianto elettrico; - dello sterzo; e delle sospensioni ) per la circolazione e la silenziosità  e sia che non producano emanazioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.

 

Chi non ottempera a  tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: Chiunque  circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.

 

Nei casi di omessa revisione per più di una volta,  tale sanzione raddoppia ed, inoltre,  viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.

 

E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni  e nel caso si ripeta  la violazione, addirittura,  alla confisca del veicolo.

 

In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:

  • Revisione regolare, con conseguente rilascio di un Tagliando da apporre sulla Carta di Circolazione;
  • Ripetere, quando il veicolo, entro un mese, dovrà essere sottoposto ad un nuovo controllo,  ma potrà continuare a circolare solo se, intanto, l’utente abbia provveduto a far ripristinare l’efficienza del mezzo;
  • Sospeso dalla circolazione, con relativa annotazione sulla Carta di Circolazione, nel caso in cui i difetti riscontrati dovessero risultare di grave entità, tanto da limitarne, soltanto in giornata,  la circolazione alla velocità non superiore a 40 Km/h, esclusivamente, per raggiungere l’officina più rispondente alla riparazione.

 

A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’immatricolazione e del genere di verifica si ha la:

  • Revisione periodica: che si effettua dopo 4 anni dalla prima immatricolazione esuccessivamente ogni 2 anni. Tale scadenza riguarda: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale,di massa complessiva non superiore a 3.500 Kg;
  • Revisione annuale: che è  riferita ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso il conducente; le autovetture adibite al servizio Taxi o noleggio con conducente; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale (trattrici stradali, autogru, veicoli da soccorso stradale, veicoli per trasporto di attrezzature per la manutenzione del manto stradale, autotrebbiatrici, autofunebri, autospazzaneve, autoveicoli per disinfezioneecc.) di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3.500 Kg, nonché: i rimorchi e gli autocaravan di pari peso; gli autobus; le autoambulanze, ecc;
  • Revisione straordinaria, quando, in un veicolo,in seguito ad un incidente stradale, si verificano danni tali da compromettere la sicurezza per la circolazione, ovvero quando vengono a mancare  i requisiti di sicurezza strutturale,  di rumorosità e di  inquinamento.

 

La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile,  mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche  presso le officine  private autorizzate.

 

 I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche  presso Centri di Revisione privati, mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.

 

I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura “veicolo di interesse storico e collezionistico“, sono catalogati come  “Veicoli Atipici“ e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.

 

In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti  i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.

 

Comunque, a prescindere dal doveroso  rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che  un  oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza,  possa divenire  causa di gravi e pregiudizievoli  conseguenze sia  di natura civile  che penale.

 

Redatto dal Prof. Domenico Brancato

Bonus Verde per Aree a verde privato

(569)
Domenico Brancato

IL “BONUS  VERDE” PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 PER GIARDINI, BALCONI, TERRAZZI E CORTILI

 

Grazie al bonus, il 36% della spesa, diviso in 10 quote annuali, è a carico dello Stato, sotto forma di detrazione fiscale sull’Irpef.

 

Nel  Bonus destinato alle aree a “Verde privato“ sono incluse le spese per opere di: ristrutturazione; progettazione e manutenzione; recinzione; costruzione di pozzi e strutture di copertura, nonché per l’acquisto di piante ed acquisto ed installazione di impianti di irrigazione.

 

Incentivo che consente, a coloro (Persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali) che sono assoggettati al pagamento dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche) e che possiedono unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà, nuda proprietà e diritto reale (uso, usufrutto o abitazione) o li detengono, in qualità di inquilini o comodatari, di richiedere il contributo su una spesa massima agevolabile di euro 5.000 (corrispondenti  ad un importo massimo detraibile di euro 1.800), da destinare alla realizzazione di opere comprese fra gli  interventi  appena elencati.

 

Gli Imprenditori e i soci di società semplici (SaS e Snc), potranno usufruire dell’incentivo solo per interventi sui giardini degli immobili ad uso abitazioni civili e non per quelli appartenenti alle Categorie B, C, D, E e A/10  o  registrati  a magazzino e come fabbricati strumentali.

 

Se gli interventi sui giardini saranno realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio professionale o di attività commerciali, la detrazione sarà accordata nella misura del 18%.

 

L’agevolazione comprende anche le spese sostenute dai Condomini, per interventi effettuati sulle parti comuni esterne, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per unità immobiliare ad uso abitativo, detraibile al 36% dai singoli condomini, purché versino la quota condominiale di spettanza  entro il termine utile per la presentazione del 730/2019 o del Modello Redditi 2019.

 

A beneficiarne saranno soltanto le spese sostenute nel 2018 pagate tramite Bonifico “parlante“, che prevede la  compilazione di un  Modulo specifico, in dotazione presso ogni Istituto bancario. Nella causale del quale, il cliente dovrà indicare gli estremi della fattura emessa dalla Ditta o dal professionista che ha eseguito i lavori e che il pagamento viene disposto ai sensi dell’articolo 16 del D.p.r.917/1986, che regolamenta le Detrazioni fiscali.

 

Se i lavori sono stati eseguiti in immobili di comproprietà, affinché tutti possano godere dell’agevolazione fiscale, dovranno essere indicati gli estremi di tutti i soggetti interessati, oltre quello di chi esegue il bonifico.

Se trattasi di condomini, occorre riportare anche il codice fiscale del condominio e del suo Amministratore.

 

redatto dal Prof. Domenico Brancato

Aumenti in arrivo per pensioni e prestazioni assistenziali

(920)
Domenico Brancato

 

Grazie all’incremento dell’indice di rivalutazione adeguato all’inflazione, rilevato dall’ISTAT( Indice Foi relativo ai  prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati ) tra gennaio e settembre del 2017, che,  a partire dal 1° Gennaio 2018, tornano ad aumentare, dopo due anni di sospensione, gli importi delle Pensioni, degli assegni e delle indennità per gli invalidi civili.

Si deve al Decreto Interministeriale del 20 novembre 2017 (Pubblicato dalla G.U. N.280 del 30 Novembre 2017) l’aggiornamento del “Valore della variazione percentuale“ per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni dirette: di vecchiaia, di anzianità e anticipata, oltre che  dell’assegno e la pensione di invalidità, dell’assegno sociale e la pensione di reversibilità spettanti per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Decreto, In virtù del quale l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, è determinato in misura pari al 1.1, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Misura che, però, verrà riconosciuta per intero ai pensionati che soddisfino alcuni requisiti di reddito, anno per anno. Infatti la soglia di reddito entro la quale spetta l’integrazione pienanel 2017 ècomplessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS,  cioè ad  E/mensili507,41X 3 = E 1522,23.

Per importi superioril’aumento sarà proporzionalmente minore, in quanto il meccanismo di perequazione tende a favorire quelli di valore più basso, come appresso indicato:

Tasso di Inflazione % Importo  Pensione

  1,1       Fino a tre volte il trattamento minimo INPS (E 1522,23)

  1,045  Fino a 4 volte il trattamento  minimoINPS  (E 2029,64)

  0,825  Fino a 5 volte il trattamento minimo INPS (E 2537,05)

  0,550  Fino a 6 volte il trattamento minimo INPS (E 3044,46)

  0,495  Oltre  6 volte il trattamento minimo INPS ( > di E 3044,46).

Per rendere più esplicita la dimensione dell’aumento spettante, si riportano i seguenti esempi relativi alla più rappresentativa entità degli importi lordi  di pensione:

 Importo Pensione 

 Tasso di Rivalutazione 

 Aumento Mensile 

Euro

Euro

 

1000

X 0,011

11,00

1600

X 0,01045

16,72

1800

X 0,01045 

18,81

2100

X 0,00825

17,33

2500

X 0,00825

20,63

3000

X 0,00550 

16,50

3500

X 0,00495

17,33

L’incremento riguarda anche:

  • L’assegno minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, che sarà di E 507,42 e 289,24 (in sostituzione dei precedenti E 501.89  e 286.09), equivalenti ad E/anno 6596,46 e 3760,12;

  • Le pensioni con benefici di cui alla Legge 206/2004 e successive modificazioni applicabili  a  tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiute sul territorio nazionale o extranazionale , se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, per le quali, per il 2018, è stata riconosciuta la rivalutazione dell’indice ordinario nella misura del 1,25, del 1,13 e del 0,94%  rispettivamente per le prestazioni fino a:  tre volte il minimo (E 1522.26), da  3 e le 5 volte il minimo (E  1522,26 – 2537,05) e superiori a cinque volte il minimo (> di E  2537,05);

  • La Pensione e Assegno sociale, che passeranno da E  369,26 a 373,33  e da E 448,07 a 453,00 per  limiti di redditi personali massimi, rispettivamente, di euro 4853,29 e 5889 mensili, oltre i quali l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto;

  • Le Pensioni di Invalidità  a favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, per le quali il nuovo limite di reddito annuo personale per aver diritto alla pensione viene elevato del 0,8%, e cioè da 16.532,10 a 16.664,36, per gli invalidi totali, e da 4.800,38 a 4.853,29, per gli invalidi parziali e minori. L’importo mensile, invece, sale da 279,47 a 282,55;

  • L’Assegno d’Invalidità aumenterà  come per le altre pensioni, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, ed in particolare:

  • del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto è maggiore di 4 volte il minimo, cioè supera euro  2029,64 mensili e  26.385,32 annui;

  • del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè euro 2537,05 mensili e 32.981,65 annui;

  • Le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra o di pensione privilegiata godranno, invece, di un aumento del 0,4%;

  • Le pensioni di Reversibilità o indiretta, nel 2018, aumenteranno come le altre, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, come di seguito indicato:

  • del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 1522,23 mensili e 19.788,99 annui;

  • del 40% se il reddito prodotto supera 4 volte il minimo, cioè è maggiore di  euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;

  • del 50% se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo, cioè è maggiore di euro 2537,05 mensile e 32.981 annui.

Infine, la circolare dell’INPS prevede il recupero della maggiore indicizzazione del 0,1% concessa nel 2015. Recupero che, per effetto del suo differimento stabilito dalla Legge di stabilità per il 2016 e la successiva 19/2017, avverrà quest’anno, in un’unica soluzione nel mese di gennaioper importi fino a 6 E, per importi superiori a 6 E, incomprensibilmente (data l’esiguità delle somme  da recuperare), in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio.

 

                                                        A cura del Prof. Domenico Brancato

 

Obbligatoria  l’installazione della presa per le auto elettriche

Obbligatoria  l’installazione della presa per le auto elettriche Copertina (868)
Domenico Brancato

Dal 2018, per i complessi edilizi di nuova costruzione e per quelli ristrutturati al 50%, diventa obbligatoria  l’installazione della presa per le auto elettriche

 

 

Il D. Lgs.  N° 257/2016, in recepimento della direttiva europea 2014/94/UE, successivamente prorogata, stabilisce che le Amministrazioni locali, entro il 31 Dicembre 20217, avrebbero dovuto inserirenel proprio Regolamento Edilizio la norma che vincola i citati immobili ad avere la presa per le auto elettriche e che, in mancanza di tali dispositivi,non verrà rilasciato,per gli edifici non in regola, il titolo abilitativo.

 

In particolare, il D. Lgs 257/2016, all’articolo 4, prevede l’obbligo dell’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche per:

  • gli edifici non residenziali di nuova costruzione, con superficie superiore  a 500 metri quadri;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  • I fabbricati già esistenti sui quali si è intervenuti con ristrutturazione edilizia di primo livello che ha interessato almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico.

Le prese di ricarica devono essere in numero tale da consentire la connessione di un’auto per ogni parcheggio, sia coperto che scoperto, e per ogni box-auto dell’immobile.

In caso di mancanza di adeguamento, il Testo Unico Edilizia prescrive che le Regioni, possano avvalersi della facoltà di far decadere le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di edifici che non abbia osservato le descritte regole.

A cura del Prof. Domenico Brancato

LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

LA NUOVA LEGGE SUL  CYBERBULLISMO Copertina (591)
Domenico Brancato

Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del  dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.

Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono  due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile  (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza  ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: -  spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione  per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita  tendenza  trasgressiva o  manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % );  - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).

Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti,  più del 50 % di ragazzi/e  compresi nella fascia di età  dagli 11 ai  17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli  istituti  scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.

Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o  di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.

Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono  il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.

Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa  approvazione,  nell’ambito del  gruppo,  ed illudersi di trovare  conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.

Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma  all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano  nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).

Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.

Ma  qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?

 Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto  della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale  delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;

Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè  tramite  l’uso di  strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono  un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale;  non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.

Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di  richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.

 Il genitore e gli educatori.

Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming  ( umiliazione  pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.

La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa  alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che  negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato  dalle molte  vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto  DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica  inerente lo studio del  bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:

Atti cyber       F a s c e  d i  E t à  i n  a n n i
                         12 – 13     14 – 15     16 – 17

Cellulare           26,3           45,8           27,9

Internet            20,5           42,4           37,1

 

 - I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:

Sentimenti                                  C l a s s i
cyber vittime       Elementari       Medie       Superiori       

Rabbia                       33,0%             34,4%          32,4%

Frustrazione             33,3%             31,6%           30,0%

Tristezza                   33,3%              24,6%           18,8%  

 

-Le Vittime si sono confidate con:

Nessuno                            43,7%

Un  amico                         26,8%

Un genitore                      15,5%

Insegnanti  ( in Italia )       9,6%

 

-Il  56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.

Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed  incoerente,  rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.

Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave  problematica sociale  definita epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente  tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:

  • Prevede che il minorenne vittima di bullismo informatico che abbia compiuto 14 anni ( nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore ) possa rivolgere istanza al gestore del sito internet o del social media o comunque al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela: oscuramento, rimozione e blocco di qualsiasi altro dato del minore diffuso su internet. Se entro 24 ore il gestore  non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
  • Istituisce un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la prevenzione ed il contrasto del ciberbullismo, anche attraverso periodiche specifiche  campagne informative e di  sensibilizzazione; 
  • Adotta, Dal 18 Settembre 2017, a cura del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ), con la collaborazione della Polizia Postale,  delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del ciberbullismo nelle scuole;
  • Individua, fra i Docenti di ogni Istituto scolastico, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del ciberbullismo, avvalendosi anche dalla collaborazione delle Forze di Polizia e della collaborazione  delle Associazioni e dei Centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
  • Prevede, per il triennio 2017 – 2019, la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti ed ex studenti;
  • Promuove, a cura dei Servizi territoriali, delle Associazioni e degli enti che perseguono le finalità della legge, progetti personalizzati per sostenere le vittime di ciberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di ciberbullismo;
  • Sancisce l’obbligo del Dirigente scolastico che venga a conoscenza del verificarsi di episodi di ciberbullismo, in ambito scolastico, di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
  • Applica, fino a quando non sia stata proposta  querela o presentata denuncia per reati di cui agli articoli 594,595 e 612 del codice penale  ( ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante internet, da minorenni ultraquattodicenni nei confronti di altro minorenne ), la disciplina sull’ammonimento del Questore, per la quale, il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile accompagnato da almeno un genitore, per ammonirlo oralmente ed invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.

 

Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti  provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione  e di protezione.

 Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare  condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali,  all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali.

Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali. Copertina (841)
Domenico Brancato

Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.

 

Le novità riguardano, in particolare:

  • La richiesta di visita di controllo

Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.

  • Visita fiscale, più volte, anche nei giorni festivi

Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.

  • Fasce orarie di  reperibilità

Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

  • Esclusione della reperibilità

 Riguarda i dipendenti affetti da:

  • Patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, cioè indispensabili a tenere in vita la persona, come da certificazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da effettuare, quali: terapie chemioterapiche, malattie che richiedono trattamenti con emodialisi, procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS,ecc;
  • Beneficiari di cause di servizio comprese nelle prime 3 categorie della Tab. A  del DPR  30.12.1981 n° 834: mancanza di arti, deformazioni ecc, o patologie di cui alla Tab. E: malattie superinvalidanti con relativo assegno di superinvalidità;
  • Stati patologici connessi ad invalidità superiori al 67%, (che comportino una menomazione di cospicuo rilievo funzionale congenita o acquisita, come: insufficienze  mentali, cecità, sordità civili, ecc.)

Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.

  • Modalità della visita

Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra  al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.

  • Domicilio dichiarato

Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente  l’INPS.

  • Assenza alla visita fiscale

Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.

  • Contestazione dell’esito della visita fiscale

Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

  • Rientro anticipato con nuovo certificato

Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.

 

 Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare,  specie in occasione delle citate  giornate sospette e in considerazione della persistente  precarietà occupazionale,  non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro  o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.

Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e  contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla  nuova normativa in questione.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

Canone Rai 2018: entro il 31 Gennaio la dichiarazione di esenzione.

Canone Rai 2018: entro il 31 Gennaio la dichiarazione di esenzione. Copertina (631)
Domenico Brancato

 L’Agenzia delle Entrate invita gli aventi diritto ad anticipare la scadenza del 31  Gennaio per la dichiarazione, ai fini dell’esenzione del Canone

 

Tale invito trova motivo nell’innovazione della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio  Tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la residenza anagrafica e che il pagamento del relativo canone avvenga mediante addebito sulla  bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.

 Trattandosi di una supposizione   di detenzione, chi non possiede un apparecchi Tv, per evitare di pagare il canone, entro il 2018,  dovrà  presentare  all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello di seguito riprodotto, una Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Modello, che può essere utilizzato anche da eredi di soggetti deceduti ai quali risulta ancora intestata l’utenza elettrica dell’abitazione in cui non è presente alcun televisore.

Il Modello può essere inviato via Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite:

 - intermediari abilitati: Caf e Commercialisti:

 - unitamente ad una copia di un documento valido di riconoscimento, per Raccomandata, senza busta, da inoltrare all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;

 - Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

 

Scarica il modello: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione

 

articolo redatto da Domenico Brancato

REDDITO DI INCLUSIONE

REDDITO DI INCLUSIONE Copertina    (commenti:1) (588)
Domenico Brancato

ADEMPIMENTI E REQUISITI RICHIESTI PER POTER FRUIRE DEL REDDITO DI INCLUSIONE – REI –
Caf  sotto  assedio in tutta Italia
 
Secondo i rilevamenti ISTAT,  nel 2016, si stima siano 1 milione e 619 mila le famiglie residenti in Italia, in cui vivono 4 milioni e 720 mila individui,  che versano in condizioni di assoluta povertà. Condizione, sempre secondo  i dati ISTAT, per la quale  il bonus di 80 Euro non ha avuto alcun impatto positivo ed il nuovo sussidio anti povertà “ Reddito di Inclusione” sarà in grado di soddisfare soltanto la richiesta di un sesto degli aventi bisogno.
 Motivo per cui, i Centri Fiscali, comprensibilmente, sono stati presi d’assalto da migliaia di cittadini richiedenti informazioni su come accedere alla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, recentemente approvata dal governo con Decreto legislativo n° 147 del 15 Settembre 2017. Decreto che dal 1° Gennaio 2018 sostituirà il SIA ( Sostegno per l’inclusione attiva ) e l’ASDI ( Assegno di disoccupazione ). Perciò, onde consentire di verificare la spettanza del beneficio e l’entità dello stesso, per chi presuppone di averne diritto, si riporta, di seguito, la descrizione del genere di sostegno, i principali requisiti richiesti per fruirne, l’entità dell’erogazione e la modalità di presentazione della domanda:
CHE COS’E’ IL REI
Esso si compone di due parti:
  • Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica, denominata Carta ReI;
  • Un Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
 
  • REQUISITI DI RESIDENZA e SOGGIORNO:
     
  • Essere cittadino italiano o comunitario, oppure
  • Cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure
  • Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiorni lungo periodo, oppure
  • Titolare di protezione internazionale ( asilo politico, protezione sussidiaria, equivalente allo status di rifugiato ) oppure
  • Residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.
     
  • REQUISITI FAMILIARI CHE CONFERISCONO PRIORITA’
    Presenza di: - figli minorenni, - figli con disabilità, - donna in stato di gravidanza accertata ( non prima di quattro mesi dalla data di parto presunta, rispetto la data di richiesta del REI ),-  componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni;
     
  • REQUISITI  ECONOMICI:
    Essere in possesso, unitamente, di:
  1. Un valore  ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila Euro,
  2. Un valore ISRE  non superiore a 3 mila Euro,
  3. Un valore del Patrimonio Immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 20 mila Euro,
  4. Un valore del Patrimonio Mobiliare ( depositi, conti correnti, ecc ) non superiore a 10 mila Euro ( ridotto a 8 mila Euro per 2 componenti e a 6 mila Euro per un componente),
  5. Nessun componente del nucleo famigliare deve: - percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego  ( NASpl) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito, in caso di disoccupazione involontaria, - possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta ( con esclusione di autoveicoli e motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, - possedere imbarcazioni da diporto;
     
  • ENTITA’ BENEFICIO MENSILE DEL  REI IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI FAMILIARI

     
    N° Componenti Beneficio  massimo  mensile
    1
    € 187,500
    2
    € 294,380 
    3
    € 382,500
    4
    € 461,250
Il reddito viene erogato per 12 mensilità l’anno, per una durata massima di 18 mesi e, nel caso di una successiva richiesta,  dopo che siano trascorsi 6 mesi dall’ultima precedente erogazione e per un massimo di 12 mesi.
L’erogazione avviene tramite il rilascio gratuito  de  LA CARTA REI  che ha la valenza di una normale carta di pagamento elettronica, che:
  1. Deve essere usata solo dal titolare;
  2. Può essere usata per prelevare contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio  riconosciuto;
  3. Può essere usata per acquisti in tutti i Supermercati, negozi alimentari, farmacie ( con sconto del 5 %,  se convenzionati), parafarmacie abilitate al circuito  Mastercard e per il pagamento di Bollette elettriche e del gas, presso gli Uffici Postali;
     
  • PRESENTAZIONE  DOMANDA
    Trattandosi di un espletamento alquanto complesso, occorre rivolgersi a Centri che dispongono di specifiche competenze, come i Caf, che hanno assicurato un’assistenza gratuita, a riguardo, fino al termine del corrente anno.
    Essa va presentata, a partire dall’ uno  Dicembre  2017, dall’interessato o da un componente il nucleo famigliare, al Comune, il quale verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, all’INPS che, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
    Il versamento mensile  del beneficio, erogabile dall’uno Gennaio 2018,  rimane subordinato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.
    Progetto, che viene predisposto dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza  coinvolgendo tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione: - degli obiettivi che si intendono raggiungere; - dei bisogni di cui il nucleo necessita; - degli impegni da parte dei componenti il nucleo stesso a svolgere specifiche attività (quali: attivazione lavorativa, tutela della salute, frequenza scolastica, ecc. ) ed è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e  i bisogni riscontrati.
    La Domanda consiste nella compilazione di 7 Quadri ( schede ) contrassegnati con altrettante  lettere dell’alfabeto, recanti la  descrizione dei dati da fornire, nonché informazioni e dichiarazioni  rivolte all’acquisizione di conoscenze utili ad assicurare la regolarità dell’erogazione e della riscossione del sussidio, come, in dettaglio, di seguito indicato:
    - QUADRO  A – Dati  del richiedente /titolare della Carta di pagamento;
    - QUADRO  B  - Requisiti di Residenza e Cittadinanza;
    - QUADRO C  - Requisiti Familiari ( riferite al nucleo familiare, come definito ai fini  ISEE e risultante dalla  DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica );
    - QUADRO  D  - Requisiti  economici;
    - QUADRO  E   - Informazioni aggiuntive per accesso ad altre misure ( assegno al nucleo f. con  tre o più figli minori di 18 anni );
    - QUADRO  F   - Presa  d’atto condizioni  necessarie per godere del beneficio;
    - QUADRO  G  - Dichiarazione di aver preso atto che  in caso di fruizione di altro trattamento assistenziale da parte di altro componente il nucleo f. , l’importo mensile  del REI verrà detratto di quanto corrisposto per il medesimo trattamento, esclusion fatta per quelli non sottoposti alla valutazione della condizione economica (vedi Indennità di accompagnamento) );
    - QUADRO  H – Sottoscrizione Dichiarazione.
     
    Poiché, come in precedenza accennato, l’ammontare della somma stanziata risulta insufficiente a coprire il presunto fabbisogno ed in considerazione che le domande, dal Comune all’INPS,  vengono trasmesse seguendo l’ordine cronologico di presentazione, si consigliano gli interessati di accettarsi , al più presto, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di dotarsi della documentazione necessaria per istruire ed inoltrare la domanda.
 
articolo redatto da Domenico Brancato
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