Il 29 giugno, infatti, costituiva il termine dei rinvii relativi all’emergenza Covid, per documenti ed adempimenti inerenti la circolazione stradale.
Pertanto Patenti e Revisioni dovranno risultare in regola con le scadenze ordinarie.
Tale scadenza è da tener presente per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle carte di qualificazione per i conducenti professionali di mezzi pesanti – Cqc- e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose –Cfp-.
Quest’ultimi, per coloro che guidavano con patente o Cqc non italiana, risultano già esclusi dalla proroga, perché contavano i rinvii previsti dall’Unione europea.
Regole analoghe valgono per le proroghe delle scadenze dei Fogli rosa, per cui quelle comprese fra il 31 Gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, terminavano il 29 giugno ma, per i 2 mesi per richiedere lo spostamento dell’esame di teoria su un nuovo Foglio rosa, non viene considerato detto periodo.
Di conseguenza chi ha il documento scaduto , con proroga al 29 giugno 2022, ha a disposizione altri 2 mesi per chiedere lo spostamento (riporto) dell’esame di teoria.
Mentre per revisioni e controlli sui veicoli o su loro parti, tutte le proroghe erano già scadute, ad eccezione di quelle per: approvazione tecnica dei veicoli-frigo –Atp-; sostituzione o riqualificazione bombole a metano – Cng- ; prove tecniche di tenuta ed efficienza delle cisterne; autorizzazioni per trasporti eccezionali; circolazione di prova e effettuazione di scorte tecniche. Adempimenti questi ultimi per i quali, tuttavia, vale la scadenza del 29 Giugno.
Sempre il 29 giugno era il termine utile previsto per sottoporsi alla visita per chi deve passare per la Commissione medica locale (vedi disabili) ed era in possesso del permesso provvisorio, rilasciato a causa delle lunghe liste di attesa.
Così pure per i titolari di patenti (categorie CE, D1E, D E DE), per camion e bus che durante lo stato di emergenza hanno superato rispettivamente i 65 ei 60 anni. Cioè l’età per la quale si può continuare a guidare mezzi pesanti solo dopo il controllo effettuato dalla Commissione. Infine, scadevano il 29 giugno anche gli attestati di fine corso di qualificazione iniziale o periodica per la Cqc e quelli per il conseguimento e il rinnovo dei Cfc.