A QUALI CONSEGUENZE SI VA INCONTRO PER L’OMESSA REVISIONE DELL’AUTO
La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di sicurezza (Vedi, in particolare, l’efficienza: -dei dispositivi di frenatura; - dei pneumatici; - dell’impianto elettrico; - dello sterzo; e delle sospensioni ) per la circolazione e la silenziosità e sia che non producano emanazioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.
Chi non ottempera a tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.
Nei casi di omessa revisione per più di una volta, tale sanzione raddoppia ed, inoltre, viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.
E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e nel caso si ripeta la violazione, addirittura, alla confisca del veicolo.
In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:
A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’immatricolazione e del genere di verifica si ha la:
La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche presso le officine private autorizzate.
I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche presso Centri di Revisione privati, mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura “veicolo di interesse storico e collezionistico“, sono catalogati come “Veicoli Atipici“ e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.
In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.
Comunque, a prescindere dal doveroso rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che un oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza, possa divenire causa di gravi e pregiudizievoli conseguenze sia di natura civile che penale.
Redatto dal Prof. Domenico Brancato
IL “BONUS VERDE” PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 PER GIARDINI, BALCONI, TERRAZZI E CORTILI
Grazie al bonus, il 36% della spesa, diviso in 10 quote annuali, è a carico dello Stato, sotto forma di detrazione fiscale sull’Irpef.
Nel Bonus destinato alle aree a “Verde privato“ sono incluse le spese per opere di: ristrutturazione; progettazione e manutenzione; recinzione; costruzione di pozzi e strutture di copertura, nonché per l’acquisto di piante ed acquisto ed installazione di impianti di irrigazione.
Incentivo che consente, a coloro (Persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali) che sono assoggettati al pagamento dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche) e che possiedono unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà, nuda proprietà e diritto reale (uso, usufrutto o abitazione) o li detengono, in qualità di inquilini o comodatari, di richiedere il contributo su una spesa massima agevolabile di euro 5.000 (corrispondenti ad un importo massimo detraibile di euro 1.800), da destinare alla realizzazione di opere comprese fra gli interventi appena elencati.
Gli Imprenditori e i soci di società semplici (SaS e Snc), potranno usufruire dell’incentivo solo per interventi sui giardini degli immobili ad uso abitazioni civili e non per quelli appartenenti alle Categorie B, C, D, E e A/10 o registrati a magazzino e come fabbricati strumentali.
Se gli interventi sui giardini saranno realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio professionale o di attività commerciali, la detrazione sarà accordata nella misura del 18%.
L’agevolazione comprende anche le spese sostenute dai Condomini, per interventi effettuati sulle parti comuni esterne, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per unità immobiliare ad uso abitativo, detraibile al 36% dai singoli condomini, purché versino la quota condominiale di spettanza entro il termine utile per la presentazione del 730/2019 o del Modello Redditi 2019.
A beneficiarne saranno soltanto le spese sostenute nel 2018 pagate tramite Bonifico “parlante“, che prevede la compilazione di un Modulo specifico, in dotazione presso ogni Istituto bancario. Nella causale del quale, il cliente dovrà indicare gli estremi della fattura emessa dalla Ditta o dal professionista che ha eseguito i lavori e che il pagamento viene disposto ai sensi dell’articolo 16 del D.p.r.917/1986, che regolamenta le Detrazioni fiscali.
Se i lavori sono stati eseguiti in immobili di comproprietà, affinché tutti possano godere dell’agevolazione fiscale, dovranno essere indicati gli estremi di tutti i soggetti interessati, oltre quello di chi esegue il bonifico.
Se trattasi di condomini, occorre riportare anche il codice fiscale del condominio e del suo Amministratore.
redatto dal Prof. Domenico Brancato
Grazie all’incremento dell’indice di rivalutazione adeguato all’inflazione, rilevato dall’ISTAT( Indice Foi relativo ai prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati ) tra gennaio e settembre del 2017, che, a partire dal 1° Gennaio 2018, tornano ad aumentare, dopo due anni di sospensione, gli importi delle Pensioni, degli assegni e delle indennità per gli invalidi civili.
Si deve al Decreto Interministeriale del 20 novembre 2017 (Pubblicato dalla G.U. N.280 del 30 Novembre 2017) l’aggiornamento del “Valore della variazione percentuale“ per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni dirette: di vecchiaia, di anzianità e anticipata, oltre che dell’assegno e la pensione di invalidità, dell’assegno sociale e la pensione di reversibilità spettanti per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Decreto, In virtù del quale l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, è determinato in misura pari al 1.1, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Misura che, però, verrà riconosciuta per intero ai pensionati che soddisfino alcuni requisiti di reddito, anno per anno. Infatti la soglia di reddito entro la quale spetta l’integrazione pienanel 2017 ècomplessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, cioè ad E/mensili507,41X 3 = E 1522,23.
Per importi superioril’aumento sarà proporzionalmente minore, in quanto il meccanismo di perequazione tende a favorire quelli di valore più basso, come appresso indicato:
Tasso di Inflazione % Importo Pensione
1,1 Fino a tre volte il trattamento minimo INPS (E 1522,23)
1,045 Fino a 4 volte il trattamento minimoINPS (E 2029,64)
0,825 Fino a 5 volte il trattamento minimo INPS (E 2537,05)
0,550 Fino a 6 volte il trattamento minimo INPS (E 3044,46)
0,495 Oltre 6 volte il trattamento minimo INPS ( > di E 3044,46).
Per rendere più esplicita la dimensione dell’aumento spettante, si riportano i seguenti esempi relativi alla più rappresentativa entità degli importi lordi di pensione:
Importo Pensione |
Tasso di Rivalutazione |
Aumento Mensile |
---|---|---|
Euro |
Euro |
|
1000 |
X 0,011 |
11,00 |
1600 |
X 0,01045 |
16,72 |
1800 |
X 0,01045 |
18,81 |
2100 |
X 0,00825 |
17,33 |
2500 |
X 0,00825 |
20,63 |
3000 |
X 0,00550 |
16,50 |
3500 |
X 0,00495 |
17,33 |
L’incremento riguarda anche:
L’assegno minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, che sarà di E 507,42 e 289,24 (in sostituzione dei precedenti E 501.89 e 286.09), equivalenti ad E/anno 6596,46 e 3760,12;
Le pensioni con benefici di cui alla Legge 206/2004 e successive modificazioni applicabili a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiute sul territorio nazionale o extranazionale , se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, per le quali, per il 2018, è stata riconosciuta la rivalutazione dell’indice ordinario nella misura del 1,25, del 1,13 e del 0,94% rispettivamente per le prestazioni fino a: tre volte il minimo (E 1522.26), da 3 e le 5 volte il minimo (E 1522,26 – 2537,05) e superiori a cinque volte il minimo (> di E 2537,05);
La Pensione e Assegno sociale, che passeranno da E 369,26 a 373,33 e da E 448,07 a 453,00 per limiti di redditi personali massimi, rispettivamente, di euro 4853,29 e 5889 mensili, oltre i quali l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto;
Le Pensioni di Invalidità a favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, per le quali il nuovo limite di reddito annuo personale per aver diritto alla pensione viene elevato del 0,8%, e cioè da 16.532,10 a 16.664,36, per gli invalidi totali, e da 4.800,38 a 4.853,29, per gli invalidi parziali e minori. L’importo mensile, invece, sale da 279,47 a 282,55;
L’Assegno d’Invalidità aumenterà come per le altre pensioni, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, ed in particolare:
del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto è maggiore di 4 volte il minimo, cioè supera euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;
del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè euro 2537,05 mensili e 32.981,65 annui;
Le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra o di pensione privilegiata godranno, invece, di un aumento del 0,4%;
Le pensioni di Reversibilità o indiretta, nel 2018, aumenteranno come le altre, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, come di seguito indicato:
del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 1522,23 mensili e 19.788,99 annui;
del 40% se il reddito prodotto supera 4 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;
del 50% se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo, cioè è maggiore di euro 2537,05 mensile e 32.981 annui.
Infine, la circolare dell’INPS prevede il recupero della maggiore indicizzazione del 0,1% concessa nel 2015. Recupero che, per effetto del suo differimento stabilito dalla Legge di stabilità per il 2016 e la successiva 19/2017, avverrà quest’anno, in un’unica soluzione nel mese di gennaio, per importi fino a 6 E, per importi superiori a 6 E, incomprensibilmente (data l’esiguità delle somme da recuperare), in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio.
A cura del Prof. Domenico Brancato
Dal 2018, per i complessi edilizi di nuova costruzione e per quelli ristrutturati al 50%, diventa obbligatoria l’installazione della presa per le auto elettriche
Il D. Lgs. N° 257/2016, in recepimento della direttiva europea 2014/94/UE, successivamente prorogata, stabilisce che le Amministrazioni locali, entro il 31 Dicembre 20217, avrebbero dovuto inserirenel proprio Regolamento Edilizio la norma che vincola i citati immobili ad avere la presa per le auto elettriche e che, in mancanza di tali dispositivi,non verrà rilasciato,per gli edifici non in regola, il titolo abilitativo.
In particolare, il D. Lgs 257/2016, all’articolo 4, prevede l’obbligo dell’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche per:
Le prese di ricarica devono essere in numero tale da consentire la connessione di un’auto per ogni parcheggio, sia coperto che scoperto, e per ogni box-auto dell’immobile.
In caso di mancanza di adeguamento, il Testo Unico Edilizia prescrive che le Regioni, possano avvalersi della facoltà di far decadere le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di edifici che non abbia osservato le descritte regole.
A cura del Prof. Domenico Brancato
Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.
Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: - spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita tendenza trasgressiva o manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % ); - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).
Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti, più del 50 % di ragazzi/e compresi nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli istituti scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.
Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.
Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.
Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa approvazione, nell’ambito del gruppo, ed illudersi di trovare conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.
Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).
Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.
Ma qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?
Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;
Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè tramite l’uso di strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale; non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.
Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.
Il genitore e gli educatori.
Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming ( umiliazione pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.
La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato dalle molte vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica inerente lo studio del bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:
Atti cyber F a s c e d i E t à i n a n n i
12 – 13 14 – 15 16 – 17
Cellulare 26,3 45,8 27,9
Internet 20,5 42,4 37,1
- I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:
Sentimenti C l a s s i
cyber vittime Elementari Medie Superiori
Rabbia 33,0% 34,4% 32,4%
Frustrazione 33,3% 31,6% 30,0%
Tristezza 33,3% 24,6% 18,8%
-Le Vittime si sono confidate con:
Nessuno 43,7%
Un amico 26,8%
Un genitore 15,5%
Insegnanti ( in Italia ) 9,6%
-Il 56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.
Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed incoerente, rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.
Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave problematica sociale definita “epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:
Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione e di protezione.
Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali, all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.
articolo redatto da Domenico Brancato
Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.
Le novità riguardano, in particolare:
Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.
Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.
Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Riguarda i dipendenti affetti da:
Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.
Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.
Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente l’INPS.
Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.
Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare, specie in occasione delle citate giornate sospette e in considerazione della persistente precarietà occupazionale, non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.
Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla nuova normativa in questione.
articolo redatto da Domenico Brancato
L’Agenzia delle Entrate invita gli aventi diritto ad anticipare la scadenza del 31 Gennaio per la dichiarazione, ai fini dell’esenzione del Canone
Tale invito trova motivo nell’innovazione della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio Tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la residenza anagrafica e che il pagamento del relativo canone avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
Trattandosi di una supposizione di detenzione, chi non possiede un apparecchi Tv, per evitare di pagare il canone, entro il 2018, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello di seguito riprodotto, una Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Modello, che può essere utilizzato anche da eredi di soggetti deceduti ai quali risulta ancora intestata l’utenza elettrica dell’abitazione in cui non è presente alcun televisore.
Il Modello può essere inviato via Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite:
- intermediari abilitati: Caf e Commercialisti:
- unitamente ad una copia di un documento valido di riconoscimento, per Raccomandata, senza busta, da inoltrare all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Scarica il modello: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione
articolo redatto da Domenico Brancato
N° Componenti | Beneficio massimo mensile |
1 | € 187,500 |
2 | € 294,380 |
3 | € 382,500 |
4 | € 461,250 |