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Inasprimento sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza

 

 

 

Nazionali: Inasprimento sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza

Nazionali
19/11/2019
Domenico Brancato

 

 

Constatato che la guida in stato di ebbrezza è la causa più ricorrente che sistematicamente, ogni week-end ed in occasione di festività, costituisce, per numerosi Giovani, il drammatico epilogo di una nottata di illusorio divertimento; si considera opportuno riepilogare le norme che stabiliscono i limiti di consumo di alcol ammessi prima di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni fisiche adeguate per una conduzione vigile e responsabile, e per evitare di incorrere nelle inasprite sanzioni amministrative e penali previsti dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Articoli che stabiliscono rispettivamente: il divieto di guida in stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche e le sanzioni di seguito descritte per:

 

 

- riscontro di tasso alcolemico:

· da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) di sangue: sanzione amministrativa minima di 532 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

· da 0,8 a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di euro 800, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi;

· superiore a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di 1.550 euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi;

· superiore a 1,5 g/l con reiterazione (ripetizione) nell’arco di 2 anni e di 3 anni per i conducenti di cui all’art. 186 bis (cioè di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati:

coloro che hanno conseguito la patente A2, A, B1, e B da meno di 3 anni, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose):
revoca della patente, per casi considerati particolarmente gravi dal legislatore;

· superiore a 1,5 g/l, per violazione a cui sia conseguita un sinistro stradale: revoca della patente;

· superiore a 1,5 g/l, per violazione da parte di guidatori professionali di mezzi pesanti: revoca della patente;

 

 

- rifiuto di sottoporsi all’alcol test:

· applicazione delle sanzioni come per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g./l;

· ed in caso di reiterato rifiuto nell’arco di 2 anni: revoca della patente di guida;

 

 

- guida in stato di ebrezza e sinistri stradali:

· raddoppio delle sanzioni fin qui elencate, fermo amministrativo del veicolo;

per 180 giorni e confisca (Requisizione da parte dello Stato di un bene connesso all’attuazione di un reato) del veicolo, se di proprietà del conducente;

· e revoca della patente, se il sinistro è provocato da conducente con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l;

 

 

- I neopatentati:

· aumento di 1/3 delle sanzioni (sia in relazione all’ammontare di quelle pecuniarie, che alla durata delle pene detentive e della sospensione della patente), se la violazione è commessa da soggetti di cui al richiamato art. 186 bis. Categorie di conducenti, quest’ultimi, ai quali, inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa minima di euro 164, anche se il valore del tasso alcolemico risulta essere inferiore a 0,5 g/l;

 

 

- violazioni commesse in orari notturni, compresi fra le 22,00 e le 7,00:

· aumento di 1/3 o della metà delle sanzioni, se trattasi di conducenti di cui all’art. 186 bis.

 

 

Inoltre, la violazione delle citate norme ha conseguenze anche sulla patente dei trasgressori, per effetto della decurtazione di punti:

· 10 per tutte le violazioni di cui sopra;

· 20 nel caso il soggetto trovato ubriaco sia un neopatentato;

· 5 se la violazione è commessa dai conducenti di cui all’art. 186 bis, se il tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5 g/l.

 

 

Gli aumenti di sanzioni sopra riportati vorrebbero costituire un deterrente per cercare di impedire che un utilissimo mezzo destinato a favorire il conseguimento di obiettivi operativi e soprattutto ricreativi, si trasformi in un congegno causa di morte o di invalidanti menomazioni e, bene che vada, in compromettenti conseguenze morali, oltre che amministrative, penali ed economiche.

 

 

Comunque si ritiene che, a prescindere dalle non trascurabili intenzioni di contenimento delle violazioni tramite le sanzioni, quel che dovrebbe prevalere, particolarmente nei Giovani, è il “buon senso“ ed il “senso di responsabilità“. Sentimenti che dovrebbero anteporre la propensione verso le migliori prospettive di vita e per tutto ciò che può promuovere edificanti e sane emozioni, alla ricorrente tendenza a condividere fatue pregiudizievoli ebbrezze che, nell’immediatezza, alterano sensibilmente o annullano le facoltà mentali e fisiche e nel tempo, procurano non sottovalutabili effetti patologici.

 

 

Se poi si è proprio convinti che non esistano alternative di “divertimento” altrettanto appaganti di quelli derivanti dall’eccesso del consumo di alcol o di altre sostanze che offuscano la mente, si abbia almeno, in simili circostanze, l’accortezza di organizzare, in anticipo, rientri a casa con mezzi e conducenti esenti dall’influenza di tali sostanze, per scongiurare il pericolo di esporre la propria preziosa, unica, vita e quella degli immancabili trasportati a probabili gravi rischi.

 

 

Articolo del Prof. Domenico Brancato

 

 

Domenico Brancato
19/11/2019
Articolo letto 789 volte

Nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

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Tag: #Inasprimento #sanzioni #guida #stato #ebbrezza