A QUALI CONSEGUENZE SI VA INCONTRO PER L’OMESSA REVISIONE DELL’AUTO
La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di sicurezza (Vedi, in particolare, l’efficienza: -dei dispositivi di frenatura; - dei pneumatici; - dell’impianto elettrico; - dello sterzo; e delle sospensioni ) per la circolazione e la silenziosità e sia che non producano emanazioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.
Chi non ottempera a tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.
Nei casi di omessa revisione per più di una volta, tale sanzione raddoppia ed, inoltre, viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.
E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e nel caso si ripeta la violazione, addirittura, alla confisca del veicolo.
In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:
A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’immatricolazione e del genere di verifica si ha la:
La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche presso le officine private autorizzate.
I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche presso Centri di Revisione privati, mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura “veicolo di interesse storico e collezionistico“, sono catalogati come “Veicoli Atipici“ e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.
In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.
Comunque, a prescindere dal doveroso rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che un oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza, possa divenire causa di gravi e pregiudizievoli conseguenze sia di natura civile che penale.
Redatto dal Prof. Domenico Brancato
Domenico Brancato |
19/02/2018 Articolo letto 2.097 volte |
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