Constatato che la guida in stato di ebbrezza è la causa più ricorrente che sistematicamente, ogni week-end ed in occasione di festività, costituisce, per numerosi Giovani, il drammatico epilogo di una nottata di illusorio divertimento; si considera opportuno riepilogare le norme che stabiliscono i limiti di consumo di alcol ammessi prima di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni fisiche adeguate per una conduzione vigile e responsabile, e per evitare di incorrere nelle inasprite sanzioni amministrative e penali previsti dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Articoli che stabiliscono rispettivamente: il divieto di guida in stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche e le sanzioni di seguito descritte per:
- riscontro di tasso alcolemico:
· da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) di sangue: sanzione amministrativa minima di 532 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
· da 0,8 a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di euro 800, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
· superiore a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di 1.550 euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi;
· superiore a 1,5 g/l con reiterazione (ripetizione) nell’arco di 2 anni e di 3 anni per i conducenti di cui all’art. 186 bis (cioè di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati:
coloro che hanno conseguito la patente A2, A, B1, e B da meno di 3 anni, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose):
revoca della patente, per casi considerati particolarmente gravi dal legislatore;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione a cui sia conseguita un sinistro stradale: revoca della patente;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione da parte di guidatori professionali di mezzi pesanti: revoca della patente;
- rifiuto di sottoporsi all’alcol test:
· applicazione delle sanzioni come per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g./l;
· ed in caso di reiterato rifiuto nell’arco di 2 anni: revoca della patente di guida;
- guida in stato di ebrezza e sinistri stradali:
· raddoppio delle sanzioni fin qui elencate, fermo amministrativo del veicolo;
per 180 giorni e confisca (Requisizione da parte dello Stato di un bene connesso all’attuazione di un reato) del veicolo, se di proprietà del conducente;
· e revoca della patente, se il sinistro è provocato da conducente con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l;
- I neopatentati:
· aumento di 1/3 delle sanzioni (sia in relazione all’ammontare di quelle pecuniarie, che alla durata delle pene detentive e della sospensione della patente), se la violazione è commessa da soggetti di cui al richiamato art. 186 bis. Categorie di conducenti, quest’ultimi, ai quali, inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa minima di euro 164, anche se il valore del tasso alcolemico risulta essere inferiore a 0,5 g/l;
- violazioni commesse in orari notturni, compresi fra le 22,00 e le 7,00:
· aumento di 1/3 o della metà delle sanzioni, se trattasi di conducenti di cui all’art. 186 bis.
Inoltre, la violazione delle citate norme ha conseguenze anche sulla patente dei trasgressori, per effetto della decurtazione di punti:
· 10 per tutte le violazioni di cui sopra;
· 20 nel caso il soggetto trovato ubriaco sia un neopatentato;
· 5 se la violazione è commessa dai conducenti di cui all’art. 186 bis, se il tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5 g/l.
Gli aumenti di sanzioni sopra riportati vorrebbero costituire un deterrente per cercare di impedire che un utilissimo mezzo destinato a favorire il conseguimento di obiettivi operativi e soprattutto ricreativi, si trasformi in un congegno causa di morte o di invalidanti menomazioni e, bene che vada, in compromettenti conseguenze morali, oltre che amministrative, penali ed economiche.
Comunque si ritiene che, a prescindere dalle non trascurabili intenzioni di contenimento delle violazioni tramite le sanzioni, quel che dovrebbe prevalere, particolarmente nei Giovani, è il “buon senso“ ed il “senso di responsabilità“. Sentimenti che dovrebbero anteporre la propensione verso le migliori prospettive di vita e per tutto ciò che può promuovere edificanti e sane emozioni, alla ricorrente tendenza a condividere fatue pregiudizievoli ebbrezze che, nell’immediatezza, alterano sensibilmente o annullano le facoltà mentali e fisiche e nel tempo, procurano non sottovalutabili effetti patologici.
Se poi si è proprio convinti che non esistano alternative di “divertimento” altrettanto appaganti di quelli derivanti dall’eccesso del consumo di alcol o di altre sostanze che offuscano la mente, si abbia almeno, in simili circostanze, l’accortezza di organizzare, in anticipo, rientri a casa con mezzi e conducenti esenti dall’influenza di tali sostanze, per scongiurare il pericolo di esporre la propria preziosa, unica, vita e quella degli immancabili trasportati a probabili gravi rischi.
Articolo del Prof. Domenico Brancato
In seguito all’aggravarsi in Italia, negli ultimi anni, dell’incidenza della condizione di povertà, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGICOM - , in data 15 Giugno 2018 ha firmato un Provvedimento con il quale tutte le famiglie aventi un reddito annuale certificato dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente – ISEE – inferiore a 8.112,23 euro, disporranno di ampie garanzie di inclusione sociale.
In virtù di tale provvedimento, che elimina i precedenti vincoli che subordinavano l’accesso alle agevolazioni alla presenza nel nucleo famigliare di:
sempre secondo AGICOM, circa 2,6 milioni di nuclei familiari potranno accedere alle agevolazioni.
Agevolazioni che prevedono, oltre alla conferma del precedente sconto del 50% sul canonedi accesso alla rete telefonica (per il quale i beneficiari invece di 19 euro/mese ne pagano 9.5 ), 30 minuti di telefonate gratuite verso tutte le numerazioni nazionali di telefoni fissi e mobili.
Inoltre, per dar seguito alle richieste delle Associazioni dei Consumatori, sempre da parte di AGICOM, nell’ottica di un’effettiva inclusione sociale (senso di appartenenza alla comunità ), è stata avanzata la richiesta a TIM S.p. A, nella qualità di operatore incaricato del servizio universale, di mettere a disposizione degli utenti economicamente disagiati, anche delle offerte Flat (a costo forfettario con modico canone mensile predeterminato) di connessione ad Internet a banda larga (veloce), la cui sottoscrizione non implichi la perdita del diritto di beneficiare delle agevolazioni economiche.
Il che ha riscosso il plauso del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che rivolge un invito a tutti gli aventi diritto a presentare subito domanda, per evitare quel che è accaduto per l’energia, dove molti nuclei familiari non usufruiscono del bonus, pur avendone diritto. Motivo per cui e per non vanificare i vantaggi del provvedimento in questione,lo stesso Presidente propone di inserire i bonus previsti per: gas, luce, acqua telefonia e canone Rai, nel database dell’INPS,o in altri dispositivi,che consentano l’erogazione automatica delle agevolazioni, senza dover presentare apposita domanda.
Per accedere al Bonus telefono la famiglia, come precisato, oltre a rientrare nel limite di reddito Isee 2018 certificato dall’ISTAT, deve avere stipulato o dove re-stipulare un contratto con TIM (Telecom Italia Mobile) : unica compagnia telefonica a poter offrire l’agevolazione. Mentre coloro che avessero un’esigenza immediata diconnessione ad Internet potranno, intanto, stipulare il contratto con altro operatore, senza perdere il beneficio.
Articolo redatto dal prof. Domenico Brancato