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Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali.

 

 

 

Nazionali: Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali.

Nazionali
13/01/2018
Domenico Brancato

 

Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.

 

Le novità riguardano, in particolare:

  • La richiesta di visita di controllo

Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.

  • Visita fiscale, più volte, anche nei giorni festivi

Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.

  • Fasce orarie di  reperibilità

Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

  • Esclusione della reperibilità

 Riguarda i dipendenti affetti da:

  • Patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, cioè indispensabili a tenere in vita la persona, come da certificazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da effettuare, quali: terapie chemioterapiche, malattie che richiedono trattamenti con emodialisi, procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS,ecc;
  • Beneficiari di cause di servizio comprese nelle prime 3 categorie della Tab. A  del DPR  30.12.1981 n° 834: mancanza di arti, deformazioni ecc, o patologie di cui alla Tab. E: malattie superinvalidanti con relativo assegno di superinvalidità;
  • Stati patologici connessi ad invalidità superiori al 67%, (che comportino una menomazione di cospicuo rilievo funzionale congenita o acquisita, come: insufficienze  mentali, cecità, sordità civili, ecc.)

Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.

  • Modalità della visita

Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra  al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.

  • Domicilio dichiarato

Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente  l’INPS.

  • Assenza alla visita fiscale

Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.

  • Contestazione dell’esito della visita fiscale

Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

  • Rientro anticipato con nuovo certificato

Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.

 

 Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare,  specie in occasione delle citate  giornate sospette e in considerazione della persistente  precarietà occupazionale,  non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro  o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.

Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e  contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla  nuova normativa in questione.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

 

 

Domenico Brancato
13/01/2018
Articolo letto 825 volte

Nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

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