QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.
Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:
Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili nel malfunzionamento dell’impianto o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;
Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;
Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;
Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.
A cura del Prof. Brancato
In via della Repubblica, proprio davanti a Puccettone c'è una fontanella con un rubinetto che getta acqua in una bacinella.
L'ideale per un sorso d'acqua al volo e per una bagnatina alla testa nelle calde giornate estive.
Un giorno, passando come al solito a piedi, ho visto un getto d'acqua impetuoso inondare la strada: qualche buontempone aveva deciso di smontare il rubinetto e di farlo sparire.
Ho tentato di bloccare il flusso dell'acqua riproponendomi di avvisare chi di dovere al mio rientro a casa. Un'ora dopo, ritornando sui miei passi, con mia enorme sorpresa per la sollecitudine dell'intervento, ho notato un operaio che stava già sistemando la situazione.
Mi sono congratulato con lui, ringraziandolo per la tempestività ma, vedendo che stava chiudendo definitivamente l'acqua gli ho chiesto se, poi, avrebbe rimesso il rubinetto.
Lui ha risposto che se l'avesse rimesso, qualcuno l'avrebbe sicuramente asportato di nuovo .
Io ho solo detto che era un peccato perché nelle mie camminate ero solito rinfrescarmi proprio a quella fontanella.
Lui mi ha guardato e mi ha salutato. Il giorno dopo, passando ho notato che c'era un nuovo rubinetto, perfettamente funzionante.
Ora vorrei che quell'operaio potesse leggere questa mia nota per potergli far sapere quanto piacere mi abbia fatto quella sua azione
Velocità, potenza dei veicoli e divieto di alcolici
In considerazione dei gravi incidenti che sistematicamente si verificano ogni week-end, si ritiene utile riportare i limiti introdotti dal nostro ordinamento a partire dal 2011 nei confronti di coloro che non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza di guida per fronteggiare, con la dovuta perizia, i molteplici pericoli in ambito della circolazione stradale.
A decorrere dall’8 Febbraio 2011 i neopatentati sono coloro che hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida per le Categorie A2 ( Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg ), A ( Tricicli di potenza superiore a 15 kW e Motocicli senza e con carrozzetta con motore con cilindrata superiore a 50 cc. e velocità superiore a 45 km/h ), B ( Autoveicoli di massa massima non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente ed al possibile traino di un rimorchio della massa massima di non superiore a 750 kg ) e B1 ( Quadricicli la cui massa, in ordine di marcia, fino a 450 kg per il trasporto di persone e kg 600 per il trasporto di merci e dotati di motore della potenza massima di 15 kW ).
Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore, se già titolare di patente B da almeno 3 anni.
Nei neopatentati sono compresi anche i conducenti di qualsiasi Paese extra comunitario, residenti in Italia da almeno un anno, che hanno conseguito la loro patente nella nazione di provenienza, poi convertita in Italia. In tal caso, gli interessati, a prescindere dall’età e dall’anno di conseguimento della patente, sono soggetti alle limitazioni alla guida, inerenti:
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Pertanto, costituisce infrazione qualsiasi tasso alcolemico superiore a zero.
Per quanto concerne la decurtazione dei punti della patente di guida, se a commettere le infrazioni previste dal C. d. S. sono i neopatentati, in relazione al sistema introdotto nel 2003, la decurtazione medesima viene raddoppiata, sempre fino ad un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida.
Per contro, è previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno, per il quale ogni 2 anni che non si commettono violazioni che comportino la decurtazione, ai 20 punti iniziali si aggiungono 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
Fermo restando la non ammissibile discrezionalità relativa al rispetto delle norme summenzionate, chi scrive avverte l’esigenza di esprimere una spontanea considerazione indotta dalla visione dei frequenti servizi televisivi riproducenti sconvolgenti immagini di rottami di veicoli incidentati, divenuti trappole mortali, principalmente, di giovanissimi/e ragazzi e ragazze:
I motoveicoli e gli autoveicoli, com’è risaputo, sono dei mezzi che possono contribuire ad attenuare sensibilmente le difficoltà operative quotidiane ed a rendere possibile la felice realizzazione di progetti che promuovono il godimento della vita, ma che per effetto:
- di manifestazioni dell’ostentazione di una eccessiva padronanza nella guida;
- di carente concentrazione ed attenzione nei confronti del rispetto della segnaletica, dell’andamento del traffico e della insidie strutturali della strada;
- del contemporaneo compimento di azioni incompatibili con il ligio esercizio della guida;
- di una condizione psico-fisica non idonea a garantire una pronta risposta dei riflessi ad una improvvisa condizione di pericolo,
possono trasformarsi in inesorabili mezzi di distruzione e di morte.
E poiché, molte delle accennate funeste situazioni trovano riscontro nella conseguenza della tendenza, purtroppo, sempre più generalizzata, di giungere ai livelli più alti del divertimento attraverso varie forme di trasgressione, non rimane che esortare coloro che assecondano tale “corrente di pensiero” ad almeno provare a riflettere, in maniera scevra da inamovibili convincimenti in tal senso, sulla validità e plausibilità della loro scelta. Se non altro, per poter constatare l’esistenza, o meno, di margini di possibilità per scoprire motivazioni a provare un’alternativa di abitudini comportamentali più previdenti ed opzioni ricreative meno avventurose, e tali, da consentir loro di potersi godere appieno, e quanto più a lungo possibile, quell’unico ed inestimabile dono che è la vita, del quale, fortunatamente, ancora dispongono.
A cura del Prof. Brancato