Revisioni autoveicoli nel 2019 presso i centri privati autorizzati nel Lazio
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A Frascati, alla Sala degli Specchi (Comune)
Sabato 6 aprile 2019, alle ore 18
La giornalista Eleonora Persichetti presenta il suo primo romanzo
"Raccomandata semplice", come sapete, è il primo romanzo della giornalista Eleonora Persichetti, edito da Lettere animate. La terza tappa del tour di presentazione sarà il 6 aprile 2019, in una bellissima location: la Sala degli Specchi, al comune di Frascati.
Come in tutte le tappe, ci sarà una commistione di arti, scrittura, pittura, musica, recitazione, per realizzare una piacevole performance e perché crediamo fermamente che la forza della cultura risieda in una visione d’insieme dei vari saperi.
In questa occasione, oltre a raccontare come, dove e perché è nato questo libro, della dedica alla sua dolce nonna, l’autrice parlerà delle forti emozioni e dei drammatici conflitti che vive una ragazza che scopre di essere stata adottata, Adele; del suo viaggio a Tenerife e il pensiero del mare colorerà queste calde giornate di Primavera.
Insieme a lei: Debora Esposto, giornalista de La Voce dei Castelli, con la quale dialogherò; il consigliere e moderatore della serata, Mirko Fiasco; Cristoforo Russo, collega e pittore, che illustrerà alcune delle sue opere in linea con le tematiche del romanzo, tra cui la tela "Anna in vista", ispirata ad Adele; il pittore Vito Lolli dell’Accademia Castrimeniense.
Ci saranno delle letture di brani tratti dal romanzo, una poesia e altre sorprese. Interverranno e faranno gli onori di casa, il Sindaco, Roberto Mastrosanti, il Presidente del Consiglio Comunale, Franco D'Uffizi, l’Assessore alla Cultura, Emanuela Bruni.
Ci sarà un omaggio anche alla piccola Anna Frank, alla quale devo forza, coraggio e positività.
Si parlerà anche d’amore e di amicizia, di sentimenti. L’autrice risponderà a tutte le vostre domande e firmerà una ad una le copie che acquisterete in loco.
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Bisognerebbe non conoscerlo mai, l’amore.
Continuare a sperarci, ma che non venisse mai.
C. Cassola
La Redazione
L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al 31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici e per segnalare l’eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.
Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano. Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia con iniziative anche di altre sigle che, insieme alla incisiva presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare: la n. 169 del 15 novembre 2017.
Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato, l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini ), da 10 a 5 anni ; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici, dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:
Per le prime , in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” Riferimento normativo: Comma 1 Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962.
Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Disposizione, che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento, in via spontanea, da parte del debitore (In questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).
Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà a condizione che esibisca all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).
Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i lavoratori del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.
Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore, viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed avendo tutto il prossimo anno a disposizione, di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare n. 94/2017.
A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).
Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line,” si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza ‘, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà rilasciato in giornata.
Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS ( www.inps.it ) alla procedura “ Estratto conto contributivo “e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura RVA (Revisione posizione Assicurativa ) per richiedere la correzione della posizione.
Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.
Comunque, per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS, al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato