Per il mese di dicembre ci interessiamo al COVID-19 e cerchiamo di far chiarezza sulle limitazioni per le attività sportive dal 6.12 stabilite con il D.L. 172/2021.
In questo senso ci viene in aiuto l’avv. Federico Masi dello studio legale Pisani forte deal sua esperienza nel settore sportivo essendo stato calciatore professionista di livello nazionale ed attualmente organico nel settore della FedeRugby come responsabile della privacy (DPO).
L’UTILIZZO DEL GREEN PASS NELLO SPORT A PARTIRE DAL 06/12/2021
a cura dell’avv. Federico Masi
Come noto, il DL 172/2021 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento e della legislazione emergenziale vigente, alcune distinzioni tra le attività che possono svolgersi o meno, a secondo del possesso del green pass base (ottenibile anche mediante lo svolgimento di un tampone antigenico o molecolare) o del cosiddetto super green o green pass rafforzato (rilasciato ai soggetti vaccinati e a coloro che sono guariti da una pregressa infezione da Covid-19).
Pertanto, al fine di fornire uno strumento utile agli sportivi e che possa permetter loro di conoscere con chiarezza quali attività sarà possibile svolgere a partire dal 06/12/2021, si rappresenta quanto segue.
La legislazione emergenziale vigente, volta a limitare la diffusione della pandemia da Covid-19, distingue, per la pratica sportiva:
- le attività motorie in genere (non considerate di preminente interesse nazionale) dalle
- attività sportive considerate di preminente interesse nazionale dal CONI, ai sensi dell’art. 18 DPCM 02/03/2021.
Pertanto, al fine di analizzare le attività sportive che sarà possibile svolgere dal 06/12/2021 con o senza il green pass rafforzato, si dovrà necessariamente tener conto di quanto sopra evidenziato e, cioè, se l’attività che si dovrà svolgere rientra o meno in quelle considerate di preminente interesse nazionale.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, le limitazioni presenti per le zone gialla e arancione non si applicano ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (quindi in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Quindi, poiché al momento, nella zona bianca e nella zona gialla è consentito svolgere normalmente sia le attività di interesse nazionale che le attività di non interesse nazionale, con la sola previsione dell’obbligo del possesso del green pass base per le attività al chiuso e per l’accesso in spogliatoi e docce (cfr. art 9 bis comma 1 lettera d) e comma 2 in combinato disposto con l’art. 6 del medesimo DL), a partire dal 06/12/2021 non si avranno modifiche di sorta in tali zone.
Pertanto, nelle zone bianca e gialla si potrà continuare a svolgere:
- attività sportiva all’aperto senza bisogno di green pass;
- attività sportiva al chiuso previo possesso del green pass;
- utilizzo di spogliatoi e docce previo possesso del green pass.
Oltre a quanto sopra, le attività di preminente interesse nazionale dovranno altresì osservare i protocolli federali e le attività non di interesse nazionale dovranno osservare le linee guida del Dipartimento per lo Sport aggiornate al DL 172/2021.
Nella zona arancione, invece, poiché attualmente sono consentite solamente le attività sportive di preminente interesse nazionale individuate dal CONI, nel rispetto dei protocolli federali, in dette zone tali attività potranno continuare senza necessità di green pass rafforzato per quanto attiene agli operatori sportivi.
Invece, poiché in zona arancione le attività non considerate di preminente interesse nazionale al chiuso sono vietate e le medesime attività sportive all’aperto sono limitate, potendo svolgersi solamente a livello individuale, con l’introduzione del DL 172/2021 potranno invece svolgere normalmente le suddette attività, con utilizzo di spogliatoi e docce, anche le categorie di non preminente interesse nazionale, nel rispetto delle indicazioni delle zone bianche e solamente per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato o anche detto super green pass.
Coloro che invece non saranno in possesso del green pass rafforzato, in dette zone, potranno continuare a svolgere solamente attività individuale all’aperto e senza possibilità di utilizzare spogliatoi e docce.
Nelle zone rosse, invece, potranno continuare a svolgersi solamente le attività considerate di preminente interesse nazionale dal CONI, a prescindere dal possesso o meno del super green pass, ma nel rispetto dei protocolli federali.
Nelle zone bianca, gialla e arancione, da ultimo, il pubblico agli eventi sportivi potrà partecipare solamente con green pass rafforzato e nella capienza massima del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.
In sintesi pertanto:
- Nelle zone bianca e gialla, le attività sportive (sia di interesse nazionale che di non interesse nazionale) potranno svolgersi all’aperto senza bisogno del green pass e al chiuso necessariamente con il possesso del green pass. Per l’utilizzo di spogliatoi e docce si dovrà essere in possesso del green pass;
- Nelle zone arancioni le attività di non interesse nazionale potranno svolgere normali attività al chiuso o all’aperto, con utilizzo di spogliatoi e docce solamente se in possesso del green pass rafforzato, mentre coloro che non saranno in possesso del green pass rafforzato non potranno usare spogliatoi e docce e potranno fare solamente attività all’aperto in via individuale.
Nelle zone arancioni, inoltre, le attività di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 DPCM 02/03/2021 seguiranno la normativa già in vigore e il rispetto dei protocolli federali e per cui, non subendo limitazioni o sospensioni, non necessiteranno di certificazione verde “rafforzata”;
- Nelle zone rosse potranno svolgersi solamente le attività sportive considerate di preminente interesse nazionale nel rispetto dei protocolli federali a prescindere dal possesso del super green pass.
- Il pubblico nelle zone bianche, gialle e arancioni potrà accedere solamente se in possesso del green pass rafforzato e nel limite del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.
Da ultimo, si sottolinea come ai sensi dell’art. 9 comma 10 bis DL 52/2021, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.
Avv. Federico Masi