La nuova norma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio stabilisce, infatti, che a partire dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più effettuare pagamenti con denaro liquido, sia della busta paga e sia degli acconti delle retribuzioni.
I pagamenti, pertanto, si potranno effettuare esclusivamente con buste paga tracciabili, tramite una delle seguenti modalità:
La norma stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in nessun caso, prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio.
Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentementedalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto ed in particolare nei casi di:
Viceversa, il divieto non si applica ai:
Lo scopo dell’applicazione della richiamata norma è quello di combattere il cosiddetto lavoro “grigio” che si stava diffondendo in molte aziende,consistente nel pagamento dello stipendio in contanti ai lavoratori, riconoscendo loro un salario più basso rispetto a quello netto presente in busta paga.
Ciò nonostante, qualche ostinato datore di lavoro sembra abbia escogitato il sistema per tentare di aggirare la norma, pretendendo di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contante. Ma in tal caso, con il pagamento tracciato il lavoratore sarà consapevole del fatto che la sua retribuzione risulta inferiore a quella realmente spettante e, di conseguenza, dispone degli elementi probanti per agire contro il datore di lavoro o il committente.
A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL - con nota del 22 Maggio 2018, n° 4538, precisa che la violazione della tracciabilità delle buste paga non è diffidabile, in quanto trattasi di un illecito non materialmente sanabile e che la violazione si compie non solo quando non vengono usati sistemi di pagamento tracciabili per la corresponsione delle retribuzioni, ma anche quando questi vengono usati in maniera elusiva, come nel caso di pagamento a mezzo bonifico, che poi viene revocato.
Infine, la norma prevede che il datore di lavoro o il committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma variabile da 1.000 a 5.000 euro, alla quale, inevitabilmente, si aggiungono gli ovvi pregiudizievoli riflessi di natura morale e professionale.
Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato
Domenico Brancato![]() |
23/06/2018 Articolo letto 798 volte |
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