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L'avvocato Risponde
Contribuzione al mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori

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L'avvocato Risponde: Contribuzione al mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori

L'avvocato Risponde
31/03/2022
Eugenio Pisani

 

Questo mese, approfittando della collaborazione delle esperte in diritto di famiglia dello studio legale Pisani, avv. Barbara Di Giovangiulio e avv. Noemi Agostini,  trattiamo di un argomento sempre di attualità come la contribuzione al mantenimento dei figli minori con particolare riferimento alla individuazione delle spese ordinarie e straordinarie alla luce sia delle ultime pronunce della Corte di Cassazione che delle linee guida del Tribunale di Velletri competente per il nostro territorio, all’atto pratico molto importanti.
 
Le linee guida, spesso concordate anche con gli organi professionali di riferimento,  sono divenute ormai una prassi operativa praticamente per tutti i Tribunali .
 
Con tale modalità si recepiscono gli orientamenti del Tribunale stesso, oltre che le esigenze degli operatori del diritto, e risultano utili al fine di determinare una uniformità di giudizio per casi analoghi.
Buona lettura
Avv. Eugenio Pisani
 
 
L’art. 30 della Costituzione sancisce il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
 
Tale principio viene rafforzato ed attuato attraverso norme codicistiche e importanti riforme legislative, tra cui la L. n. 54/2006, la quale afferma il principio secondo il quale tutti i minori hanno diritto di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e la L. n. 219/2012 e D.lgs. n. 154/2013, in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali.
 
Tanto in caso di affidamento condiviso di figli naturali o matrimoniali, quanto in quello di affido esclusivo, a norma dell’articolo 337-ter c.c., il giudice deve fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 
Il Legislatore, in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, attraverso detta riforma, predilige il mantenimento diretto dei figli, tuttavia, nella prassi, solo raramente viene attuato tale forma di mantenimento, nella maggior parte dei casi, ancora oggi, viene disposto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di corrispondere un assegno mensile per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap, che include le sole spese ordinarie e non anche quelle straordinarie.
 
Che sia disposto un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario o che si tratti di mantenimento diretto, il pagamento delle spese straordinarie costituisce un’ulteriore modalità di contribuzione al mantenimento dei figli; dette spese dovranno seguire il criterio di proporzionalità sancito dall’art. 337 - tre c.c.; le stesse potranno essere poste a carico di ciascun genitore in proporzione del 50% o in una diversa quota in base alle capacità economiche dei genitori.  
 
Ma quali sono le spese che rientrano nell’”assegno di mantenimento” periodico per i figli e quali rientrano nelle spese “straordinarie”?
 
Con riguardo alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Legislatore non ha formulato un compiuto elenco, conseguentemente la classificazione e la distinzione è rimessa alla casistica Giurisprudenziale e agli orientamenti delle varie Corti.
 
L’ordinanza del 15/12/2021 n. 40281 della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle che, “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
 
Posto che i genitori in accordo tra loro possono decidere, nell’interesse dei figli, quale sia la suddivisione delle spese tra loro e decidere, altresì, di suddividere le spese straordinarie per “capitoli di spesa” senza attribuire una percentuale ciascuno, bensì una “tipologia di spesa”; tuttavia, al fine di non incorrere in conflitti riguardanti la qualificazione delle spese per i figli, i Tribunali si sono dotati di propri Protocolli d’intesa.
 
In detti “protocolli d’intesa”, salvo diverso accordo, vengono suddivise le spese per i minori tra:
le spese che rientrano nel mantenimento ordinario; le spese straordinarie obbligatorie e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambe i genitori.
 
Facendo riferimento al Protocollo d’intesa del Tribunale di Velletri si può notare come rientrano tra le spese ordinarie: le spese per vitto, abbigliamento, spese dell’abitazione, per tasse scolastiche (eccetto universitarie), spese per la mensa, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare e trattamenti estetici, partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d’uso in occasione di ricorrenze.
 
Il Protocollo aggiunge una precisazione di chiusura per tutte le spese che, pur non potendosi considerare ordinarie per il loro carattere di prevedibilità, anche se occasionali e saltuarie, vengono considerate straordinarie obbligatorie qualora determinino un esborso superiore al 20% dell’assegno di mantenimento ordinario fissato per ciascun figlio.
 
Rientrano altresì nelle spese straordinarie obbligatorie: i libri scolastici, i farmaci prescritti (non da banco), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie coperte dal SSN (in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato) e le spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN.
 
Con riguardo a tutte le altre spese straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori. A tal fine sarà necessario inviare una richiesta scritta all’altro genitore (a mezzo mail, fax, lett. racc. a/r telegramma ecc.) e quest’ultimo dovrà riscontrare entro 10 giorni. In difetto di riscontro, il silenzio verrà inteso come consenso con susseguente dovere di divisione proporzionale della spesa.
 
I protocolli d’intesa dei vari Tribunali si differenziano su alcune voci ricomprese nelle spese ordinarie e sulle modalità di gestione delle spese straordinarie per le quali è necessario un preventivo accordo. Troviamo divergenze tali da condizionare in modo importante l’assegno di mantenimento mensile.
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo basti pensare alle spese per baby sitter: nel Protocollo d’intesa del Tribunale di Velletri sono ricomprese nelle spese obbligatorie subordinate al consenso, mentre nel Protocollo d’intesa del Tribunale di Roma rientrano nelle spese ordinarie solo se già presenti nell’organizzazione familiare, altrimenti rientrerebbero nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.
 

 

 

Eugenio Pisani
31/03/2022
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