Ad integrazione delle informazioni riportate in un precedente articolo dal titolo: “Bonus e Buono di 200 e di 60 euro: come ottenerli e come verranno corrisposti”, si ritiene utile far seguire gli aggiornamenti della Circolare N. 73 del 24 giugno (Successiva al Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, al Messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno 2022), finalizzati a fornire importanti delucidazioni relativi alla modalità di corresponsione del Bonus ai destinatari del beneficio:
- in automatico, a cura dall’INPS con il cedolino del mese di luglio, a tutti i titolari di pensione a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Purché il pensionamento abbia avuto inizio entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF, nel 2021, non sia stato superiore a 35.000 euro.
I titolari di assegno di invalidità con scadenza il 30 giugno, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione spetta a ciascun contitolare in misura intera, previa verifica reddituale personale.
Beneficiano inoltre del provvedimento, con le stesse modalità, quanti nel mese di giugno, risultino titolari di Naspi, e Ds-Coll; i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 e di indennità Covid-19 varata dai Decreti Sostegni e Sostegni bis.
Qualora il Bonus non dovesse essere corrisposto ai titolari delle citate categorie, dopo aver controllato di possedere i requisiti richiesti: residenza italiana alla data del 1 luglio 2022; reddito inferiore a 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, del reddito della prima casa e del trattamento di fine rapporto), riferito al periodo che va dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2021; e validità in atto della concessione del trattamento pensionistico; la prima verifica da fare è se c’è stato o meno un errore da parte dell’Inps. Se non si riscontrano motivi che giustifichino il mancato pagamento del Bonus, non rimane che presentare all’INPS una Domanda di ricostituzione, corredata dalla documentazione necessaria a sbloccare la pratica.
A tal proposito l’Istituto ha messo a disposizione un’apposita funzione sul proprio sito Internet (www.inps.it), alla quale gli interessati possono accedere autenticandosi all’area personale denominata “verifiche bonus decreto aiuti 2022” che consente di visualizzare l’esito della valutazione effettuata e le motivazioni del mancato pagamento;
- con autocertificazione (vedi Fac-simile allegato), da presentare al datore di lavoro che provvederà all’erogazione nella busta paga relativa al mese di luglio. Dopo aver preso atto che il richiedente abbia dichiarato di non ricevere il Bonus in altra forma e di non essere titolare di pensione o Reddito di cittadinanza. Inoltre, è compito dei datori di lavoro, prima di anticipare il Bonus in busta paga, di prendere in considerazione la sussistenza del rapporto di lavoro. Infatti, per aver diritto al Bonus non basta soddisfare i requisiti indicati dall’articolo 31 del Decreto n. 50 del 17 maggio 2022 (Vedi allegato 2, da unire), ma è anche necessario che sussista il rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio.
Altrimenti, se il datore di lavoro ha erogato nella busta paga di giugno, pagata a luglio, il bonus al lavoratore che ha cessato il servizio entro la data del 30 giugno, l’INPS si riserva la facoltà di non rimborsare o richiedere indietro l’importo corrisposto.
- con domanda da inoltrare all’INPS, da parte di lavoratori: stagionali a tempo determinato e intermittenti che abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito non superiore a 35.000 euro per il 2021; incaricati alle vendite a domicilio che abbiano un reddito nell’anno 2021 superiore a 5.000 euro , che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 18 Maggio; autonomi privi di partita IVA , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile (trattasi di Contratti d’opera: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).
Per tali lavoratori nel 2021 deve risultare almeno l’accredito di un contributo mensile e devono risultare iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio; domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che abbiano contratti attivi alla data del 18 maggio 2022, ma che non siano iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano un reddito non superiore a 35.000 euro; iscritti al Fondo pensione lavoratore dello spettacolo che abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri ed un reddito non superiore a 35.000 euro per il 2021; autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS; professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 1994 vn. 509 e al Decreto Legislativo 10 Febbraio 1996 n. 103, che non abbiano fruito del Bonus per diversi requisiti.
Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it, e una volta autenticati (con SPID, Carta d’Identità Elettronica nuova versione -CIE- o Carta Nazionale dei Servizi - CNS), seguire il percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, e selezionare, fra quelle indicate, la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. In alternativa al sito web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando (gratuitamente) al numero verde 803.164, da rete fissa, o al numero o6. 164164 (a pagamento), da rete mobile; oppure attraverso gli Istituti di Patronato.
I lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la Domanda, ma il pagamento sarà disponibile dopo pochi giorni dall’inoltro, anche nel mese di Luglio.
Per le altre categorie di benificiari il termine ultimo per la presentazione della Domanda è il 31 ottobre ed il pagamento sarà disposto, a partire da Ottobre stesso. A meno chè non accedano al Bonus di 200 euro come già benificiari delle indennità Covid-19, ovvero in quanto benificiari di disoccupazione agricola e titolari delle prestazioni NASPI e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione mensile) nel mese di Giugno 2022.
Infine, almeno per il momento, rimangono esclusi dal diritto al Bonus 200 euro i lavoratori: agricoli; dello spettacolo, che abbiano meno di 50 giornate lavorative nel 2021; licenziati a giugno e senza contratto a Luglio; precari della scuola (Insegnanti personale Ata); disoccupati che hanno la NASPI fino a maggio; con contratti che non prevedono contribuzione, come: stage, tirocini, lavoratori delle cooperative sociali di tipo B (Organizzazioni che mettono a disposizione servizi e personale specializzato, oltre ad effettuare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in strutture con caratteristiche imprenditoriali), dottorandi e assegnisti di ricerca; socialmente utili; autonomi occasionali; e che hanno l’indennità di accompagnamento.
Esclusione per la quale i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato l’adozione di criteri di ingiustizia nella stesura della norma che prevede l’erogazione del Bonus, chiedendo che il provvedimento venisse modificato prima del voto definitivo.
Quindi, ai lavoratori appartenenti alle menzionate categorie, non rimane che attendere, con ottimismo, l’esito dell’accoglienza della denuncia inoltrata unanemente dalle Organizzazioni preposte alla loro tutela.