Nuovo Codice della Strada - Inasprimento Sanzioni
Focus
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Antonio Calcagni
Con l’approvazione della legge del 25 novembre 2024 n. 177, il 14 dicembre 2024, sono entrate in vigore le nuovi disposizioni in materia di sicurezza stradale, con l’imposizioni di nuovi obblighi e l’elevazione della maggior parte delle sanzioni.
Sanzioni che, considerato il non trascurabile maggiore aggravio di natura amministrativa e penale che può derivare dalla loro applicazione, si ritiene utile riepilogare dettagliatamente, per consentire alle varie categorie di conducenti di veicoli, il riscontro delle informazioni di loro interesse:
Eccesso di velocità, a seconda se il superamento della limitazione è compreso fra: 10; 10 e 40; 40 e 60 e oltre i 60 km/h, sono previste le rispettive seguenti sanzioni:
- da 41 a 169 euro;
- da 169 a 680 euro, più la decurtazione di 3 punti dalla patente e da 220 a 880 euro, più la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, se tale infrazione viene commessa ripetutamente all’interno di un centro abitato, per almeno 2 volte nell’arco di in 1 anno;
- da 532 a 2.127 euro, più la decurtazione di 6 punti dalla patente, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. E nel caso in cui l’infrazione si ripete nel successivo biennio, la sospensione della patente va dagli 8 ai 18 mesi;
- da 829 a 3.316 euro, più la decurtazione di 10 punti dalla patente, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se poi l’infrazione si ripete entro i successivi 2 anni, la patente può essere revocata definitivamente;
- se le infrazioni di cui sopra sono commesse durante le ore notturne, tra le 22 e le 7 del mattino, tutte le sanzioni vengono maggiorate di 1/3
Tuttavia, le nuove norme introducono il beneficio dell’unificazione che consente di estinguere più violazioni di limiti di velocità con l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave accertata, aumentata di un terzo. Beneficio, per usufruire del quale però gli illeciti devono essere commessi: all’interno di un arco temporale di un’ora, con lo stesso veicolo e in un tratto di strada di competenza dello stesso ente gestore.
Comunque, tutte la multe per eccesso di velocità comminate sul territorio italiano vengono emesse solo se c’è stata la rilevazione da parte di un dispositivo elettronico posto sul tracciato, quale può essere: l’autovelox, il tudor o qualsiasi altro dispositivo in grado di rilevare la velocità.
Pertanto la pattuglia delle forze dell’ordine può intervenire solo nel caso in cui venga segnalata un’autovettura che viaggia ad elevata velocità.
Guida con cellulare. Intanto è bene precisare che la nuova normativa stabilisce un divieto rigoroso sull’uso di dispositivi elettronici durante la guida che, oltre al cellulare, riguardano apparecchi come: tablet, notebook, computer portatili e lettori multimediali. Cioè tutto ciò che richieda l’uso delle mani o che comporti una distrazione, anche momentanea (Visto che, secondo studi recenti, guardare il cellulare per due secondi equivale a guidare bendati per decine di metri) del controllo del veicolo.
Così come, quando si è al volante, non è consentito digitare messaggi, consultare mappe, effettuare videochiamate e utilizzare cuffie sonore, che possono isolare il conducente dai rumori esterni, quali: sirene, clacson o segnali d’allarme.
Mentre è consentito l’uso di dispositivi a viva voce o con auricolari, purché non richiedano di adoperare le mani e consentano al conducente di mantenere una buona capacità uditiva da entrambe le orecchie.
Considerato poi che l’uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di distrazione e di conseguenti incidenti stradali, le autorità, per disincentivare i comportamenti pericolosi, hanno deciso di aumentare sensibilmente le sanzioni, come di seguito indicato:
- da 250 a 1.000 euro, più la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi e la decurtazione di 5 punti dalla patente, in occasione della prima violazione;
- da 350 a 1.400 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione fino a 10 punti dalla patente, in caso di recidiva entro 2 anni. La durata della sospensione, qualora il conducente provochi un incidente, anche senza coinvolgimento di altri veicoli o persone, diventa di 6 mesi più il possibile ritiro della patente da 15 a 90 giorni.
- la possibilità di una sospensione breve applicabile dagli agenti di polizia, senza necessità di un’ordinanza prefettizia, di 7 o di 10 giorni, a seconda se il conducente ha un punteggio sulla patente tra 10 e 19 o meno di 10 punti sulla patente;
Guida in stato di ebbrezza, trattandosi di una delle trasgressioni che causa, spesso, gravi incidenti, le più severe nuove disposizioni in materia prevedono, per un tasso alcolemico:
- da 0,5 a 0,8 g/l (grammi per litro di sangue), una ammenda da 573 a 2.170 euro, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente;
- da 0,8 a 1,5 g/l, un’ammenda da 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, la decurtazione di 10 punti e l’arresto fino a 6 mesi. Più l’introduzione di una limitazione alla guida, tramite l’imposizione sulla patente di un codice della validità di 2 anni, che indica l’obbligo, per il conducente, di utilizzare solo veicoli dotati del dispositivo alcolock. Dispositivo nel quale il guidatore, prima di avviare il veicolo, dovrà soffiare, e nel caso venga rilevato un tasso alcolemico, l’auto non si avvierà;
- superiore ad 1,5 g/l, una ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la decurtazione di 10 punti, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’imposizione del codice sulla patente della validità di 3 anni, che indica, come in precedenza precisato, l’obbligo di utilizzare solo veicoli dotati di del dispositivo alcolock.
Se la violazione avviene alla guida di un veicolo non di proprietà del trasgressore, il periodo di sospensione della patente viene raddoppiato. Ed ancora, se la stessa infrazione si verifica nei successivi 2 anni, la patente verrà revocata e il veicolo confiscato, a meno che non appartenga a persona diversa dal trasgressore.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. Con le nuove norme viene eliminato il requisito dello “stato di alterazione” per configurare il reato “di guida sotto l’effetto di droghe”.
Infatti, mentre con la vecchia normativa veniva punito colui che, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, si metteva alla guida in stato di alterazione psico-fisica; adesso viene punito chiunque guida soltanto dopo aver assunto tali sostanze.
Per cui, nel caso di positività di un test antidroga, si va incontro alle sanzioni previste per le seguenti circostanze:
- se preliminare (direttamente sul posto), al ritiro immediato della patente, anche se non c’è alcuno stato di alterazione psico-fisica;
- se confermato da esami di laboratorio, ad una ammenda da 1,500 a 6.000 euro, alla sospensione della patente da 1 a 2 anni (durata che si raddoppia se il veicolo appartiene a persona estranea il fatto) e all’arresto da 6 mesi ad 1 anno. Penalità che, in caso di incidente stradale, si raddoppiano con ammenda da 3.000 a 12.00 euro, l’arresto da 1 a 2 anni e la revoca della patente;
- nel caso di recidiva nel triennio, o se il reato è commesso da conducenti di autobus e di altri veicoli destinati al trasporto di persone (con numero di posti a sedere superiore a 8 escluso il conducente), alla revoca della patente;
- con una sentenza di condanna o di patteggiamento (pur se è stata applicata la sospensione condizionale della pena), alla confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che tale veicolo appartenga a persona estranea al reato stesso.
Considerata la modalità di dell’applicazione delle nuove norme, per evitare di incorrere in improprie penalità, consegue la necessità di affrontare il problema dei falsi positivi al test antidroga, dovuti all’assunzione di farmaci con effetti psicotropi che, al controllo della polizia fanno scattare la sanzione, anche se non influiscano sulla guida in piena sicurezza.
Perciò, nonostante ancora non sia stato elaborato un elenco di medicinali che potrebbero determinare una falsa positività, si ritiene opportuno, a titolo di esempio, segnalarne alcuni, a base di: morfina, sostanze analgesiche oppiacee, cannabis, benzodiazepine e barbiturici, il cui uso potrebbe creare problemi.
Sostanze, in genere, contenute negli: antistaminici, antidolorifici oppioidi, ansiolitici e sedativi, nonché in farmaci per la pressione e antidepressivi triciclici che, com’è noto, possono avere controindicazioni sulla capacità di guida, dovute all’effetto di indurre sonnolenza e alterazione della capacità di concentrazione.
Pertanto, in attesa di precisazioni e correttivi alla nuova disciplina, da parte del Ministero dei Trasporti, se ci si deve mettere alla guida, dopo aver assunto un farmaco, è comunque consigliabile controllare, prima, se il medicinale utilizzato possa o meno avere effetti sulla capacità di condurre veicoli
Guida contromano (quando si invade la corsia opposta senza rispettare il doppio senso di marcia), in tal caso la nuova normativa previste le seguenti sanzioni:
- da 167 a 665 euro, se si guida su strade rettilinee;
- da 327 a 1.308 euro più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, se si guida in prossimità di una curva, un dosso o di un tratto di strada con scarsa visibilità, oltre alla sospensione della patente da 2 a 6 mesi, per recidiva;
- da 2.046 a 8.186 euro, se si guida in autostrada e di 11.000, se la violazione avviene di notte, più la perdita di 10 punti dalla patente e la sua revoca, più il fermo amministrativo per 3 mesi del veicolo, o la confisca dello stesso, per recidiva;
- la reclusione da: 2 a 7 anni; da 2 mesi ad 1 anno e da 1 a a 3 anni, relativamente alla configurazione di: reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se la guida avviene sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol;
- la decurtazione di 20 punti dalla patente e la sospensione della stessa, o la revoca definitiva, in caso di reati gravi ripetuti.
Guida controsenso (quando si imbocca una strada a senso unico con direzione di marcia sbagliata, non rispettando il segnale di divieto), violazione per la quale si incorre in una penalizzazione che ammonta a:
- 41 euro per le strade urbani
- 84 euro per quelle extraurbane .
Semaforo rosso, il cui attraversamento comporta la sanzione amministrativa:
- da 163 a 652 euro più la decurtazione di 6 punti dalla patente. (Punti che diventano 12 per i neopatentati). Inoltre, se l’infrazione viene commessa per la seconda volta entro 2 anni, si può incorrere nel ritiro della patente da 1 a 3 mesi;
- e se l’attraversamento avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, la multa viene aumentata di un terzo.
Ai fini dell’attribuzione della sanzione è da tener presente però che:
- la durata della luce gialla, secondo il Ministero dei Trasporti, è di 3 secondi;
- l’accertamento del passaggio con il semaforo rosso non viene effettuata più dalla Polizia Municipale, ma attraverso un sistema elettronico (Photored) composto da 2 dispositivi, di cui il primo scatta la foto appena viene superata la linea di arresto ed il secondo quando il veicolo si trova al centro dell’incrocio;
- se a commettere l’infrazione non è il proprietario del veicolo, l’autentico proprietario ha 60 giorni di tempo per comunicare alle Autorità competenti il nome di colui che guidava l’auto quando è stata commessa l’infrazione. Se ciò avviene, la multa e la decurtazione dei punti verranno addebitati al vero trasgressore. Qualora però il destinatario della multa si rifiuta di segnalare il nome di colui che è passato con il rosso, non gli verranno decurtati i punti dalla patente, ma gli verrà irrogata una seconda sanzione;
- è possibile procedere alla contestazione dell’irrogazione della multa, quando:
- la notifica viene inviata dopo 90 giorni dall’infrazione;
- il giallo ha una durata inferiore a 3 secondi;
- l’attraversamento con il rosso è avvenuto per motivi di necessità (come
quando doversi recare d’urgenza in ospedale );
- è stata scattata una sola foto, anziché 2;
- e quando, a causa del traffico, dopo aver superato il semaforo con il verde,
si rimane imbottigliato e non si ha la possibilità di vedere che il semaforo,
nel frattempo, è diventato rosso.
Assicurazione, per la quale le nuove norme stabiliscono:
- l’attribuzione al proprietario del veicolo della responsabilità di verificare che il mezzo sia adeguatamente assicurato, anche se sia legittimamente a disposizione di altra persona.
- il potenziamento del sistema di verifica della copertura assicurativa, attraverso l’incrocio dei dati;
- che circolare senza o con l’assicurazione RCA obbligatoria scaduta comporta l’applicazione di sanzioni consistenti nel:
- sequestro del veicolo;
- pagamento di una multa che varia da 866 a 3.464 euro, anche se è prevista una riduzione del 25% dell’importo, se l’assicurazione scaduta viene rinnovata entro i primi 30 giorni, o nel caso in cui venga espressa l’intenzione di rottamare il mezzo;
- raddoppio dell’ammontare della multa, se il conducente viene trovato senza polizza assicurativa per almeno 2 volte nell’arco di 2 anni. Il che comporta anche la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo di 45 giorni;
- e nella decurtazione di 5 punti dalla patente.
L’assicurazione RCA obbligatoria rimane comunque, per legge, attiva nei 15 giorni seguenti alla scadenza del contratto. “ Periodo di tolleranza” che però è valido solo per le polizze della durata di 12 mesi.
Ovviamente, in caso di incidente stradale con assicurazione scaduta, il conducente sarà responsabile del risarcimento dei danni.
Risarcimento che verrà corrisposto dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada “ che, a sua volta, provvederà ad identificare il responsabile dell’incidente, per richiedere il rimborso dell’importo versato.
Il Decreto Legislativo 184 del 23 dicembre 2023 poi, a differenza della precedente possibilità di non coprire con polizza assicurativa i veicoli a motore custoditi in un’area privata, stabilisce che tutti i veicoli, indipendentemente dal fatto che circolino su strade pubbliche, dovranno essere assicurati con polizza RCA, a prescindere dal luogo in cui si trovano.
Scooter, nei confronti dei quali, le novità più significative riguardano:
- il riconoscimento di moto, scooter e ciclomotori come vicoli vulnerabili. Il che comporterà nuove misure di tutela per i motociclisti, da parte degli altri utenti della strada. Misure consistenti nell’obbligo del mantenimento di maggiori distanze di sicurezza e di maggiore attenzione nelle manovre di sorpasso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove inoltre i cosiddetti “guardarail salvamotociclisti”;
- le esercitazioni di guida, durante le quali gli aspiranti al conseguimento della patente per motocicli di categoria:
AM: per ciclomotori fino a 50 cc, che si consegue dai 14 anni;
A1: per motocicli fino a 125 cc, che si consegue dai 16 anni;
A2 : per moto fino a 35 kW di potenza , che si consegue dai 18 anni;
e A: che abilita alla guida di tutti i tipi di moto e si consegue a partire dai 24 . o dai 20 anni, per chi è già in possesso della patente A2 da almeno 2 anni;
non possono trasportare passeggeri;
- l’accertamento delle violazioni stradali con dispositivi di controllo automatico elettronici, che consentono di estendere la possibilità di applicare sanzioni per più violazioni commesse dallo stesso veicolo in breve lasso di tempo;
- l’abbassamento del limite della potenza per la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, in funzione del quale ora è possibile percorrerle con mezzi che abbiano 6 kW di potenza, se con motore elettrico ( pari a circa 8 CV), o una cilindrata non inferiore a 120 cc (pari a circa 8 CV), se dotati di motore termico;
- il rischio di incorrere in una multa che va da un minimo di 165 ed un massimo di 660 euro, se non vengono rispettati tali limiti minimi.
Foglio Rosa, non sarà più rilasciato subito dopo il superamento dell’esame teorico, ma solo dopo aver completato un numero minimo di esercitazioni pratiche di guida in: autostrada, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna. Ma per ottenerlo, diventa essenziale anche la certificazione rilasciata dell’autoscuola. Poiché, in caso di assenza di tale certificazione, si rischia una sanzione da 430 a 1.731 euro, che si applica anche alla persona che accompagna il possessore di foglio rosa.
Neopatentati, per i quali, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B, non potranno guidare veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata, pari a circa 102 CV, e modelli elettrici e ibridi plug –in (a doppia alimentazione elettrica e termica), con potenza specifica superiore a 65 kW/t.
Così come non è consentito loro di superare il limite di velocità di 100 km/h sulle autostrade, di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 50 Km/h nei centri urbani (salvo diversi indicazioni).
Nel caso in cui non si rispettino tali limiti, la sanzione pecuniaria parte da 160 per arrivare a 641 euro, seguita dalla decurtazione dei punti dalla patente (che risulta essere raddoppiata rispetto a quella prevista per i guidatori esperti), in numero di 6, 12 e 20, a seconda se il limite di velocità viene superato, rispettivamente, da: 10 a 40 km/h; 40 a 60 km/h e di oltre 60 km/h. Livello di infrazione, quest’ultimo, per il quale è prevista anche la sospensione della patente da 2 a 8 mesi e, qualora avvenga l’azzeramento dei punti, l’obbligo di revisione della patente. Per cui scatta, nei confronti del conducente, l’invito del Ministero, a sostenere, entro 30 giorni, nuovamente gli esami per il rilascio della patente.
Particolare attenzione deve essere posta poi dai nei patentati nei confronti del tasso alcolemico. In quanto, considerata la gravità dell’infrazione, per coloro che hanno conseguito la patente da mano di 3 anni, è previsto un tasso pari a zero. Se tale limite di tasso viene superato, a seconda del livello di superamento, si incorre nelle seguenti tipologie ed entità di sanzioni di cui appresso:
- maggiore di 0 ma inferiore o uguale a 0,5g/l (grammi per litro di sangue), una sanzione economica di 624 euro;
- compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, una sanzione economica da un 527 ad un massimo di 2.108 euro, più la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, una sanzione economica da 800 a 3.200 euro, più la sospensione della patente da 6 masi a 1 anno, più la possibilità di essere tratti in arresto fino a 6 mesi;
- superiore a 1,5 g/l, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 a 6.000 euro, più la sospensione della patente da 1 anno a 2 anni, più l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.
Neopatentati Stranieri che, se residenti in Italia, si applicano gli stessi limiti previsti per i cittadini italiani .
Così, se la patente è stata rilasciata da un altro Paese dell’Unione Europea, non c’è bisogno di conversione; se invece è stata rilasciata da un Paese non appartenente all’Unione Europea, è possibile guidare in Italia per massimo 1 anno, a patto che la patente sia tradotta in italiano.
Dopo di che, se la patente non è convertibile, è necessario sostenere, in Italia, l’esame per il conseguimento della patente e, in tal caso il titolare, per tre anni, rientrerà nella categoria dei neopatentati.
Monopattini, nei confronti dei quali le nuove disposizioni prevedono l’obbligo:
- di indicatori luminosi di direzione e di frenata;
- di un contrassegno di riconoscimento non rimovibile, simile ad una targa;
- del casco, per tutti i conducenti;
- di non uscire dai centri urbani (Limitazione per la quale le società di sharing dovranno installare sistemi in grado di bloccare i mezzi, qualora vengano utilizzati fuori delle aree consentite);
- del rispetto, sempre solo su strade urbane, del limite di velocità di 50 km/h;
- dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (In attesa di regolamenti attuativi), con multe da 100 a 400 euro per chi non si adegua.
Oltre al divieto di:
- parcheggio sui marciapiedi (salvo che in aree designate dai Comuni), sugli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide;
- e circolazione su piste ciclabili e aree pedonali.
Biciclette, nell’intento di assicurare ai ciclisti una maggiore protezione, le nuove norme prevedono:
- l’obbligo, per gli automobilisti, di mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri durante il sorpasso;
- il divieto di accesso nelle corsie riservate ai bus;
- Il divieto di circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- Il divieto di traino, cioè di trainare animali o di trasportare persone di dietro, salvo che la bici non sia stata appositamente costruita e attrezzata per tale scopo;
- obbligo di accendere le luci di posizione anche di giorno, in caso di scarsa visibilità;
- La possibilità di circolare contromano sulle strade a senso unico con limite di velocità di 30 km/h, purché siano presenti corsie o piste ciclabili a doppio senso di circolazione.
Va segnalata, inoltre, l’entrata in vigore di disposizioni aventi lo scopo, per il trasporto di bambini, di imporre l’obbligo di utilizzo di seggiolini omologati da fissare opportunamente nella struttura posteriore della bicicletta.
Biciclette elettriche, cosiddette e-byk, veicoli il cui motore non potrà superare:
- una potenza massima di 250 Watt;
- e una velocità assistita di 25 km/h.
Poiché, nel caso di riscontro di modifiche di tali caratteristiche, è previsto il sequestro.
A meno che, nel caso di potenza superiore a 250 Watt, si rispetti l’obbligo della dotazione prevista dalla normativa in proposito, cioè di: casco, targa, assicurazione, patentino o patente AM e il certificato di circolazione, come per gli scooter.
Abbandono di animali. Il nuovo codice della strada, per contrastare il deprecabile fenomeno, introduce pene severe per chi viene sorpreso nell’atto di abbandonare animali sulla strada o nelle sue pertinenze.
Infatti, prevede un aumento di un terzo della già elevata pena (attualmente di importo tra 1.000 e 10.000 euro), e l’arresto fino ad 1 anno, anche in assenza di incidenti.
Se poi ciò avviene servendosi dell’uso di un veicolo, è prevista l’applicazione automatica di pene accessorie che, in proporzione alla gravità del fatto, risultano essere: della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno e della revoca della patente stessa.
E qualora l’abbandono causi un incidente stradale con conseguenze gravi, si applicano le pene previste per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, consistenti, rispettivamente, nella reclusione: da 2 a 7 anni; da 3 mesi ad 1 anno e da 1 a 3 anni, oltre alla revoca della patente.
Parcheggio per disabili, esigenza per la quale, la nuova normativa, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità, prevede che:
- tutti i veicoli con contrassegno disabili possono parcheggiare, gratuitamente, non solo negli stalli riservati, ma anche nei parcheggi a pagamento, se i posti riservati sono già occupati;
- per chi parcheggia abusivamente nei posti loro riservati, nuove multe che variano da 330 a 990 euro per le auto e da 165 a 660 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a 2 ruote, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente;
- nel caso dell’uso abusivo del contrassegno (che deve essere utilizzato solo se il disabile è presente nel veicolo, sia come conducente che come passeggero), una sanzione che va da 168 a 672 euro, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente;
- se il contrassegno viene utilizzato da persona diversa dall’intestatario senza la presenza del disabile, gli agenti possano ritirarlo e procedere alla revoca del titolo autorizzativo.
Cintura di sicurezza, adempimento che essendo obbligatorio, sia per chi occupa i posti anteriori (dal 1988), che quelli posteriori ( dal 2006), per chi non lo rispetta è prevista:
- una sanzione amministrativa fino a 323 euro;
- la decurtazione, per il guidatore, di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva, entro 2 anni dalla prima violazione, la sospensione della patente fino a 2 mesi.
Se il mancato uso riguarda un minorenne, la sanzione si applica al conducente o a chi, in quella circostanza, ne ha la tutela.
Inoltre i bambini di statura inferiore a 150 centimetri devono essere assicurati al sedile con un seggiolino omologato, adeguato al loro peso.
Tuttavia, dall’obbligo di indossare la cintura sono esclusi:
- gli appartenenti alle forze di polizia, al servizio sanitario e le forze armate (se in servizio di emergenza);
- i conducenti di veicoli per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- coloro che svolgono i servizi di vigilanza privati;
- le donne in gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante;
- gli istruttori di guida;
- e le persone che, in base alla certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria locale, risultino affette da determinate patologie.
Dispositivo antiabbandono che, data l’obbligatorietà prevista per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni, il mancato uso comporta:
- la sanzione pari ad una multa che va da 81 a 333 euro a carico del conducente o di chi è tenuto alla sorveglianza del minore;
- la decurtazione di 5 punti dalla patente;
- e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, se entro 2 anni dalla prima multa, lo stesso soggetto incorre in altra violazione riguardante i sistemi di ritenuta del dispositivo,
E’ da tener presente inoltre che, le cause dell’applicazione della sanzione, oltre alla mancanza del sistema antiabbandono, comprendono:
- il sistema non conforme ai requisiti del decreto attuativo;
- la mancata attivazione del dispositivo bluetooth o il non funzionamento dell’app che interagisce con il sistema;
- e la non autorizzazione del produttore del seggiolino del sistema antiabbandono.
Nel concludere la trattazione dell’argomento si precisa che le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada non avranno valore retroattivo.
Poiché le nuove sanzioni si riferiscono solo ai fatti accertati e contestati dopo l’entrata in vigore della riforma che, come è noto, è avvenuta il 14 dicembre 2024.
Quindi, ad esempio, se un conducete è passato davanti all’autovelox a velocità elevata prima dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni, non potrà subire il trattamento più sfavorevole previste dalle stesse.
Infine , ci si augura che le informazioni sopraesposte possano contribuire ad evitare, a chi ci segue, di incorrere nelle conseguenze delle descritte sanzioni.
Al fine di non dover subire, oltre all’onere della penalità, il non meno increscioso effetto morale, derivante dall’evitabile comportamento avventato che l’ha determinata.
Anche perché il rispetto delle regole non deve, specie in questo contesto, avvenire soltanto per un imposto obbligo legale, ma soprattutto per la consapevolezza di un dovere etico, rivolto a salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza ed incolumità.