Le Banche, gli Uffici e gli Istituti di Moneta Elettronica, con cadenza mensile, sono tenuti ad inviare all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia -UIF- (Ente istituito nel 2007 presso la Banca d’Italia, che ha iniziato ad operare il 1° Gennaio 2008, subentrando all’Ufficio Italiano dei Cambi, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio), la comunicazione di ogni operazione, anche occasionale, di movimenti in denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro effettuata nel mese solare (dal 1° all’ultimo giorno del mese), anche se eseguita tramite singole operazioni di importo pari o superiori a 1.000 euro, da parte dello stesso cliente.
Le informazioni che identificano la comunicazione all’UIF devono comprendere: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.
Comunque, Italia Oggi (Quotidiano economico, giuridico e politico) chiarisce che chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere, poiché l’UIF si avvale di un’ampia base di dati per attribuire la più consona interpretazione ad ogni segnalazione.
Mentre, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 898 della legge 208 del 2015 (Legge di Stabilità del 2016), il limite di denaro per eseguire le transazioni (pagamento di servizi o compravendite ), per adeguare l’Italia all’orientamento condiviso dalla maggior parte dei Paesi Europei, è stato elevato a 3.000 euro.
Non esistono, invece, limiti delle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un Istituto bancario o postale (fermo restando che l’addetto al servizio potrebbe richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo, ed in caso di spiegazione non convincente, potrebbe inoltrare la comunicazione all’UI F) a meno che non si compiano operazioni verso un soggetto terzo. Nel qual caso si pone il predetto limite dei 3.000 euro, in quanto si renderebbe necessario adoperare forme di pagamento tracciabili ( Vedi Bonifico o Carta di credito).
In riferimento al limite di disponibilità, la sentenza 27 febbraio 2016 della Cassazione Penale ha ammesso che si configura il reato di autoriciclaggio laddove dovesse essere rinvenuta una rilevante somma di denaro, in contanti, in possesso di un soggetto il cui reddito non sia compatibile con una tale disponibilità. Reato sancito dalla Legge 186 del 15 Dicembre 2014 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 648 – ter.1, per il quale viene punito colui che compie l’attività tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti commessi da lui stesso. A differenza del riciclaggio, dove il riciclatore è colui che prende del denaro o dei beni da coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale, attraverso operazioni di qualsiasi natura commerciale. In altri termini, il riciclatore è chi commette riciclaggio e, quindi, ostacola l’identificazione della provenienza dei soldi, ma non prende parte al reato presupposto, cioè al fatto criminoso che ha generato quei proventi
Viene esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio solo quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate esclusivamente all’autoconsumo o al godimento personale e non reimpiegati al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza.
In alcuni settori, però, la riforma non è stata applicabile in Italia, come nel caso dei money transfer ( servizio di trasferimento di denaro ) e per i pagamenti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni, che continueranno a dover essere effettuati mediante strumenti tracciabili con importi al limite dei 1.000 euro.
La legge di stabilità, per contenere l’evasione ha esteso l’obbligo, per professionisti, commercianti e, a partire da Luglio, anche per i parchimetri ( salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica ), di accettare e consentire, anche per importi minimi, pagamenti mediante carte di credito e bancomat.
Per chi commette il delitto di autoriciclaggio il richiamato art. 648 -ter.1 prevede il seguente trattamento sanzionatorio, ai commi:
In ogni caso, ai sensi dell’art. 648 – quater (quarta aggiunta all’articolo originale) c.p., la condanna comporta la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In tale circostanza, comunque, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
A cura del Prof. Brancato
Domenico Brancato |
22/07/2018 Articolo letto 1.247 volte |
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