Il Bonus Giovani nasce con l’intento di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ed introduce, come spiega la Circolare INPS N. 40/2018, l’esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio, dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (che prevede un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio), effettuate a partire dal 1° Gennaio 2018.
La suddetta disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di Operai, Impiegati o Quadri (Lavoratori subordinati che, pur non appartenenti alla categoria dei Dirigenti, svolgono, con carattere continuativo, funzioni importanti ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Impresa. Per cui, il loro inquadramento è collocato fra quello dei Dirigenti e quello degli Impiegati, anche se ad essi si applica, salvo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL – non disponga diversamente, la disciplina prevista per questi ultimi).
Dal beneficio di cui sopra restano esclusi i rapporti di Apprendistato ed i Contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali la normativa in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, interessi lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma stabilisce che il limite di età dei soggetti da assumere con contratto di lavoro subordinato, sia innalzato fino al trentacinquesimo anno di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre che non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura dell’incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da ripartire e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è prevista per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per il mantenimento in servizio, dal 1° Gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di Apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso, però, il beneficio può essere applicato soltanto per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo di 3.000 euro/anno.
Inoltre, l’esonero viene elevato al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione, e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile, nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino Giovani che nei sei mesi precedenti, abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza Scuola- Lavoro o periodi di Apprendistato per:
La citata Circolare INPS illustra, oltre alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, le istruzioni per l’adeguamento della Denuncia contributiva.
Dell’agevolazione si potrà fruire mediante conguaglio applicato sulle denunce contributive, a partire dal mese di competenza Marzo 2018. Per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, fra Gennaio e Febbraio 2018, i datori di lavoro, che abbiano già provveduto alle assunzioni, potranno utilizzare i flussi UNIEMENS (Unico sistema di inoltro delle Denunce mensili relative ai Lavoratori dipendenti) dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Domenico Brancato |
06/04/2018 Articolo letto 916 volte |
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