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Deiezioni dei cani non raccolte? Attenti al Dna!

Deiezioni dei cani non raccolte?  Attenti al Dna! Copertina Nazionali    (commenti:3) (1.258)
Domenico Brancato

Adesso esiste  la prova del Dna contro i proprietari incivili.

 

L’idea è nata dagli Amministratori di un condominio di Devon  Wood, nel Massachusetts, che stanchi di rinvenire defecazioni  canine  negli spazi comuni, sui marciapiedi , sui viottoli e i prati dei parchi pubblici, lungo i viadotti e nelle aiuole  e delle vane sollecitazioni rivolte ai proprietari degli amici a quattro zampe, per un maggiore impegno all’igienica convivenza, hanno escogitato il sistema per identificare l’animale e, di conseguenza,  il detentore, attraverso il test del Dna sugli escrementi.

Constatata la drastica diminuzione delle deiezioni abbandonate per la deterrenza prodotta dal citato  provvedimento, l’iniziativa si è estesa, in via sperimentale,    in Spagna, in Inghilterra  e, da circa due anni , anche in Italia, a partire da Napoli, nel quartiere del Vomero, con un progetto definito: “ Prevenzione della fecalizzazione canina sul territorio metropolitano “, grazie  all’attuazione del quale è stata già  ottenuta  una riduzione del 70 % delle deiezioni in strada. Atri esperimenti del genere, assecondati da Coldiretti , in collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori – Aia – ,  le Amministrazioni Comunali e le Aziende Territoriali Sanitarie – Ats - sono in atto a: Livorno, Trieste, Cremona, Comuni di Malnate ( Varese ) e Villasanta  ( Monza e Brianza ), per cercare di far prevalere una questione di civiltà e di rimuovere quel diffuso atteggiamento di noncuranza  verso il bene pubblico e l’osservanza delle norme igieniche, in particolare.

Studi scientifici, Infatti, hanno dimostrato come gli escrementi dei cani stiano  incrementando pericolosamente   l’inquinamento, in quanto contengono una specifica tipologia di batterio capace di resistere agli antibiotici. Se si considera  che un cane può produrre mensilmente fino a 18 Kg di feci, la cattiva abitudine del cospicuo  loro abbandono sul suolo pubblico rappresenta un rischio sia per l’ambiente  che per l’uomo e per gli stessi cani,  poiché le feci non raccolte possono trasformarsi in focolai per la prolificazione di pericolose malattie.

Il procedimento per il conseguimento della descritta tipologia di intervento, in genere, trova rispondenza: in un’ordinanza del Sindaco a fare il prelievo ematico o di un  campione salivare presso l’ospedale o centro veterinario dell’ ASL; nella catalogazione del campione prelevato; nell’invio all’Istituto Zooprofilattico o altro Istituto specializzato per l’esame del Dna; nell’istituzione del registro del Dna dei cani; nella raccolta del campione della deiezione abbandonata, da parte di un Operatore ambientale o una Guardia zoofila o un Vigile urbano; nell’ invio all’Istituto per l’individuazione del cane attraverso il raffronto tra il Dna del campione e quelli contenuti nella banca dati;  nel Collegamento del   proprietario al cane tramite l’iscrizione all’anagrafe canina; e nella comminazione della sanzione al trasgressore.

Il   Ministero della Salute, infatti,  già nel 2013 aveva reso noti i nuovi obblighi per i possessori di animali domestici:  “ i cani non possono circolare nei luoghi pubblici senza guinzaglio e deve essere cura del padrone raccogliere le deiezioni con gli appositi sacchetti. Se non rispettosi delle regole, i trasgressori possono incorrere in multe i cui importi variano tra i 50 ed i 100 E “.

Dal punto di vista economico, il test  del Dna ha un costo di circa 20 euro che , si ipotizza,  non dovrebbe costituire un aggrazio di spesa per i cittadini, in quanto gli introiti provenienti dalle multe per le deiezioni non raccolte, secondo l’esperienza di alcuni Sindaci dei Comuni sedi della sperimentazione, compenserebbero gli oneri sostenuti dalle Amministrazioni.  Anche se la disponibilità all’esborso di un piccolo contributo, si ha motivo di credere,  non verrebbe negato dalla stragrande maggioranza della popolazione,  pur di godere del beneficio di un ambiente vivibile e pulito.

Esigenza che si avverte in maniera sensibile nel nostro territorio, per la presenza di un notevole numero di cani e di buona  parte di proprietari  che trasgrediscono, disinvoltamente, le norme igieniche e di convivenza civile. Pertanto si ritiene esistano tutti i presupposti affinché  la  descritta iniziativa  venga condivisa ed avviata anche  dall’Amministrazione Comunale di Marino.

Ma in attesa che ciò avvenga, non si può non esprimere l’auspicio che gli abituali trasgressori, attuali o futuri, in previsione dell’applicazione di un sistema di controllo così infallibile per la loro individuazione, optino, sin d’adesso,  per comportamenti più responsabili e scelte più consapevoli delle incombenze e dei doveri che comporta una razionale convivenza con l’ “amico o gli amici “ a quattro zampe.

In modo tale che la detenzione di un così potenzialmente prezioso  animale, non sia la conseguenza dell’accondiscendenza  alla occasionale richiesta di un Bambino ( in quanto   al “Cucciolo” non si può  attribuire la funzione di un inerte  giocattolo,  trattandosi di un  essere vivente in rapida crescita  che necessita di continue cure  ed attenzioni ) o dell’assecondare un  impulsivo  desiderio di  seguire la diffusa  ed allettante tendenza alle passeggiate o al footing in compagnia dell’amico più fedele e protettivo,  anche quando non  si è in grado di:

  •  assicurare a quest’ultimo   una giornaliera   confortevole ed adeguata assistenza  alle sue non trascurabili esigenze;
  •  e di rispettare  le  regole che impediscono di far subire  le conseguenze di tali carenze agli estranei alla convivenza.

 

A cura del Prof. Brancato

Graduatoria provvisoria reddito di cittadinanza locale

S. Maria delle Mole    (commenti:1) (714)
Domenico Brancato

In  riferimento alla nota pubblicata su questo sito in data 22/0672018, dal titolo:  A Luglio l’avvio del Reddito di Cittadinanza locale a Marino: a chi spetta il beneficio? Si informano gli interessati che:

  • La Commissione dei Servizi Sociali in data 10/09/2018 ha verificato le n. 81 domande pervenute ed ha stilato una graduatoria degli ammessi, aventi i requisiti previsti dal bando, e degli esclusi;
  • Che a seguito delle  verifiche   di competenza del  Centro per l’Impiego e di tutte quelle previste dal bando, la Commissione dei Servizi Sociali, in data 17/09/2018 ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al Reddito di Cittadinanza locale.

A cui ha fatto seguito la Determina di pubblicare, dal 20/09 al 4/10/2018,  sul sito del Comune di Marino,  l’elenco degli ammessi e degli esclusi e di dare atto che gli interessati potranno presentare ricorso al Comune di MARINO – Servizi Sociali – Largo Palazzo Colonna 1 – 00047 Marino o tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it -  entro i 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

 

 

A cura del Prof. Brancato

LA VENDITA DI ACQUA ESPOSTA AL SOLE E' REATO

Nazionali    (commenti:1) (1.331)
Domenico Brancato

Per chi  espone  al sole, anche per breve tempo,  le confezioni d’acqua destinate alla vendita, si configura  il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stata di conservazione.

Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 39037/2018, respingendo il ricorso di un commerciante e confermando la sua condanna alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato ex art. 5 della Legge 283/1962.

In quanto,  la contravvenzione di cui al citato articolo 5 è un reato di pericolo presunto che  si concretizza anche senza l’effettivo accertamento del danno al bene protetto: la salute ( cfr. Cassa. N. 3674/2016).

Infatti, sempre per la Cassazione, il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimenti in cattivo stato di conservazione  è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno alla salute.  Ciò, in riferimento alla considerazione che   “ l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetto a subire modificazioni allorché: -  rimane  isolata dal suo ambiente naturale e posta all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono  con l’aria, la luce e le altre forme di energia; -  viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi solari “ .

Ciò è dovuto al fatto che l’acqua non può essere considerata, significativamente, diversa da altri liquidi alimentari, quali l’olio ed il vino. La normativa, pertanto,  in considerazione di tale tesi,  ha stabilito che la conservazione  di bottiglie di acqua minerale in contenitori PET (Polietilentereftalato) all’aperto ed esposti al sole, costituisce la contravvenzione prevista dalla Legge 283/1962, per la quale:  l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano, alle condizioni atmosferiche esterne ( tra cui l’impatto con i raggi solari ), può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, poiché sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e conseguentemente del loro contenuto.

Per estendere le informazioni sull’argomento,  in seguito alla propaganda  che circola ciclicamente online, secondo la quale il PET rilascerebbe grandi quantità di Antimonio quando le bottiglie vengono esposte alla luce diretta del sole, si riporta l’esito di un’indagine condotta e  pubblicata da ALTROCONSUMO  nel  n. 327 Luglio – Agosto 2018 della  omonima Rivista,  riguardante, appunto “ tracce di sostanze  inquinanti provenienti da prodotti chimici  (Nel caso specifico l’Antimonio)  usati per la produzione di contenitori  PET “. Indagine che evidenzia la poca o nulla rispondenza di tale affermazione, sia con  l’esito  degli studi effettuati in condizioni estreme a riguardo,   e sia nelle prove di laboratorio eseguite da Altroconsumo stesso. Dove non sono state rilevate tracce di Antimonio in nessuno dei campioni esaminati. Mentre, su 18 confezioni  dei 42 esaminati sono state riscontrate piccole tracce di xilene ed etilbenzene, molto probabilmente provenienti dalla plastiche dei contenitori.

Comunque, fermo restando l’attendibilità delle precauzioni sulla salute stabilite dalla citata normativa, si ritiene opportuno precisare che oltre agli inquinanti menzionati, la qualità dell’acqua si giudica anche in funzione della quantità   degli elementi analizzati riportati  in etichetta e dal confronto dei valori degli stessi con i limiti stabiliti  dal D. Lgs. n. 31 del 2/02/2001 e della Direttiva CEE/CEEA/CE n° 83 del 3 /11/1998 .

In quanto, non sempre il continuo martellare della pubblicità, che tende a far credere che l’acqua in bottiglia sia  sempre la migliore, risponde ad obiettiva verità.

Come dimostra la scoperta , sempre di Altroconsumo, riguardante l’acqua  “ RADENSKA“ imbottigliata in Slovenia e venduta in Veneto e Friuli Venezia Giulia, consistente nell’accertamento  di valori notevolmente  al disopra dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 31/05/2001 per le acque destinate al consumo umano, come di seguito specificato:

  • Residuo fisso mg/l  2045 in vece di 1500 consigliati;
  • Sodio  mg/l  665  invece dei 200 consigliati;
  • Manganese mg/l 85  contro i 50  consigliati;
  • Durezza 90 ° F  contro i 15 – 50  consigliati (1 ° F equivale a 10 mg/l di Carbonato di Calcio ed esprime il contenuto di   Sali di Calcio – Ca –  e Magnesio  - Mg –  presenti nell’acqua), oltre alla presenza di tracce (0,2 microgrammi per litro – mcg/l) di Benzene (sostanza potenzialmente cancerogena) e   nessuna avvertenza,  a riguardo,  riportata in etichetta.

Nonostante trattasi, considerata l’entità dei valori e la contaminazione  di cui sopra, di un’acqua da assumere in piccole dosi e solo su suggerimento di un medico. Motivo per cui Altroconsumo ha provveduto a segnalare il caso al Ministero della Salute.

Ovviamente, però, la quasi totalità  delle acque minerali non presentano  caratteristiche qualitative   fuori norma, anche se è sempre opportuno  verificarne la regolarità, attraverso il riscontro ed il confronto dei valori limite (Vedi Allegate Tabelle  1, 2, e 3) con quelli   riportati in Etichetta, ivi compresa la data dell’ultima analisi (molto frequentemente risalente ad anni addietro), specie quando i caratteri delle etichette risultano poco leggibili ad occhio nudo.

Per  non accettare passivamente l’equazione: “acqua in bottiglia migliore dell’acqua del rubinetto” , anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi,  una tale convinzione risulta priva di fondamento, come dimostrano i risultati dei controlli che le ASL effettuano sugli acquedotti con una frequenza dipendente dal volume di acqua distribuito giornalmente. Frequenza  che a Marino, in considerazione degli  8.759 mc  erogati (Dedotti dal prodotto del numero degli  abitanti: 43.797 per  un consumo pro capite giornaliero di litri 200), secondo quanto previsto dal D.Lgs 31/01,  trova riscontro in  n. 31 controlli all’anno, di cui 27 di routine e 4 di verifica.

 A differenza della periodicità  di 5 anni con la quale, secondo il D. Lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 6, dovrebbero essere aggiornate  le analisi riguardante la composizione dell’acqua minerale. Periodicità che, anche se venisse rispettata, rappresenta un arco di tempo nel corso del quale potrebbero verificarsi, lungo il corso delle sorgenti,  cambiamenti   di natura fisico-chimica  e    processi di inquinamento di natura antropica (riguardane l’influenza dell’attività dell’uomo , specie nei settori agricolo-zootecnico  ed industriale) non evidenziabili in tempo reale  in etichetta.

Inoltre, la qualità dell’acqua del rubinetto, pur essendo   garantita dagli Enti Istituzionali preposti ai controlli ( ASL e ARPA ),  può essere periodicamente  verificata dagli  stessi  utenti (Vedi allegata Scheda “ Qualità dell’Acqua – COMUNE DI MARINO “),  accedendo al PORTALE COMUNE MARINO e seguendo, in progressione,  i seguenti passaggi: Servizi online;  Aree Tematiche;  Idrico; Acea acqua – Acea ATO 2  SpA;  Bene Prezioso- Scopri la Qualità della tua Acqua – Vai alla Mappa;  Digitare il  tuo Indirizzo (con Via n. civico e Città); Puntale evidenziante l’area geografica di appartenenza; Cliccare sulla Mappa esternamente al Puntale; Per maggiori informazioni clicca qui; Salvare il file “ Marino zona 2 - Colonna – Frazioni “ e cliccare sulla denominazione dello stesso  per evidenziare  la “Tabella sulla qualità  dell’Acqua  COMUNE DI MARINO”.

Per completare il quadro delle informazioni sulle  differenze fra l’acqua del rubinetto e le acque minerali in bottiglia, si riportano ulteriori non trascurabili dettagli riguardanti queste ultime, quali:

  • un aggravio economico annuo  che, ipotizzando un consumo giornaliero di 1,5 litri pro- capite delle marche più diffuse in commercio,  comporta   una spese annua che varia da 121, 126, 153, 167, 170, 186, 302 euro, rispettivamente per le acque denominate: Boario, Fabia,  Santa Croce, Ferrarelle, Panna e Levissima, Rocchetta, Sangemini, Fiuggi, contro il prezzo di 1 euro della stessa quantità (litri 547,5) sgorgata dal rubinetto di casa; 
  • le conseguenze di tale opzione sull’ambiente derivanti dalle fasi che accompagnano i contenitori, riferite: .

- alla produzione:  che stando ai dati forniti dall’Annuario acque minerali e di sorgente Beverfood, nel 2006 sono stati prodotti in Italia circa 12 miliardi di litri di acqua minerale e registrato un consumo interno superiori agli 11 miliardi per l’imbottigliamento, dei quali, secondo Mineracqua sono state utilizzate 350 mila tonnellate di PET provenienti da circa 665 mila tonnellate  di  Petrolio ed una emissione di gas serra complessiva di 910 mila tonnellate di CO2 equivalente (Secondo l’EPA  statunitense, per ogni Kg di PET prodotto vengono  emesse 2,6 Kg di CO2  eq.);

- al trasporto: secondo  Mineracqua solo il 18 % delle bottiglie di acqua minerale viaggia su ferrovia e l’82 % su gomma, attraverso percorsi anche di migliaia di chilometri, come per una delle più diffuse marche: la Levissima, che, partendo dall’Arco Alpino, per raggiunger i supermercati di Napoli, Puglia e Palermo percorre, rispettivamente, una distanza di 894, 1.000 e 1.500 Km, a bordo di veicoli pesanti che contribuiscono alle emissioni di PM 10 ( Polveri sottili dal diametro uguale o inferiore ai 10 millesimi di millimetro ) da trasporto stradale nella misura del 23 %;

- allo  smaltimento: dai dati rilevati dall’Associazione di categoria Mineracqua e dal Corepla (Consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica ), già nel 2006, dei 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi plastici immessi al consumo, 409 mila  erano in PET, dei quali 350 mila sono state utilizzate per la produzione di bottiglie per acque minerali, di cui soltanto 124 mila  (pari al 35 %) avviate al riciclaggio.

Riciclaggio che, vale la pena ricordare, oltre a sottrarre l’antieconomico  conferimento dei contenitori in discarica e dal pregiudizievole abbandono nell’ambiente, consente, stando ai dati riportati nel libro “ Il Riciclo Ecoefficiente “ dell’Istituto di ricerche Ambiente  Italia, attraverso l’utilizzo del PET riciclato per la produzione di nuovi imballaggi,  un risparmio di emissione di CO2  del 95 % ed energetico del 93 %, rispetto alla produzione partendo dalla materia prima.

Ed è proprio per tentare di contenere tali insostenibili  sprechi di esauribili risorse naturali e  di  immissione di gas inquinanti nell’aria che si respira , che  ritornato in Italia, in fase sperimentale,  il “ Vuoto a rendere” (già utilizzato negli anni 60 – 70) previsto da un Regolamento del Ministero dell’Ambiente, pubblicato il 25 Settembre sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 10 Ottobre 2017.

Tale sperimentazione,   che durerà un anno ed è finalizzata ad incentivare comportamenti che salvaguardino l’ambiente, attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza del riciclo, viene  evidenziata nei vari ambienti che hanno scelto di aderire alla fase sperimentale (Bar, Ristoranti, Alberghi e vari altri punti vendita) con l’esposizione di un apposito simbolo.

Quanto fin qui esposto  non si prefigge  certo di  interferire sulla libertà di scelta di chi ritiene conveniente dissetarsi  con l’acqua minerale in bottiglia, bensì vuole essere soltanto  un contributo  di conoscenze sull’argomento mirato a consentire ai  lettori- consumatori di  operare tale  scelta  in maniera più  consapevole   e compatibile con la salute dell’Ambiente, dalla quale dipendono le nostre condizioni di vita.  Affinché si eviti,   di divenire complici inconsapevoli, sebbene con una lieve incidenza ( anche se è fuor di dubbio che ogni grande dimensione, non è altro che la somma di tantissime e piccolissime frazioni della stessa), della  causa dei 91.000 decessi prematuri che ogni anno si verificano in Italia e del costante incremento di diagnosi di tumori maligni, ictus, problemi cardiaci e malattie respiratorie  ( rilevati nei Siti di interesse Nazionale o Regionale – SIN o SIR ) che interessano particolarmente le fasce di età   da zero a 24 anni, imputabili all’inquinamento da ozono e particolato fine, cioè a particelle di diametro inferiore ai 2,5 micrometri, particolarmente pericolose, poiché  possono  raggiungere facilmente gli alveoli polmonari e quindi il flusso sanguigno.

Insomma, il detto un tempo in voga:  “ siamo quel che mangiamo “ oggi, purtroppo, a ragion veduta, è diventato: “siamo quel che mangiamo e quel che respiriamo”.

 

A cura del Prof. Brancato

Novità a Marino: quest’anno le fontane daranno vino, a pagamento!

Novità a Marino: quest’anno le fontane daranno vino, a pagamento! Copertina S. Maria delle Mole    (commenti:1) (1.047)
Eleonora Persichetti

Lo vedi, ecco Marino

la sagra c'è dell'uva

fontane che danno vino

ma quest’anno serve il bigliettino!

 

L’autunno a Marino sarà ancora più rovente dell’estate. Si riparte subito con una grande polemica intorno all’evento dell’anno: la Sagra dell’uva. Stavolta giustificata.

A partire da questa edizione, la 94esima, in programma dal 5 all'8 ottobre, le fontane daranno ancora vino, ma servirà un bigliettino! Il costo sarà di 3/6 euro, a seconda del percorso che si sceglie, per i non residenti adulti. Il biglietto potrà essere acquistato online o presso punti vendita dislocati sul territorio. Inoltre, vi saranno controlli agli accessi per impedire che vengano introdotte bottiglie e contenitori di vetro sia vuoti che pieni per evitare pericoli alla incolumità dei partecipanti.

Sui controlli nulla da ridire, ubriacarsi fino a mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui è un danno alla comunità, così come oltraggiare il decoro con pezzi di vetro e vomito in ogni angolo. Sulla questione biglietto d’ingresso, invece, la polemica è più che accesa. Non sarà più un evento gratuito, sarà controllato e a numero chiuso, almeno per domenica 7 ottobre, giorno in cui si assisterà al "miracolo" delle "fontane che danno vino". Viene meno lo spirito della sagra popolare, momento di aggregazione sociale, di ritrovo, di vanto nei confronti degli altri paesi, limitrofi e non, per l’uva e il vino, per i prodotti locali. Un evento secolare, retaggio di culture e tradizioni che ancora sopravvivono e che quest’anno si discioglieranno nel mondo del capitalismo che prima o poi ingoia tutti nel suo vortice.

 

E pagare 3/6 euro per entrare significherebbe valorizzare la manifestazione e  dare maggiore prestigio all’immagine della città di Marino? O forse si è speso troppo e c’è necessità di rimpinzare le tasche comunali? “Si intende istituire un servizio di ticketing che faciliti tutte le operazioni di safety e security previsti dalla normativa vigente (solo per la giornata di domenica 7 ottobre), il cui gestore sarà individuato dagli uffici competenti attraverso le procedure Mepa”. Si legge questo nella delibera di indirizzo della giunta comunale.

 

Come se 3 euro fossero un impedimento ad ubriacarsi. Come se, avendo cacciato dal portafoglio quella cifra, improvvisamente si diventasse responsabili. Forse, e la buttiamo lì, la campagna del bere responsabile andrebbe portata avanti tutto l’anno, nelle scuole, nelle strade, nei parchi, nei centri sociali.

 

Ma si sa, nel 2018 anche Marino si compra con un bigliettino. Parola di vino!

Eleonora Persichetti
http://www.lavocedeicastelli.com/

 

DETTAGLIO DEI COSTI:

Per i non residenti il ticket per l’accesso è di € 3,00 e comprende la visita gratuita al Museo civico “Umberto Mastroianni”, al Museo del Vino, al Museo del Bottaio, al Museo del carretto a vino e alle grotte sotterranee.


In alternativa pagando un ticket di € 6,00 si ha diritto all’accesso + degustazione guidata percorso enogastronomico di Piazza S. Barnaba (offerta promozionale con importo ridotto; presentando il biglietto all’’ingresso del percorso enogastronomico si avrà diritto al coupon degustazioni delle eccellenze del territorio).


Si intendono esentati dal pagamento d’ingresso i minori di anni 12, i diversamente abili e relativo accompagnatore.
Per i Gruppi sono previste 15 gratuità ogni 40 biglietti acquistati online.


Per i residenti nei giorni 6, 7 e 8 ottobre e per i non residenti nei giorni 6 e 8 ottobre 2018 limitatamente al solo accesso al percorso enogastronomico di Piazza S. Barnaba, con degustazione guidata a cura dell’Ass.ne Green Mind – Il Bene Comune della Terra, è previsto un biglietto di € 5,00.

Dichiarazione dell’assessore Trinca a proposito di Esselunga

S. Maria delle Mole    (commenti:1) (827)
Eleonora Persichetti

COMUNICATO STAMPA

 

“La nostra Amministrazione ha a cuore la riqualificazione urbanistica ed architettonica di tutto il territorio di Marino.

 

Come criterio generale daremo impulso ad ogni iniziativa pubblica o privata che tenda a valorizzare il patrimonio esistente, evitando il consumo ulteriore di suolo agricolo o comunque libero.

 

In riferimento alla Esselunga, al momento non è stato definito ancora nulla, vi sono solo ipotesi al vaglio.

 

Allorquando verrà presentato il progetto di dettaglio che s'intenderà proporre ed una volta dimostrata ed analizzata l'utilità pubblica saremo lieti di rendere pubblici i particolari del progetto."




L’Assessore all’Urbanistica  del Comune di Marino

Andrea TRINCA

Lettera aperta ai nostri Amministratori

S. Maria delle Mole    (commenti:2) (928)
Gianni Morelli

Informazione V/S Propaganda

Tra le due modalità di espressione c’è esattamente la distanza che separa la frase

 ‘abbiamo provveduto a mettere in sicurezza le scuole. Collegati al sito Comunale’

dalla frase

  ‘noi cambiamo. Messa in sicurezza la scuola …x.. Collegati al sito del movimento …’

Diverse volte ho cercato di evidenziare il fatto che le pagine esistenti su FB sono state create per favorire lo scambio di informazioni tra i cittadini oltre che, molto importante, tra questi ed il Comune. Diverse volte io stesso ho contribuito a diffondere comunicati del Comune che illustravano iniziative rivolte a soddisfare varie esigenze di cittadini, come ad esempio le ultime iniziative ‘estive’ o l’apprezzamento che ho sempre dimostrato per l’introduzione della raccolta differenziata.

Spesso ho ricordato il concetto secondo il quale, indipendentemente dalla Lista, dal Movimento, dal Partito o dalla Coalizione da cui sono stati presentati, una volta democraticamente eletti gli Amministratori Comunali debbano necessariamente perdere il ‘colore’ originario e diventino Gestori del Benessere Pubblico a beneficio di ‘tutti’ i cittadini.

Inoltre, a mio avviso, tutto quello che faranno, sarà loro attribuito a livello personale, e non ad un’entità astratta come un Partito o un Movimento

Io, ad esempio, pur essendo molto lontano dai concetti che ispirano il Movimento, sarei orientato a votare molti degli Amministratori attuali, indipendentemente dal ‘colore’ con il quale si candidassero in futuro. Solo in base all’osservazione di come si stanno comportando attualmente nell’esercizio delle loro funzioni.

Quindi ritengo che la loro comunicazione debba essere fatta senza aggiungere contributi alla roboante e continua propaganda cui siamo tutti assoggettati attraverso tutti i media, dalla televisione alla radio, dai giornali ai manifesti. Ognuno di noi è continuamente sottoposto alle continue dichiarazioni di intenti, alle promesse, alla distruzione di questo o quello esponente politico o dirigente di Azienda o religioso o laico, profuse a piene mani senza nessun rispetto per le idee e la sensibilità di quanti stanno intorno e sono costretti ad ascoltare.

Le nostre pagine sono aperte a tutti, tutti possono esprimere le proprie opinioni e, per quanto mi riguarda, sono particolarmente ben accette le segnalazioni che Sindaco, Assessori e Consiglieri ritengono di voler pubblicare attraverso questi strumenti, così come sono grato per l’impegno che viene in modo evidente profuso nello svolgimento delle loro mansioni nonché per il contributo e la presenza che non fanno mai mancare in ogni occasione della vita cittadina.

E sono sicuro che tutto questo non passa inosservato ai cittadini che in buona parte, a qualsiasi ideologia politica appartengano, apprezzano l’operato di questa Amministrazione, in particolare se la confrontano con quelle che di recente l’hanno preceduta.

Quindi ritengo inutile, oltre che fastidiosa, l’insistenza su questa linea propagandistica che, se pur giustificata da un entusiasmo ideologico quasi religioso, disturba il flusso di comunicazione che è sicuramente veicolo di una migliore reciproca comprensione.

Spero di essere riuscito ad esprimere il mio pensiero in modo sufficientemente chiaro, di non avere creato stupide barriere alla fluidità del percorso comunicativo, di non aver mostrato incomprensione o rigetto di idee politiche diverse dalle mie e di non aver urtato la sensibilità di quanti operano nella nostra Amministrazione Comunale.

Ma ho sentito la necessità di chiarire quali modalità di utilizzo delle pagine mi aspetto da tutti coloro che le consultano e contribuiscono a renderle un valido strumento di contatto.

Grazie per l’attenzione

Lotteria Festa Patronale 2018 - Numeri Estratti

Lotteria Festa Patronale 2018 - Numeri Estratti Copertina S. Maria delle Mole (2.331)
Francesco Raso

Qui di seguito, vengono riportati i numeri dei biglietti vincenti, estratti alla lotteria della festa patronale in Santa Maria delle Mole del 9 settembre 2018

 

 

  Ordine  
  D’estrazione  

  Numero  
  Estratto  

Premio
assegnato

1 3528 Buono viaggio da 1,500,00 Euro
2 2390 Servizio fotografico da € 1.000,00
3 1730 Bicicletta
4 1942 Orologio
5 695 Buono pranzo/cena da € 160,00
6 1617 Abbonamento total wellness 3 mesi
7 4235 Bottiglia di grappa stravecchia
8 2630 Trapunta
9 4675 Servizio di piatti da 12 in porcellana
10 1498 Barbecue grill
11 1449 Buono spesa da € 100,00 pasta all’uovo
12 662 Buono pranzo/cena da € 100,00
13 2370 Videogioco
14 4721 Macchina per caffè
15 4838 3 massaggi alla schiena
16 392 Buono da € 50,00 trattamento unghie
17 4125 1.000 biglietti da visita a colori
18 3144 2 menù Nertò

 

 

Voucher lavoro: cosa cambia con il decreto dignità

Voucher lavoro: cosa cambia con il decreto dignità Copertina Nazionali (830)
Domenico Brancato

La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis  del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.

Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa  in modo sporadico e saltuario.

Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore  può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS,  che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.

I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).

In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione - REI – (Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.

Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:

  • Il Libretto Famiglia (LF) adottabile solo da utilizzatori (datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionale fornito da lavoratori definiti prestatori)  che possono utilizzarlo  per acquisire prestazioni professionali inerenti: - lavori domestici, incluse attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione; - l’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili; - e l’insegnamento privato supplementare.

Esso è destinato a persone fisiche, che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.

Ed  è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di  10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:

  •  8,00 per il compenso de prestatore;
  • 1,65 per la contribuzione IVS ALLA Gestione separata INPS;
  • 0,25 per il premio assicurativo  INAIL;
  • 0,10 per il  finanziamento degli oneri di Gestione.

Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento; - il luogo di svolgimento della prestazione; - la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto. 

Comunicazione  che,  successivamente,  verrà notificata, tramite  E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel  comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:

  • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo,  salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8  dell’art. 54-bis;
  • Imprese dell’edilizia e di settori affini;
  • Ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi,

 si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.

 

  • Il Contratto di Prestazioni Occasionali  (Cpo), al quale possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati e le pubbliche Amministrazioni. Queste ultime possono usarlo solo per esigenze temporanee o eccezionali e per specifiche attività previste dalla legge. Anche in questo caso, gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa nel semestre precedente con i lavoratori.

Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:

  • Datori di lavoro che, nel corso dell’anno precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo, eccetto che per le prestazioni fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale, non iscritti, per l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • Imprese edili operanti nel settore delle miniere, cave e torbiere e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo (pietra da costruzione e  ornamentale);
  • Esecuzione di appalti di opere e servizi.

Le imprese agricole possono ricorrere al Cop soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Studenti di età inferiore a 25 anni;
  • Disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( DID ) all’Azienda Nazionale Politiche Attive Lavoro ( ANPAL );
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione ( REI ) o di Sostegno per l’Inclusione Attiva ( SIA ) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e,  comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.

Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:

  • Progetti sociali per specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Emergenze legate a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o Associazioni di volontariato;
  • Organizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia,  deve  comunicare, attraverso il servizio online,  entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.

Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:

- un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno (art. 54-bis, comma 1, lett. A), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. B) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;

- il datore di lavoro,, che  può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori,  non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.  

Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo  lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della  durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro,  relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative.  Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti,  non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.

I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori,  all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di morte dell’assicurato)  e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis,  come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite,  è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL - stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato  art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52,  rispettivamente per l’area: -1 (lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione) – 2 (lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali) – 3 (lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici), di appartenenza del lavoratore.

Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro)  che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.

Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti,  il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.

L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:

  • Versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi  (ELIDE) con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento, a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale:
  •  “ LIFA “ Per il Libretto Famiglia;
  • “ CLOC “ per il Contratto di prestazione occasionale.
  • Le Pubbliche Amministrazioni , invece,  utilizzeranno il  modello F24EP.
  • Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carte di credito/debito.

A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.

Mentre, per  il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.

L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:

  • accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato all’atto della registrazione;
  • o bonifico bancario domiciliato, con spese a carico del prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Sia gli utilizzatori che i  prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale Web dell’INPS,  seguendo le indicazioni riportate nell’apposita  Guida Operativa;
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dell’INPS.

All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID) e  scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.

A cura del Prof. Brancato

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