Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:
Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni, per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:
L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.
Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati;
Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.
I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o extracomunitari titolari del permesso di soggiorno.
Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente trasformati in Assegno sociale. Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e l’Assegno sociale è erogato sempre per intero, con un importo, per il 2018, di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);
Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire , senza alcuna partecipazione al costo (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione rimane esclusa l’assistenza farmaceutica.
Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque, inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04) sulla ricetta.
Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL di residenza.
I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da far venir meno il diritto all’esenzione.
A cura del Prof. Brancato
Domenico Brancato |
10/08/2018 Articolo letto 1.262 volte |
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