Le Banche, gli Uffici e gli Istituti di Moneta Elettronica, con cadenza mensile, sono tenuti ad inviare all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia -UIF- (Ente istituito nel 2007 presso la Banca d’Italia, che ha iniziato ad operare il 1° Gennaio 2008, subentrando all’Ufficio Italiano dei Cambi, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio), la comunicazione di ogni operazione, anche occasionale, di movimenti in denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro effettuata nel mese solare (dal 1° all’ultimo giorno del mese), anche se eseguita tramite singole operazioni di importo pari o superiori a 1.000 euro, da parte dello stesso cliente.
Le informazioni che identificano la comunicazione all’UIF devono comprendere: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.
Comunque, Italia Oggi (Quotidiano economico, giuridico e politico) chiarisce che chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere, poiché l’UIF si avvale di un’ampia base di dati per attribuire la più consona interpretazione ad ogni segnalazione.
Mentre, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 898 della legge 208 del 2015 (Legge di Stabilità del 2016), il limite di denaro per eseguire le transazioni (pagamento di servizi o compravendite ), per adeguare l’Italia all’orientamento condiviso dalla maggior parte dei Paesi Europei, è stato elevato a 3.000 euro.
Non esistono, invece, limiti delle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un Istituto bancario o postale (fermo restando che l’addetto al servizio potrebbe richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo, ed in caso di spiegazione non convincente, potrebbe inoltrare la comunicazione all’UI F) a meno che non si compiano operazioni verso un soggetto terzo. Nel qual caso si pone il predetto limite dei 3.000 euro, in quanto si renderebbe necessario adoperare forme di pagamento tracciabili ( Vedi Bonifico o Carta di credito).
In riferimento al limite di disponibilità, la sentenza 27 febbraio 2016 della Cassazione Penale ha ammesso che si configura il reato di autoriciclaggio laddove dovesse essere rinvenuta una rilevante somma di denaro, in contanti, in possesso di un soggetto il cui reddito non sia compatibile con una tale disponibilità. Reato sancito dalla Legge 186 del 15 Dicembre 2014 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 648 – ter.1, per il quale viene punito colui che compie l’attività tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti commessi da lui stesso. A differenza del riciclaggio, dove il riciclatore è colui che prende del denaro o dei beni da coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale, attraverso operazioni di qualsiasi natura commerciale. In altri termini, il riciclatore è chi commette riciclaggio e, quindi, ostacola l’identificazione della provenienza dei soldi, ma non prende parte al reato presupposto, cioè al fatto criminoso che ha generato quei proventi
Viene esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio solo quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate esclusivamente all’autoconsumo o al godimento personale e non reimpiegati al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza.
In alcuni settori, però, la riforma non è stata applicabile in Italia, come nel caso dei money transfer ( servizio di trasferimento di denaro ) e per i pagamenti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni, che continueranno a dover essere effettuati mediante strumenti tracciabili con importi al limite dei 1.000 euro.
La legge di stabilità, per contenere l’evasione ha esteso l’obbligo, per professionisti, commercianti e, a partire da Luglio, anche per i parchimetri ( salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica ), di accettare e consentire, anche per importi minimi, pagamenti mediante carte di credito e bancomat.
Per chi commette il delitto di autoriciclaggio il richiamato art. 648 -ter.1 prevede il seguente trattamento sanzionatorio, ai commi:
In ogni caso, ai sensi dell’art. 648 – quater (quarta aggiunta all’articolo originale) c.p., la condanna comporta la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In tale circostanza, comunque, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
A cura del Prof. Brancato
Il servizio erogato dall’INPS consente di consultare il cedolino della pensione, per verificare l’importo dei trattamenti liquidati mensilmente, oltre a rilevare eventuali variazioni e fruire dei servizi di consultazione, certificazione e variazioni dati.
Il servizio è rivolto a tutti i pensionati ed è raggiungibile sia tramite PC che da dispositivi mobili (Telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc) .
Per accedere al servizio occorre disporre del codice PIN (Numero di identificazione personale) rilasciato dall’INPS, oppure da una identità SPID (Sistema pubblico di identificazione digitale) o da una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per coloro che non dispongono del PIN, la richiesta, tramite la procedura online, permette di ottenere quello ordinario. Per ottenerlo occorre accedere al sito “ inps.it “ed inserire: il Codice Fiscale, i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, il numero di telefono ed almeno due recapiti , fra: cellulare, Email e Posta Elettronica Certificata ( PEC ), ai quali far pervenire il PIN.
Il sistema, dopo aver verificato l’esattezza dell’indirizzo di residenza, rispetto quello presente negli archivi INPS, farà pervenire, tramite sms od e-mail ‘, la prima parte del PIN, composta da 8 caratteri, mentre la seconda parte, di pari composizione, verrà (dopo circa una settimana) recapitata all’indirizzo di residenza.
Il PIN rilasciato ha una validità di 6 mesi, trascorsi i quali occorre richiedere il ripristino, a cui farà seguito l’invio, da parte dell’INPS, del Codice di ripristino, da riprodurre insieme al Codice fiscale, per ottenere, in questo caso, contemporaneamente, via sms ed email, l’invio delle due serie di caratteri alfanumerici (Lettere e numeri).
Una volta in possesso delle parti del PIN, occorre riportarle, insieme al Codice Fiscale, nelle predisposte caselle, per il rilascio del PIN definitivo, da stampare o annotare ed, in sequenza, riprodurre per l’attivazione.
Ottenuto il Pin, per prendere visione o/e stampare il cedolino, occorre seguire la seguente procedura: digitare Inps.it e cliccare su: Tutti i servizi,lettera C, Cedolino pensioni e Servizi collegati;poi digitare Codice Fiscale e nuovo PIN ecliccare su:Accedi, “ Vuoi visualizzare cedolino ? “ e sull’icona di stampa (in corrispondenza del mese d’interesse).
Il servizio mette a disposizione, oltre alla visualizzazione dell’ultimo cedolino, anche la possibilità di confrontare i cedolini precedenti, di prendere visione dell’elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08), di eventuali deleghe sindacali, di modificare i propri dati anagrafici, indirizzo e recapiti, di variare l’Ufficio pagatore e di esaminare e stampare la Certificazione Unica.
La possibilità di riscontrare mensilmente l’importo della pensione, consente di seguire l’entità e le variazioni delle singole voci che lo compongono, nonché di rilevare eventuali errori di sistema o addebiti non consapevolmente autorizzati. Il che offre la non trascurabile opportunità di poter intervenire tempestivamente, per impedire il protrarsi delle irregolarità rilevate.
Articolo redatto dal prof. Domenico Brancato
A febbraio del 2020 è stato fondato il "Coro Bovillae", da Annamaria Di Marzo (pianista e accompagnatrice del coro) e Mauro Corsaro (direttore del coro). Il musicista e compositore romano è attualmente organista della basilica di San Giovanni Bosco (RM) e anche direttore del coro omonimo. Vive dal 2015 a Santa Maria delle Mole.
Il coro Bovillae (Santa Maria, Frattocchie, Cava dei Selci, Marino) accoglierà i residenti di zona che vorranno cimentarsi nel canto corale. Il repertorio sarà misto; musica sacra, classica, musica da film, natalizia e ovviamente non mancheranno i lavori scritti dallo stesso Mauro Corsaro, che appena trasferitosi, cinque anni fa, compose un brano di musica da camera dedicato proprio a Santa Maria delle Mole (anche riprodotto in Piazza Togliatti durante "CantArte 2017"). Il coro Bovillae apre le iscrizioni, soprattutto alle voci maschili.
Articolo di Manuela Valeri
Se siete in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto del televisore o dello stereo, giochi dei bambini, zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per rispettare e far rispettare la legge in proposito.
In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi e mezza giornata nel caso delle giornate festive.
Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare divieti, limiti, orari e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.
Nel caso in cui il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza. I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.
Ma come procedere qualora, nonostante gli amichevoli avvertimenti di disturbo, i rumori molesti persistano:
In ogni caso, affinché esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un unico vocino, ma da una collettività.
Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete pubblica e privata, in sintesi, prevede per:
Le Disposizioni Generali: il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
Le Attività Produttive: - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.
Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.
Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;
Utilizzo di Prodotti Pirotecnici: E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora generata dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.
Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di segnale continuo che intermittente.
Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.
Insomma, il complesso delle summenzionate norme e raccomandazioni, non sono altro che comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da impulsivo egoismo o da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la conciliazione di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente, snervanti disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da non trascurabili oneri economici. Il tutto, frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però, inasprendo i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.