La nuova legge, approvata all’unanimità dal Senato il 25 settembre 2018, introduce l’obbligo del dispositivo anti abbandono sui seggiolini per auto, per Bambini fino a 4 anni.
Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del sistema di allarme dovranno essere stabilite, entro 60 giorni, da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (anche se si prevede consista nell’applicazione di un sensore al seggiolino che riveli, una volta spento il motore, la presenza dei Bimbi in auto, attraverso l’emissione di un segnale acustico di allarme inviato sulla chiave dell’auto o sul cellulare del conducente). Mentre l’obbligo d’installazione del seggiolino è previsto dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto e comunque a decorrere dal 1° Luglio 2019.
Intanto, a cura de Ministero delle salute è prevista e finanziata, per il triennio 2019 – 2021, la realizzazione di un campagna informativa sulle modalità di utilizzo dei dispositivi e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa. Disturbo caratterizzato da una perdita di memoria-retrospettiva (ricordarsi di fare qualcosa) e della conseguente incapacità di ricordare informazioni autobiografiche (che riguardano la propria vita) , dovuto ad eventi sconvolgenti dal punto di vista fisico ed emotivo, spesso associati ad eventi traumatici o fortemente stressanti, quali (fra i più ricorrenti, connessi all’attuale andamento della vita quotidiana): problemi finanziari; difficoltà interpersonali (riconducibili spesso a conflittuali rapporti famigliari e di amicizia) apparentemente irrisolvibili; impulsi mossi da sensi di colpa; morte di una persona alla quale si era affettivamente molto legati; ecc.
Tale disturbo anche se si può presentare in qualsiasi fascia di età, sembra manifestarsi più frequentemente tra i giovani adulti.
Secondo il testo approvato, l’obbligo dell’installazione dei seggiolini anti-abbandono riguarderà i conducenti dei veicoli delle seguenti categorie:
immatricolate in Italia o all’estero e condotti da residenti in Italia, che trasportano Bambini fino a 4 anni di età, assicurati al sedile con il sistema di ritenuta (sistema finalizzato ad evitare collisioni ed urti ai Bambini, in caso di incidente stradale o brusche frenate, che deve essere omologato e dotato di contrassegno conforme alle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti ed il cui utilizzo è obbligatorio per soggetti fino al raggiungimento di 36 Kg di peso ed un’altezza di 1,50 metri. L’art. 172 del Codice della Strada, poi, prevede l’obbligo del seggiolino per auto per tutti i passeggeri sotto i 150 cm e i 12 anni di età. Sono esentati dall’ottemperanza dell’utilizzazione del sistema di ritenuta i Bambini di età inferiore a 3 anni che occupano i sedili posteriori, solo se trasportati: - con veicolo sprovvisto di tale sistema; taxi o di autovetture da noleggio con conducente in servizio urbano o su itinerari da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, purché siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. L’alterazione del normale funzionamento di tali dispositivi di sicurezza è punibile con una sanzione fino a 162 euro, mentre l’importazione, la produzione e la commercializzazione in Italia degli stessi, non omologati, è punibile con una multa che varia da 841b a 3.366 euro).
Intanto, nel frattempo che si giunga al termine dei 60 giorni per conoscere la definizione dei dettagli tecnico-economici e di spettanza, inerenti la concreta applicazione del provvedimento, sono allo studio sconti per incentivare l’acquisto dei seggiolini , in sintonia con il testo del Decreto che suggerisce appositi provvedimenti legislativi inerenti agevolazioni (detrazioni fiscali fino a 200 euro) limitati nel tempo, in ottemperanza della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Anche se il direttore del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) Carlo Rienzi asserisce “ che quando si introduce un obbligo si devono prevedere anche tutele per le famiglie: per questo chiediamo che i seggiolini siano totalmente gratuiti per i genitori , anche allo scopo di evitare ignobili speculazioni sull’esigenza di tutelare i bambini “
In caso di inosservanza dell’obbligo d’installazione dei seggiolini anti-abbandono è prevista una multa che va da 81 a 326 euro ( come per il mancato uso delle cinture di sicurezza ) ed in caso di recidiva, nell’arco di due anni, la conversione in sospensione della patente da 15 giorni fino ad un massimo di due mesi (in seguito ad aggiornamento dell’art. 172, comma 4 del Codice della Strada).
Comunque, nel frattempo, al di là degli specifici dispositivi esistenti o in via di realizzazione, per ricordare ai conducenti che un bimbo è rimasto in auto, si può ricorrere alla messa in atto di accorgimenti semplici, efficaci e per nulla onerosi che richiamino o inducano ad accorgersi della presenza in auto del bambino, come:
Tutto ciò al fine di soccorrere quei genitori che, assillati da mille inspiegabili ed inestricabili problemi che annebbiano la loro mente, rischiano di abbandonare, anche se incoscientemente, il proprio figlio in auto, e per scongiurare il pericolo che agli 8 bambini deceduti in Italia, negli ultimi 10 anni, in tali circostanze, si aggiungano altri strazianti luttuosi eventi del genere.
A cura del Prof. Brancato
Adesso esiste la prova del Dna contro i proprietari incivili.
L’idea è nata dagli Amministratori di un condominio di Devon Wood, nel Massachusetts, che stanchi di rinvenire defecazioni canine negli spazi comuni, sui marciapiedi , sui viottoli e i prati dei parchi pubblici, lungo i viadotti e nelle aiuole e delle vane sollecitazioni rivolte ai proprietari degli amici a quattro zampe, per un maggiore impegno all’igienica convivenza, hanno escogitato il sistema per identificare l’animale e, di conseguenza, il detentore, attraverso il test del Dna sugli escrementi.
Constatata la drastica diminuzione delle deiezioni abbandonate per la deterrenza prodotta dal citato provvedimento, l’iniziativa si è estesa, in via sperimentale, in Spagna, in Inghilterra e, da circa due anni , anche in Italia, a partire da Napoli, nel quartiere del Vomero, con un progetto definito: “ Prevenzione della fecalizzazione canina sul territorio metropolitano “, grazie all’attuazione del quale è stata già ottenuta una riduzione del 70 % delle deiezioni in strada. Atri esperimenti del genere, assecondati da Coldiretti , in collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori – Aia – , le Amministrazioni Comunali e le Aziende Territoriali Sanitarie – Ats - sono in atto a: Livorno, Trieste, Cremona, Comuni di Malnate ( Varese ) e Villasanta ( Monza e Brianza ), per cercare di far prevalere una questione di civiltà e di rimuovere quel diffuso atteggiamento di noncuranza verso il bene pubblico e l’osservanza delle norme igieniche, in particolare.
Studi scientifici, Infatti, hanno dimostrato come gli escrementi dei cani stiano incrementando pericolosamente l’inquinamento, in quanto contengono una specifica tipologia di batterio capace di resistere agli antibiotici. Se si considera che un cane può produrre mensilmente fino a 18 Kg di feci, la cattiva abitudine del cospicuo loro abbandono sul suolo pubblico rappresenta un rischio sia per l’ambiente che per l’uomo e per gli stessi cani, poiché le feci non raccolte possono trasformarsi in focolai per la prolificazione di pericolose malattie.
Il procedimento per il conseguimento della descritta tipologia di intervento, in genere, trova rispondenza: in un’ordinanza del Sindaco a fare il prelievo ematico o di un campione salivare presso l’ospedale o centro veterinario dell’ ASL; nella catalogazione del campione prelevato; nell’invio all’Istituto Zooprofilattico o altro Istituto specializzato per l’esame del Dna; nell’istituzione del registro del Dna dei cani; nella raccolta del campione della deiezione abbandonata, da parte di un Operatore ambientale o una Guardia zoofila o un Vigile urbano; nell’ invio all’Istituto per l’individuazione del cane attraverso il raffronto tra il Dna del campione e quelli contenuti nella banca dati; nel Collegamento del proprietario al cane tramite l’iscrizione all’anagrafe canina; e nella comminazione della sanzione al trasgressore.
Il Ministero della Salute, infatti, già nel 2013 aveva reso noti i nuovi obblighi per i possessori di animali domestici: “ i cani non possono circolare nei luoghi pubblici senza guinzaglio e deve essere cura del padrone raccogliere le deiezioni con gli appositi sacchetti. Se non rispettosi delle regole, i trasgressori possono incorrere in multe i cui importi variano tra i 50 ed i 100 E “.
Dal punto di vista economico, il test del Dna ha un costo di circa 20 euro che , si ipotizza, non dovrebbe costituire un aggrazio di spesa per i cittadini, in quanto gli introiti provenienti dalle multe per le deiezioni non raccolte, secondo l’esperienza di alcuni Sindaci dei Comuni sedi della sperimentazione, compenserebbero gli oneri sostenuti dalle Amministrazioni. Anche se la disponibilità all’esborso di un piccolo contributo, si ha motivo di credere, non verrebbe negato dalla stragrande maggioranza della popolazione, pur di godere del beneficio di un ambiente vivibile e pulito.
Esigenza che si avverte in maniera sensibile nel nostro territorio, per la presenza di un notevole numero di cani e di buona parte di proprietari che trasgrediscono, disinvoltamente, le norme igieniche e di convivenza civile. Pertanto si ritiene esistano tutti i presupposti affinché la descritta iniziativa venga condivisa ed avviata anche dall’Amministrazione Comunale di Marino.
Ma in attesa che ciò avvenga, non si può non esprimere l’auspicio che gli abituali trasgressori, attuali o futuri, in previsione dell’applicazione di un sistema di controllo così infallibile per la loro individuazione, optino, sin d’adesso, per comportamenti più responsabili e scelte più consapevoli delle incombenze e dei doveri che comporta una razionale convivenza con l’ “amico o gli amici “ a quattro zampe.
In modo tale che la detenzione di un così potenzialmente prezioso animale, non sia la conseguenza dell’accondiscendenza alla occasionale richiesta di un Bambino ( in quanto al “Cucciolo” non si può attribuire la funzione di un inerte giocattolo, trattandosi di un essere vivente in rapida crescita che necessita di continue cure ed attenzioni ) o dell’assecondare un impulsivo desiderio di seguire la diffusa ed allettante tendenza alle passeggiate o al footing in compagnia dell’amico più fedele e protettivo, anche quando non si è in grado di:
A cura del Prof. Brancato
Per chi espone al sole, anche per breve tempo, le confezioni d’acqua destinate alla vendita, si configura il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stata di conservazione.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 39037/2018, respingendo il ricorso di un commerciante e confermando la sua condanna alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato ex art. 5 della Legge 283/1962.
In quanto, la contravvenzione di cui al citato articolo 5 è un reato di pericolo presunto che si concretizza anche senza l’effettivo accertamento del danno al bene protetto: la salute ( cfr. Cassa. N. 3674/2016).
Infatti, sempre per la Cassazione, il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimenti in cattivo stato di conservazione è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno alla salute. Ciò, in riferimento alla considerazione che “ l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetto a subire modificazioni allorché: - rimane isolata dal suo ambiente naturale e posta all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono con l’aria, la luce e le altre forme di energia; - viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi solari “ .
Ciò è dovuto al fatto che l’acqua non può essere considerata, significativamente, diversa da altri liquidi alimentari, quali l’olio ed il vino. La normativa, pertanto, in considerazione di tale tesi, ha stabilito che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitori PET (Polietilentereftalato) all’aperto ed esposti al sole, costituisce la contravvenzione prevista dalla Legge 283/1962, per la quale: l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano, alle condizioni atmosferiche esterne ( tra cui l’impatto con i raggi solari ), può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, poiché sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e conseguentemente del loro contenuto.
Per estendere le informazioni sull’argomento, in seguito alla propaganda che circola ciclicamente online, secondo la quale il PET rilascerebbe grandi quantità di Antimonio quando le bottiglie vengono esposte alla luce diretta del sole, si riporta l’esito di un’indagine condotta e pubblicata da ALTROCONSUMO nel n. 327 Luglio – Agosto 2018 della omonima Rivista, riguardante, appunto “ tracce di sostanze inquinanti provenienti da prodotti chimici (Nel caso specifico l’Antimonio) usati per la produzione di contenitori PET “. Indagine che evidenzia la poca o nulla rispondenza di tale affermazione, sia con l’esito degli studi effettuati in condizioni estreme a riguardo, e sia nelle prove di laboratorio eseguite da Altroconsumo stesso. Dove non sono state rilevate tracce di Antimonio in nessuno dei campioni esaminati. Mentre, su 18 confezioni dei 42 esaminati sono state riscontrate piccole tracce di xilene ed etilbenzene, molto probabilmente provenienti dalla plastiche dei contenitori.
Comunque, fermo restando l’attendibilità delle precauzioni sulla salute stabilite dalla citata normativa, si ritiene opportuno precisare che oltre agli inquinanti menzionati, la qualità dell’acqua si giudica anche in funzione della quantità degli elementi analizzati riportati in etichetta e dal confronto dei valori degli stessi con i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 31 del 2/02/2001 e della Direttiva CEE/CEEA/CE n° 83 del 3 /11/1998 .
In quanto, non sempre il continuo martellare della pubblicità, che tende a far credere che l’acqua in bottiglia sia sempre la migliore, risponde ad obiettiva verità.
Come dimostra la scoperta , sempre di Altroconsumo, riguardante l’acqua “ RADENSKA“ imbottigliata in Slovenia e venduta in Veneto e Friuli Venezia Giulia, consistente nell’accertamento di valori notevolmente al disopra dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 31/05/2001 per le acque destinate al consumo umano, come di seguito specificato:
Nonostante trattasi, considerata l’entità dei valori e la contaminazione di cui sopra, di un’acqua da assumere in piccole dosi e solo su suggerimento di un medico. Motivo per cui Altroconsumo ha provveduto a segnalare il caso al Ministero della Salute.
Ovviamente, però, la quasi totalità delle acque minerali non presentano caratteristiche qualitative fuori norma, anche se è sempre opportuno verificarne la regolarità, attraverso il riscontro ed il confronto dei valori limite (Vedi Allegate Tabelle 1, 2, e 3) con quelli riportati in Etichetta, ivi compresa la data dell’ultima analisi (molto frequentemente risalente ad anni addietro), specie quando i caratteri delle etichette risultano poco leggibili ad occhio nudo.
Per non accettare passivamente l’equazione: “acqua in bottiglia migliore dell’acqua del rubinetto” , anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, una tale convinzione risulta priva di fondamento, come dimostrano i risultati dei controlli che le ASL effettuano sugli acquedotti con una frequenza dipendente dal volume di acqua distribuito giornalmente. Frequenza che a Marino, in considerazione degli 8.759 mc erogati (Dedotti dal prodotto del numero degli abitanti: 43.797 per un consumo pro capite giornaliero di litri 200), secondo quanto previsto dal D.Lgs 31/01, trova riscontro in n. 31 controlli all’anno, di cui 27 di routine e 4 di verifica.
A differenza della periodicità di 5 anni con la quale, secondo il D. Lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 6, dovrebbero essere aggiornate le analisi riguardante la composizione dell’acqua minerale. Periodicità che, anche se venisse rispettata, rappresenta un arco di tempo nel corso del quale potrebbero verificarsi, lungo il corso delle sorgenti, cambiamenti di natura fisico-chimica e processi di inquinamento di natura antropica (riguardane l’influenza dell’attività dell’uomo , specie nei settori agricolo-zootecnico ed industriale) non evidenziabili in tempo reale in etichetta.
Inoltre, la qualità dell’acqua del rubinetto, pur essendo garantita dagli Enti Istituzionali preposti ai controlli ( ASL e ARPA ), può essere periodicamente verificata dagli stessi utenti (Vedi allegata Scheda “ Qualità dell’Acqua – COMUNE DI MARINO “), accedendo al PORTALE COMUNE MARINO e seguendo, in progressione, i seguenti passaggi: Servizi online; Aree Tematiche; Idrico; Acea acqua – Acea ATO 2 SpA; Bene Prezioso- Scopri la Qualità della tua Acqua – Vai alla Mappa; Digitare il tuo Indirizzo (con Via n. civico e Città); Puntale evidenziante l’area geografica di appartenenza; Cliccare sulla Mappa esternamente al Puntale; Per maggiori informazioni clicca qui; Salvare il file “ Marino zona 2 - Colonna – Frazioni “ e cliccare sulla denominazione dello stesso per evidenziare la “Tabella sulla qualità dell’Acqua COMUNE DI MARINO”.
Per completare il quadro delle informazioni sulle differenze fra l’acqua del rubinetto e le acque minerali in bottiglia, si riportano ulteriori non trascurabili dettagli riguardanti queste ultime, quali:
- alla produzione: che stando ai dati forniti dall’Annuario acque minerali e di sorgente Beverfood, nel 2006 sono stati prodotti in Italia circa 12 miliardi di litri di acqua minerale e registrato un consumo interno superiori agli 11 miliardi per l’imbottigliamento, dei quali, secondo Mineracqua sono state utilizzate 350 mila tonnellate di PET provenienti da circa 665 mila tonnellate di Petrolio ed una emissione di gas serra complessiva di 910 mila tonnellate di CO2 equivalente (Secondo l’EPA statunitense, per ogni Kg di PET prodotto vengono emesse 2,6 Kg di CO2 eq.);
- al trasporto: secondo Mineracqua solo il 18 % delle bottiglie di acqua minerale viaggia su ferrovia e l’82 % su gomma, attraverso percorsi anche di migliaia di chilometri, come per una delle più diffuse marche: la Levissima, che, partendo dall’Arco Alpino, per raggiunger i supermercati di Napoli, Puglia e Palermo percorre, rispettivamente, una distanza di 894, 1.000 e 1.500 Km, a bordo di veicoli pesanti che contribuiscono alle emissioni di PM 10 ( Polveri sottili dal diametro uguale o inferiore ai 10 millesimi di millimetro ) da trasporto stradale nella misura del 23 %;
- allo smaltimento: dai dati rilevati dall’Associazione di categoria Mineracqua e dal Corepla (Consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica ), già nel 2006, dei 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi plastici immessi al consumo, 409 mila erano in PET, dei quali 350 mila sono state utilizzate per la produzione di bottiglie per acque minerali, di cui soltanto 124 mila (pari al 35 %) avviate al riciclaggio.
Riciclaggio che, vale la pena ricordare, oltre a sottrarre l’antieconomico conferimento dei contenitori in discarica e dal pregiudizievole abbandono nell’ambiente, consente, stando ai dati riportati nel libro “ Il Riciclo Ecoefficiente “ dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia, attraverso l’utilizzo del PET riciclato per la produzione di nuovi imballaggi, un risparmio di emissione di CO2 del 95 % ed energetico del 93 %, rispetto alla produzione partendo dalla materia prima.
Ed è proprio per tentare di contenere tali insostenibili sprechi di esauribili risorse naturali e di immissione di gas inquinanti nell’aria che si respira , che ritornato in Italia, in fase sperimentale, il “ Vuoto a rendere” (già utilizzato negli anni 60 – 70) previsto da un Regolamento del Ministero dell’Ambiente, pubblicato il 25 Settembre sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10 Ottobre 2017.
Tale sperimentazione, che durerà un anno ed è finalizzata ad incentivare comportamenti che salvaguardino l’ambiente, attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza del riciclo, viene evidenziata nei vari ambienti che hanno scelto di aderire alla fase sperimentale (Bar, Ristoranti, Alberghi e vari altri punti vendita) con l’esposizione di un apposito simbolo.
Quanto fin qui esposto non si prefigge certo di interferire sulla libertà di scelta di chi ritiene conveniente dissetarsi con l’acqua minerale in bottiglia, bensì vuole essere soltanto un contributo di conoscenze sull’argomento mirato a consentire ai lettori- consumatori di operare tale scelta in maniera più consapevole e compatibile con la salute dell’Ambiente, dalla quale dipendono le nostre condizioni di vita. Affinché si eviti, di divenire complici inconsapevoli, sebbene con una lieve incidenza ( anche se è fuor di dubbio che ogni grande dimensione, non è altro che la somma di tantissime e piccolissime frazioni della stessa), della causa dei 91.000 decessi prematuri che ogni anno si verificano in Italia e del costante incremento di diagnosi di tumori maligni, ictus, problemi cardiaci e malattie respiratorie ( rilevati nei Siti di interesse Nazionale o Regionale – SIN o SIR ) che interessano particolarmente le fasce di età da zero a 24 anni, imputabili all’inquinamento da ozono e particolato fine, cioè a particelle di diametro inferiore ai 2,5 micrometri, particolarmente pericolose, poiché possono raggiungere facilmente gli alveoli polmonari e quindi il flusso sanguigno.
Insomma, il detto un tempo in voga: “ siamo quel che mangiamo “ oggi, purtroppo, a ragion veduta, è diventato: “siamo quel che mangiamo e quel che respiriamo”.
A cura del Prof. Brancato
La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.
Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa in modo sporadico e saltuario.
Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS, che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.
I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).
In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione - REI – (Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.
Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:
Esso è destinato a persone fisiche, che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.
Ed è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di 10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:
Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento; - il luogo di svolgimento della prestazione; - la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto.
Comunicazione che, successivamente, verrà notificata, tramite E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:
si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:
Le imprese agricole possono ricorrere al Cop soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:
Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e, comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.
Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:
Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia, deve comunicare, attraverso il servizio online, entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.
Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
- un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno (art. 54-bis, comma 1, lett. A), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. B) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;
- il datore di lavoro,, che può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.
Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative. Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori, all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di morte dell’assicurato) e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis, come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite, è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL - stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52, rispettivamente per l’area: -1 (lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione) – 2 (lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali) – 3 (lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici), di appartenenza del lavoratore.
Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.
Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti, il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.
L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:
A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.
Mentre, per il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.
L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:
All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID) e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.
A cura del Prof. Brancato
Previste multe per chi apre o lascia aperto lo sportello del veicolo, provocando pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.
Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.
A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.
Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade“, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale - ex art. 2054 del Codice Civile.
Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione ( Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.
Considerato, però, che il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.
Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni imputabili all’incauto gesto.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Art. 157, comma 7, del Codice della Strada),risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bisdel Codice Penale).
Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto,la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta si verifichi mentre il mezzo trovasi incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada, può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati.In altri termini: l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.
In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese e, probabilmente,subire anche pesanti conseguenze.
Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato
MULTE E DIVIETI PER CHI LANCIA LANTERNE CINESI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
Le lanterne cinesi o lanterne volanti oKhom fai, come è noto sono piccole lanterne di carta che si sollevano in aria per effetto dello stesso principio che consente di far alzare le mongolfiere.
Esse sono composte da una struttura rigida rivestita di carta, comprendente al loro interno una fonte di calore che, scaldando l’aria, ne consente il sollevamento.
In Italia non esiste una specifica legge che ne disciplinil’uso, anche se non mancano normative regionali e ordinanze comunali che pongono limiti e divieti.
Motivo per cui, per le modalità da rispettare per l’utilizzazione, per affinità con le lanterne cinesi, si fa ricorso al contenuto dell’art. 57 del testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, secondo il quale: “Senza licenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Ne discende pertanto che senza apposita licenza, “sarebbe” vietato il lancio in aria delle, apparentemente, innocue lanterne.
Ciò, anche:
In riferimento a quanto sopra esposto, per evitare gravi rischi per la salute dei cittadini ed in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco di incendi, soprattutto durante la stagione estiva, molti Comuni, in ottemperanza alla richiamata normativa, hanno emanato, specie per tale periodo, ordinanze che impongono il divieto di lancio delle lanterne senza regolare autorizzazione e disposto,per i trasgressori, l’applicazione di multe pecuniarie da 25 a 500 euro (Art. 7 bis, comma 1 D.Lgl. 18 Agosto 2000, n. 267. In qualche caso elevate da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro, oltre ad ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge ed al sequestro dei prodotti oggetto della trasgressione.
Ma poiché il lancio delle lanterne, in genere, è una festosa sfida fra Bambini impegnati in numerosi tentativi finalizzati a conquistare il primato della quota più elevata, i genitori, a prescindere dalle imposizioni normative, farebbero bene, autonomamente, oltre che a munirsi delle apposite autorizzazioni, ad accertarsi che i dispositivi manipolati ripetutamente ed inconsciamente dai loro figli, dispongano di caratteristiche qualitative tali da escludere i non trascurabili citati rischi derivabili da contaminazione da amianto.
Articolo redatto dal Professor D. Brancato
Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:
Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni, per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:
L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.
Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati;
Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.
I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o extracomunitari titolari del permesso di soggiorno.
Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente trasformati in Assegno sociale. Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e l’Assegno sociale è erogato sempre per intero, con un importo, per il 2018, di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);
Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire , senza alcuna partecipazione al costo (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione rimane esclusa l’assistenza farmaceutica.
Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque, inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04) sulla ricetta.
Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL di residenza.
I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da far venir meno il diritto all’esenzione.
A cura del Prof. Brancato