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Attività antiriciclaggio: limite di contanti

 

 


             

 

Nazionali: Attività antiriciclaggio: limite di contanti

Nazionali
22/07/2018
Domenico Brancato

 

 

Le Banche, gli Uffici  e gli Istituti di Moneta Elettronica, con cadenza mensile, sono tenuti ad inviare  all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia -UIF- (Ente istituito nel 2007 presso la Banca d’Italia, che ha iniziato ad operare il 1° Gennaio 2008, subentrando all’Ufficio Italiano dei Cambi, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio), la comunicazione di ogni operazione, anche occasionale, di movimenti in denaro contante  di importo pari o superiore a 10 mila euro effettuata nel mese solare (dal 1° all’ultimo giorno del mese), anche se eseguita tramite singole operazioni di importo pari o superiori a 1.000 euro, da parte dello stesso cliente. 

Le informazioni che identificano la comunicazione  all’UIF  devono comprendere: la data, l’importo e la causale  dell’operazione; la filiale in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

Comunque, Italia Oggi (Quotidiano economico, giuridico e politico) chiarisce che  chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere, poiché l’UIF si avvale di un’ampia base di dati per attribuire la più consona interpretazione ad ogni segnalazione.

Mentre, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 898 della legge 208 del 2015 (Legge di Stabilità del 2016), il limite di denaro per eseguire le transazioni (pagamento di servizi o  compravendite ), per adeguare l’Italia all’orientamento condiviso dalla maggior parte dei Paesi Europei, è stato elevato a 3.000 euro.

 Non esistono, invece, limiti delle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un Istituto bancario o postale  (fermo restando che l’addetto al servizio potrebbe richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo, ed in caso di spiegazione non convincente, potrebbe inoltrare la comunicazione  all’UI F) a meno che  non si compiano operazioni verso un soggetto terzo.  Nel qual caso si pone il predetto limite dei 3.000 euro, in quanto si renderebbe necessario adoperare forme di pagamento tracciabili ( Vedi Bonifico o Carta di credito).

In riferimento al limite di disponibilità, la sentenza 27 febbraio 2016 della Cassazione Penale ha ammesso che si configura  il reato di autoriciclaggio   laddove dovesse essere rinvenuta una rilevante somma di denaro, in contanti,  in possesso di un soggetto il cui reddito non sia compatibile con una tale disponibilità.  Reato sancito dalla Legge 186 del 15 Dicembre 2014 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 648 – ter.1, per il quale viene  punito  colui che compie l’attività tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti commessi da lui stesso. A differenza del  riciclaggio, dove il riciclatore è colui che prende del denaro o dei beni da coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale, attraverso operazioni di qualsiasi natura commerciale. In altri termini, il riciclatore è chi  commette riciclaggio e, quindi, ostacola l’identificazione della provenienza dei soldi, ma non prende parte al  reato presupposto, cioè al fatto criminoso che ha generato quei proventi

Viene esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio solo quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate esclusivamente all’autoconsumo o al godimento personale e non reimpiegati al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza.

In alcuni settori, però, la riforma non è stata applicabile in Italia, come nel caso dei money transfer ( servizio di trasferimento di denaro ) e per i pagamenti nei confronti della Pubbliche  Amministrazioni, che continueranno a dover essere effettuati mediante strumenti tracciabili con importi al limite dei 1.000 euro.

La legge di stabilità, per contenere l’evasione ha esteso l’obbligo, per professionisti, commercianti e, a partire da Luglio, anche per i parchimetri ( salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica ), di accettare e consentire, anche per importi minimi,  pagamenti mediante carte di credito  e bancomat.

Per chi commette il delitto di autoriciclaggio il richiamato art. 648 -ter.1  prevede il seguente trattamento sanzionatorio, ai commi:

  • uno: reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo ( o doloso, cioè commesso con la volontà di compiere un atto illecito, agendo di proposito ed in piena coscienza) , impiega, sostituisce e trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
  • due: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro per la medesima condotta prevista dal comma 1 , se posta in essere in relazione a delitti non colposi  puniti con la reclusione inferiore a cinque anni. Tuttavia , se il delitto  presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l’attività delle Associazioni di tipo mafioso, si applicano la pene previste dal primo comma;
  • quinto: Aumento fino a un terzo della pena, quando  i fatti delittuosi sono commessi nell’ambito dell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;
  • sesto: Diminuzione della pena fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 648 – quater (quarta aggiunta all’articolo originale) c.p., la condanna comporta la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In tale circostanza, comunque, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

A cura del Prof. Brancato

 

 

Domenico Brancato
22/07/2018
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Nazionali

 

 

 

 

 

 


             

 

 

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