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Diritto di famiglia alla luce della nuova riforma del processo

Diritto di famiglia alla luce della nuova riforma del processo Copertina (452)
Eugenio Pisani

 
 
La recente riforma del processo tout court ha coinvolto anche e ovviamente il diritto di famiglia.
 
Il legislatore da un lato ha conferito maggiori poteri al giudice e dall’altro ha responsabilizzato le parti le quali saranno chiamate a definire un c.d. piano genitoriale riferito ai minori che sono e rimangono al centro dell’attenzione del legislatore.
 
Il tempo dirà se la riforma sarà servita a meglio disciplinare situazioni che alle volte si incancreniscono a discapito della prole.
 
Per il momento proponiamo una disamina tecnica di quelle che sono le principali novità ferme rimanendo eventuali domande e osservazioni a cui la collega matrimonialista Avv. Barbara Di Giovangiulio sarà lieta di rispondere.
 
“Da decenni i matrimonialisti italiani chiedevano a gran voce un nuovo Tribunale per la famiglia che utilizzasse riti e strumenti adatti a trattare una materia tanto delicata e peculiare, con la conduzione di magistrati specializzati.
 
Con la c.d. “Riforma Cartabia”, si è tentato di rispondere a questa esigenza procedendo ad un’opera di razionalizzazione e semplificazione dei riti, pur lasciando spazio, come ogni riforma, a critiche e dubbi riguardo la reale portata innovativa delle nuove regole.
 
Tutti i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 seguiranno i riti e le regole ante riforma, solo quelli incardinati dal I marzo 2023 seguiranno le nuove regole.
 
Viene introdotto nel codice di procedura civile il titolo IV bis composto dagli l’art. 473 bis e 473 ter. L’art. 473 bis c.p.c., definisce l’ambito di applicazione del nuovo rito unificato dal quale sono esclusi tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, per i quali si applicano le forme processuali camerali.
 
Nei procedimenti di separazione e divorzio non sarà più tenuta l'udienza presidenziale.
 
Il giudizio si introduce con ricorso che dovrà contenere, tra l’altro, i mezzi di prova e i documenti di cui si intende avvalersi e allegarli allo stesso; al fine di avere un panorama completo delle vicende processuali, le parti dovranno altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti avente ad oggetto le stesse domande o domande connesse, allegando eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati.
 
In caso di domande di contributo economico, o comunque in presenza di figli minori, è necessaria l’allegazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonchè di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; ciò nell’ottica di consentire al giudice la conoscenza della completa condizione economica delle parti e così provvedere alle necessarie valutazioni in ordine ai provvedimenti di natura economica.
 
Infine, nei procedimenti nei quali sono presenti minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che consiste nell’illustrazione, secondo la prospettazione di entrambi i genitori, degli elementi principali del progetto educativo; dovranno pertanto essere indicate le attività e gli impegni dei minori relativi alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
 
Le stesse regole valgono per il convenuto, nella redazione della comparsa di costituzione.
 
Tali documenti dovrebbero permettere al giudice, nell’interesse del minore, di emanare si da subito provvedimenti “su misura” rispetto alla vita pregressa.
 
Dopo il deposito del ricorso, entro tre giorni, il presidente del Tribunale, nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti; nel Decreto sarà stabilito altresì il termine di costituzione del convenuto nonché i termini per lo scambio delle memorie.
 
Le parti dovranno comparire personalmente, la mancata partecipazione all’udienza senza giustificato motivo, sarà valutata al fine della regolamentazione delle spese; il giudice delegato sentirà le parti alla presenza dei difensori e tenterà la conciliazione proponendo, altresì, un piano conciliativo della controversia; in quella fase verranno emessi provvedimenti temporanei che costituiscono titolo esecutivo; detti provvedimenti potranno essere emessi anche inaudita altera parte in casi di comprovato pregiudizio, infatti, ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, a norma dell’art. 473 bis 15 c.p.c., è stata ammessa, su istanza di parte ricorrente e in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, la possibilità che il presidente o il giudice delegato, possa adottare, con decreto provvisoriamente esecutivo, provvedimenti opportuni, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per conferma, modifica o revoca dei provvedimenti.
 
Si è puntato a dare più poteri al giudice in fase cautelare, quindi eventualmente anche prima dell'instaurazione del giudizio, in modo da evitare che il decorso del tempo possa aggravare situazioni a rischio.
 
Nell’ordinanza con cui adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in caso di mancata conciliazione, il giudice relatore dovrebbe anche ammettere le prove, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio da tenersi entro novanta giorni; predispone, altresì, il calendario del giudizio; ciò è una diretta conseguenza delle barriere preclusive introduttive che dovrebbero consentire al giudice di pronunciarsi da subito sulle richieste istruttorie già all’esito della prima udienza.
 
La discussione potrà avvenire davanti al giudice relatore che poi riferirà al collegio.
 
Il ruolo del minore diventa centrale, sono previste stringenti regole per il suo ascolto; l’intento del legislatore è quello di valorizzare l’istituto ma lo stesso appare troppo formalizzato con il rischio che, nella prassi applicativa, esso si trasformi in un’attività da svolgersi solo per non incorrere in nullità, svuotando di contenuto la finalità della norma e privando l’ascolto del minore di rilevanza in concreto sul piano della tutela effettiva.
 
Si tratta, quindi, di una riforma strutturale che mira a ridurre i tempi senza pregiudicare le garanzie delle parti nell'ambito di un delicato bilanciamento che magistrati specializzati saranno chiamati ad attuare.
 
Avv. Eugenio Pisani- Avv. Barbara Di Giovangiulio

Contribuzione al mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori

Contribuzione al mantenimento dei figli minori da parte  di entrambi i genitori Copertina (1.411)
Eugenio Pisani

Questo mese, approfittando della collaborazione delle esperte in diritto di famiglia dello studio legale Pisani, avv. Barbara Di Giovangiulio e avv. Noemi Agostini,  trattiamo di un argomento sempre di attualità come la contribuzione al mantenimento dei figli minori con particolare riferimento alla individuazione delle spese ordinarie e straordinarie alla luce sia delle ultime pronunce della Corte di Cassazione che delle linee guida del Tribunale di Velletri competente per il nostro territorio, all’atto pratico molto importanti.
 
Le linee guida, spesso concordate anche con gli organi professionali di riferimento,  sono divenute ormai una prassi operativa praticamente per tutti i Tribunali .
 
Con tale modalità si recepiscono gli orientamenti del Tribunale stesso, oltre che le esigenze degli operatori del diritto, e risultano utili al fine di determinare una uniformità di giudizio per casi analoghi.
Buona lettura
Avv. Eugenio Pisani
 
 
L’art. 30 della Costituzione sancisce il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
 
Tale principio viene rafforzato ed attuato attraverso norme codicistiche e importanti riforme legislative, tra cui la L. n. 54/2006, la quale afferma il principio secondo il quale tutti i minori hanno diritto di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e la L. n. 219/2012 e D.lgs. n. 154/2013, in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali.
 
Tanto in caso di affidamento condiviso di figli naturali o matrimoniali, quanto in quello di affido esclusivo, a norma dell’articolo 337-ter c.c., il giudice deve fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 
Il Legislatore, in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, attraverso detta riforma, predilige il mantenimento diretto dei figli, tuttavia, nella prassi, solo raramente viene attuato tale forma di mantenimento, nella maggior parte dei casi, ancora oggi, viene disposto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di corrispondere un assegno mensile per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap, che include le sole spese ordinarie e non anche quelle straordinarie.
 
Che sia disposto un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario o che si tratti di mantenimento diretto, il pagamento delle spese straordinarie costituisce un’ulteriore modalità di contribuzione al mantenimento dei figli; dette spese dovranno seguire il criterio di proporzionalità sancito dall’art. 337 - tre c.c.; le stesse potranno essere poste a carico di ciascun genitore in proporzione del 50% o in una diversa quota in base alle capacità economiche dei genitori.  
 
Ma quali sono le spese che rientrano nell’”assegno di mantenimento” periodico per i figli e quali rientrano nelle spese “straordinarie”?
 
Con riguardo alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Legislatore non ha formulato un compiuto elenco, conseguentemente la classificazione e la distinzione è rimessa alla casistica Giurisprudenziale e agli orientamenti delle varie Corti.
 
L’ordinanza del 15/12/2021 n. 40281 della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle che, “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
 
Posto che i genitori in accordo tra loro possono decidere, nell’interesse dei figli, quale sia la suddivisione delle spese tra loro e decidere, altresì, di suddividere le spese straordinarie per “capitoli di spesa” senza attribuire una percentuale ciascuno, bensì una “tipologia di spesa”; tuttavia, al fine di non incorrere in conflitti riguardanti la qualificazione delle spese per i figli, i Tribunali si sono dotati di propri Protocolli d’intesa.
 
In detti “protocolli d’intesa”, salvo diverso accordo, vengono suddivise le spese per i minori tra:
le spese che rientrano nel mantenimento ordinario; le spese straordinarie obbligatorie e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambe i genitori.
 
Facendo riferimento al Protocollo d’intesa del Tribunale di Velletri si può notare come rientrano tra le spese ordinarie: le spese per vitto, abbigliamento, spese dell’abitazione, per tasse scolastiche (eccetto universitarie), spese per la mensa, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare e trattamenti estetici, partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d’uso in occasione di ricorrenze.
 
Il Protocollo aggiunge una precisazione di chiusura per tutte le spese che, pur non potendosi considerare ordinarie per il loro carattere di prevedibilità, anche se occasionali e saltuarie, vengono considerate straordinarie obbligatorie qualora determinino un esborso superiore al 20% dell’assegno di mantenimento ordinario fissato per ciascun figlio.
 
Rientrano altresì nelle spese straordinarie obbligatorie: i libri scolastici, i farmaci prescritti (non da banco), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie coperte dal SSN (in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato) e le spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN.
 
Con riguardo a tutte le altre spese straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori. A tal fine sarà necessario inviare una richiesta scritta all’altro genitore (a mezzo mail, fax, lett. racc. a/r telegramma ecc.) e quest’ultimo dovrà riscontrare entro 10 giorni. In difetto di riscontro, il silenzio verrà inteso come consenso con susseguente dovere di divisione proporzionale della spesa.
 
I protocolli d’intesa dei vari Tribunali si differenziano su alcune voci ricomprese nelle spese ordinarie e sulle modalità di gestione delle spese straordinarie per le quali è necessario un preventivo accordo. Troviamo divergenze tali da condizionare in modo importante l’assegno di mantenimento mensile.
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo basti pensare alle spese per baby sitter: nel Protocollo d’intesa del Tribunale di Velletri sono ricomprese nelle spese obbligatorie subordinate al consenso, mentre nel Protocollo d’intesa del Tribunale di Roma rientrano nelle spese ordinarie solo se già presenti nell’organizzazione familiare, altrimenti rientrerebbero nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.
 

Separazione e divorzio, la Cassazione detta le condizioni per la validità dei trasferimenti immobiliari

Separazione e divorzio, la Cassazione detta le condizioni per la validità dei trasferimenti immobiliari Copertina (1.257)
Eugenio Pisani

Per il mese di gennaio, l’avv. Federica Sestini dello studio legale Pisani si concentra su un tema molto dibattuto in ambienti giudiziali e “familiari”: gli accordi, con il consenso di entrambi i coniugi, riguardanti i trasferimenti immobiliari, in particolare la problematica sulla possibilità che i coniugi, assistiti dai rispettivi legali, possano, dinanzi lo stesso giudice della separazione o del divorzio, effettuare il trasferimento dell’immobile a titolo di mantenimento senza dover necessariamente “passare” dal notaio.
 
Ebbene la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che questo è possibile con notevole risparmio per le parti di tempo e denaro.
 
Buona lettura
 
Avv. Eugenio Pisani
 
 
SEPARAZIONE E DIVORZIO: LE SS.UU. DETTANO LE CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
 
Risale alla scorsa estate una rilevante decisione della Suprema Corte, assunta a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761), con la quale i Giudici di Cassazione si sono pronunciati su una questione di pratico rilievo, in materia di validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, definitivamente affermando l’ammissibilità dei patti di trasferimento di diritti reali.
 
In tal senso, gli Ermellini hanno ribadito il proprio orientamento favorevole alla idoneità al trasferimento in capo alle clausole che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, quale contributo al mantenimento, ancorché adottato nella forma della semplice scrittura privata.
 
In effetti, tale pronuncia era attesa da tempo: la normativa di settore, invero (art.29, co. 1 bis, L. 52/85), demanderebbe al Notaio, e non ad altri soggetti, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi, in tal modo mostrando di voler concentrare, nell'alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale sugli atti di trasferimento immobiliare, a tutela degli interessi ad essi sottesi.
 
Tuttavia, ritengono le Sezioni Unite che l'orientamento secondo il quale - in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale - siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all'assunzione di un mero obbligo preliminare ma attuino in via diretta ed immediata il vero e proprio trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, meriti di essere condiviso e confermato, con le precisazioni che si passa ad esporre.
 
Il percorso logico indicato dalle Sezioni Unite muove dal presupposto per cui tali accordi, in quanto inseriti in un verbale d'udienza redatto da un ausiliario del Giudice, pubblico ufficiale, e destinati a far fede di ciò che in essi viene attestato, assumano forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, laddove implichino il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituiscano, dopo la sentenza di divorzio o l'omologazione che li rende efficaci, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..
 
In tale contesto, si precisa come la validità dei trasferimenti immobiliari presupponga, ovviamente, una esatta e puntuale attestazione, da parte del cancelliere, sull’attività delle parti, onerate delle produzioni e dichiarazioni di cui all’art.29 della Legge n.52/85, comma 1-bis; al contrario, non produce nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti né la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
 
La ratio sottesa a tale pronuncia deve certamente rinvenirsi nella circostanza per cui simili clausole, ancorché non costituenti una dichiarazione di scienza bensì un negozio attributivo, soddisfino - per i beni immobili - l'esigenza della forma scritta senza che si renda necessaria il profilo dell'atto pubblico, non configurando atti di liberalità né convenzioni matrimoniali ex art.162 cod.civ..
 
E’ evidente come tale pronuncia, altresì, rivenga il proprio fondamento nella centralità del consenso dei coniugi, i cui accordi - in una lettura costituzionalmente orientata ed ispirata al principio dell'autonomia privata (artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.) - sono insindacabili da parte del Giudice, anche atteso l’intento degli stessi di regolare i propri rapporti patrimoniali a seguito di separazione personale o scioglimento del matrimonio.
 
Ebbene, si è aperta l’era dei c.d. “contratti della crisi coniugale; accogliamo con favore la pronuncia della Suprema Corte ponendosi questa, a nostro avviso, quale soluzione utile ad evitare il perpetrarsi di situazioni di crisi coniugale che invece impongono definizioni celeri e spedite, soprattutto in ordine alle questioni economiche.
 
Ci auguriamo, pertanto, che in tal modo vengano impediti momenti di dilatazione delle crisi coniugali, quantomeno durante la fase di gestione giudiziale noi affidata.

GREEN PASS NELLO SPORT

GREEN PASS NELLO SPORT Copertina (870)
Eugenio Pisani

Per il mese di dicembre ci interessiamo al COVID-19 e cerchiamo di far chiarezza sulle limitazioni per le attività sportive dal 6.12 stabilite con il D.L. 172/2021.
 
In questo senso ci viene in aiuto l’avv. Federico Masi dello studio legale Pisani forte deal sua esperienza nel settore sportivo essendo stato calciatore professionista di livello nazionale ed attualmente organico nel settore della FedeRugby come responsabile della privacy (DPO).
 
 
L’UTILIZZO DEL GREEN PASS NELLO SPORT A PARTIRE DAL 06/12/2021
a cura dell’avv. Federico Masi
 
 
Come noto, il DL 172/2021 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento e della legislazione emergenziale vigente, alcune distinzioni tra le attività che possono svolgersi o meno, a secondo del possesso del green pass base (ottenibile anche mediante lo svolgimento di un tampone antigenico o molecolare) o del cosiddetto super green o green pass rafforzato (rilasciato ai soggetti vaccinati e a coloro che sono guariti da una pregressa infezione da Covid-19).
 
Pertanto, al fine di fornire uno strumento utile agli sportivi e che possa permetter loro di conoscere con chiarezza quali attività sarà possibile svolgere a partire dal 06/12/2021, si rappresenta quanto segue.
 
La legislazione emergenziale vigente, volta a limitare la diffusione della pandemia da Covid-19, distingue, per la pratica sportiva:
  • le attività motorie in genere (non considerate di preminente interesse nazionale) dalle
  • attività sportive considerate di preminente interesse nazionale dal CONI, ai sensi dell’art. 18 DPCM 02/03/2021.
Pertanto, al fine di analizzare le attività sportive che sarà possibile svolgere dal 06/12/2021 con o senza il green pass rafforzato, si dovrà necessariamente tener conto di quanto sopra evidenziato e, cioè, se l’attività che si dovrà svolgere rientra o meno in quelle considerate di preminente interesse nazionale.
 
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, le limitazioni presenti per le zone gialla e arancione non si applicano ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (quindi in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
 
Quindi, poiché al momento, nella zona bianca e nella zona gialla è consentito svolgere normalmente sia le attività di interesse nazionale che le attività di non interesse nazionale, con la sola previsione dell’obbligo del possesso del green pass base per le attività al chiuso e per l’accesso in spogliatoi e docce (cfr. art 9 bis comma 1 lettera d) e comma 2 in combinato disposto con l’art. 6 del medesimo DL), a partire dal 06/12/2021 non si avranno modifiche di sorta in tali zone.
 
Pertanto, nelle zone bianca e gialla si potrà continuare a svolgere:
- attività sportiva all’aperto senza bisogno di green pass;
- attività sportiva al chiuso previo possesso del green pass;
- utilizzo di spogliatoi e docce previo possesso del green pass.
 
Oltre a quanto sopra, le attività di preminente interesse nazionale dovranno altresì osservare i protocolli federali e le attività non di interesse nazionale dovranno osservare le linee guida del Dipartimento per lo Sport aggiornate al DL 172/2021.
 
Nella zona arancione, invece, poiché attualmente sono consentite solamente le attività sportive di preminente interesse nazionale individuate dal CONI, nel rispetto dei protocolli federali, in dette zone tali attività potranno continuare senza necessità di green pass rafforzato per quanto attiene agli operatori sportivi.
 
Invece, poiché in zona arancione le attività non considerate di preminente interesse nazionale al chiuso sono vietate e le medesime attività sportive all’aperto sono limitate, potendo svolgersi solamente a livello individuale, con l’introduzione del DL 172/2021 potranno invece svolgere normalmente le suddette attività, con utilizzo di spogliatoi e docce, anche le categorie di non preminente interesse nazionale, nel rispetto delle indicazioni delle zone bianche e solamente per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato o anche detto super green pass.
 
Coloro che invece non saranno in possesso del green pass rafforzato, in dette zone, potranno continuare a svolgere solamente attività individuale all’aperto e senza possibilità di utilizzare spogliatoi e docce.
 
Nelle zone rosse, invece, potranno continuare a svolgersi solamente le attività considerate di preminente interesse nazionale dal CONI, a prescindere dal possesso o meno del super green pass, ma nel rispetto dei protocolli federali.
 
Nelle zone bianca, gialla e arancione, da ultimo, il pubblico agli eventi sportivi potrà partecipare solamente con green pass rafforzato e nella capienza massima del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.
In sintesi pertanto:
  • Nelle zone bianca e gialla, le attività sportive (sia di interesse nazionale che di non interesse nazionale) potranno svolgersi all’aperto senza bisogno del green pass e al chiuso necessariamente con il possesso del green pass. Per l’utilizzo di spogliatoi e docce si dovrà essere in possesso del green pass;
  • Nelle zone arancioni le attività di non interesse nazionale potranno svolgere normali attività al chiuso o all’aperto, con utilizzo di spogliatoi e docce solamente se in possesso del green pass rafforzato, mentre coloro che non saranno in possesso del green pass rafforzato non potranno usare spogliatoi e docce e potranno fare solamente attività all’aperto in via individuale.
Nelle zone arancioni, inoltre, le attività di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 DPCM 02/03/2021 seguiranno la normativa già in vigore e il rispetto dei protocolli federali e per cui, non subendo limitazioni o sospensioni, non necessiteranno di certificazione verde “rafforzata”;
  • Nelle zone rosse potranno svolgersi solamente le attività sportive considerate di preminente interesse nazionale nel rispetto dei protocolli federali a prescindere dal possesso del super green pass.
  • Il pubblico nelle zone bianche, gialle e arancioni potrà accedere solamente se in possesso del green pass rafforzato e nel limite del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.
Da ultimo, si sottolinea come ai sensi dell’art. 9 comma 10 bis DL 52/2021, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.
 
Avv. Federico Masi

A proposito di assemblee condominiali

A proposito di assemblee condominiali Copertina (1.009)
Eugenio Pisani

In riferimento alla rubrica del mese di novembre abbiamo più volte ricevuto la stessa domanda da parte di cittadini ai quali rispondiamo volentieri ringraziando per tale attività il dott. Jacopo Leoni che ha curato la risposta.
 
DOMANDA:
 
Ho letto con interesse l'articolo dell'avvocato Pisani sulla rivista di Santa Maria delle Mole on-line ed ho apprezzato molto la sua disponibilità.
Ho visto che risponderà anche a problematiche di tipo condominiale. Volevo quindi proporre se possa essere utile trattare
del fatto che ci sono svariati amministratori condominiali, incluso il nostro, che non tengono riunioni condominiali dal primo lockdown e tantomeno aggiornano condomini sullo stato dei conti dello stesso condominio (Entrate, uscite... andamento dello stato economico del condominio in genere , presenza di morosità e quant'altro) appellandosi allo stato emergenziale. Quindi da 2 anni non si sa nulla a riguardo.
 
È possibile avere un articolo in cui venga spiegato a tutti cosa prevede realmente lo stato emergenzale a riguardo? E se questi amministratori stanno temporeggiando e basta, considerando che altri procedono con il loro lavoro? Sembrerebbe evidente che è una legge a libera interpretazione, come sempre. Anche perché, gli stessi, paradossalmente si rendono disponibili per indire riunioni per il bonus 110%, ecc.... Allora come funziona?
 
 
 
RISPOSTA a cura del dott. Jacopo Leoni.
 
In merito al quesito posto occorre, fin da subito, porre l’attenzione sulla norma di riferimento prevista dal nostro Codice civile in merito doveri dell’amministratore del condominio avvertendo, però, il lettore che la presente argomentazione non potrà non prendere in considerazione lo stato di pandemia in cui si trova il nostro Paese.
 
Tale premessa è di fondamentale importanza in quanto nella metaforica equazione del diritto il contesto sociale viene posto a denominatore della norma e, quindi, inevitabilmente è in grado di condizionarne gli effetti e le modalità applicative.
 
Prima di osservare, quindi, come lo stato di emergenza da Covid-19 vada ad incidere sulla normativa di riferimento del caso di odierna trattazione occorre, come anticipato in premessa, analizzare la disciplina sostanziale per comprendere quali sono le funzioni che il nostro Codice civile assegna all’amministratore una volta insediato all’interno del condominio e come agire in caso di inerzia di quest’ultimo.
 
Ai sensi dell’art. 1130 c.c. l’amministratore, tra i vari doveri, deve: dare seguito alle deliberazioni assembleari, convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale nonché curare l’osservanza del regolamento condominiale; eseguire gli adempimenti fiscali; redigere il rendiconto annuale della gestione con convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
 
Nel caso di odierna trattazione è possibile, icto oculi, evincere come un amministratore inerte, sia nell’adempimento dei propri doveri contabili che nel contestuale dovere di convocazione dell’assemblea condominiale nel termine perentorio di 180 giorni ai fini dell’approvazione del rendiconto condominiale, dia seguito ad una situazione di “grave irregolarità” nell’esecuzione delle proprie funzioni la quale può dar luogo a revoca dell’amministratore stesso ai sensi dell’art. 1129 c.c.
 
In tale panorama, emerge, quindi, l’odierno casus belli: Qual è il rimedio in caso nel caso di un amministratore di condominio inerte che non convoca l’assemblea giustificandosi con il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19?
 
Nell’argomentazione della risposta a tale quesito occorre introdurre il tema della convocazione telematica dell’assemblea la quale chiude, preliminarmente, ogni questione relativa alla difficolta di riunione fisica di tutti i condomini nello stesso spazio.
 
Tale modalità, sempre più utilizzata vista la sua semplicità operativa e la possibilità di by-passare qualsivoglia limitazione imposta dal rispetto delle regole sul distanziamento, costituisce legittima richiesta da parte dei condomini (si precisa che per poter richiedere la convocazione dell’assemblea è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini), i quali promuovendo tale istanza nei confronti dell’amministratore possono agire contro quest’ultimo in caso di sua inerzia, disponendo dei rimedi messi a disposizione dall’art. 1129 del Codice civile a fronte di “gravi irregolarità”.
 
In tal senso non è difficile immaginare situazioni del genere, basti pensare al caso in cui l’amministratore rimanga inerte a fronte di legittima richiesta assembleare, in modalità telematica, da parte dei condomini in relazione al Superbonus 110% il quale richiede, per forza di cose, un certo margine di rapidità a fronte dei diversi interventi specifici oggetto della disciplina.
 
Dott. Jacopo Leoni

BONUS 110% UNA OCCASIONE PER TUTTI?

BONUS 110% UNA OCCASIONE PER TUTTI? Copertina (1.119)
Eugenio Pisani

Come preannunciato, pubblichiamo l'articolo a cura della collega Simona Ponticelli per il mese di novembre.
Sperando di fare cosa gradita, abbiamo intrapreso l'argomento attualmente molto dibattuto del Bonus 110.
 
Essendo l'argomento molto vasto, ci siamo concentrati nel tracciare le linee guida della materia, non trattando tutto quello che indirettamente a questa può essere collegato (ad es decisioni nell'ambito del condominio o criticità contrattuali nel rapporto cliente general contractor) che, laddove dovessero emergere dalle domande dei lettori, verranno affrontati nelle risposte che verranno pubblicate nel mese di dicembre.
Buona lettura
Avv. Eugenio Pisani
 
BONUS 110%: UN’OCCASIONE PER TUTTI?
 
Tra le misure di sostegno all'economia messe in campo da governo in fase pandemica ha suscitato senz'altro molto interesse ed un iniziale entusiasmo il c.d. bonus 110% superbonus utile e fruibile dai cittadini per la ristrutturazione e rigenerazione di case e palazzi a destinazione prevalentemente residenziale.
Se ancora qualcuno non sapesse di cosa stiamo parlando proviamo a raccontare l’intervento in maniera semplice e sintetica: Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che garantiscano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.
 
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, era stata prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizio, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, mediante l’invio di una comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
 
Il Superbonus 110% trova applicazione per interventi effettuati su: parti comuni di edifici; singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni; edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
 
L’esecuzione materiale di questi interventi, che ha visto molti operatori organizzare interi comparti aziendali, si è scontrata con problematiche applicative ed attuative conseguenti i complessi adempimenti fiscali nonché relativi ai numerosi “chiarimenti” dell’A.d.E. sui parametri tecnici oltre che riferibili alle notevoli difficoltà di reperimento dei materiali, dei ponteggi e della manodopera impegnata spesso nell’esecuzione di interventi legati ad altre agevolazioni fiscali quali il cd. “bonusristrutturazione” e “bonus facciata”.
Il Governo Draghi ha messo mano sostanzialmente agli interventi di bonus edilizio. Il Consiglio dei Ministri, il 28 ottobre 2021, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Tra i bonus casa del 2022 nella legge di Bilancio, ha trovato la proroga pure il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il bonus verde ed il sismabonus. Con uno stanziamento complessivo cumulato che si aggira per tutti i bonus edilizi sui 37 miliardi di euro circa (prorogati per gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni fino al 2024 alle stesse aliquote; ridotto il bonus facciate che passa da un’aliquota del 90% ad 60% dal 2022).
 
Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 e dal 65% nel 2025. Per le ulteriori abitazioni, l'incentivo al 110% viene esteso per il secondo semestre del 2022 alle abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un limite Isee.
Gli incentivi per le facciate vengono confermati anche per il 2023 con una percentuale agevolata del 60%. Fermo restando che, iniziando i lavori incentivati con un’aliquota, questa sarà mantenuta anche se successivamente per il superbonus, prima della fine dei lavori, sarà scattata la riduzione.
I vantaggi sono reali.
E' certo che si tratta di interventi utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alla riduzione di emissioni dannose per l'ambiente consentendo un impatto ambientale ed una significativa riduzione dei consumi energetici: alcuni studi di società di settore hanno calcolato l’abbattimento del fabbisogno medio energetico del 43% e il salto di classe medio è di 2,6 punti con una riduzione media della spesa a carico del condominio è del 70%.Agli utenti del beneficio, per la maggioranza cittadini non esperti in materia, che spesso non hanno utilità nell’avvantaggiarsi direttamente del credito fiscale, si può consigliare l'accesso al beneficio tramite General Contractor, anche di dimensioni medio piccole, con cui calibrare l'intervento alle specifiche esigenze e che sia già disponibile all'acquisto del credito, garantendosi sempre una valida consulenza legale per tutelarsi nella fase di stipula di contratti di appalto spesso complessi proprio per i molteplici aspetti che l'accesso ai benefici consente.
Proprio a questo proposito, è da evidenziare come il General Contractor non è altro che un soggetto a cui il contribuente affida l’appalto delle opere, dalla progettazione alla realizzazione delle stesse.
Nel caso specifico dell’Ecobonus 110% il General Contractor gestirà i vari contatti con professionisti e imprese che prenderanno parte alla ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio.
Come si accennava, è importante soffermare l’attenzione al rapporto con il General Contractor e verificare se anche i costi per le prestazioni da questo garantite sono da considerare nel pacchetto “a costo zero” o sono a parte e, in questo caso, quantificarli in maniera dettagliata.
 
Ovviamente è importante la scelta di un General Contractor affidabile considerando, però, che più è “grande” e maggiormente sarà impossibile per l’utente intervenire per modificare l e condizioni di contratto che vengono proposte.
La problematica nasce dal fatto che in alcuni contratti spesso vengono inserite delle voci di coordinamento o simili, cioè che non sono mai state comprese all’interno del “pacchetto spesa” del Superbonus per una riqualificazione a costo quasi zero.
Comunque se si parla di appalto integrato, quindi progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, tutta la cifra può essere portata tranquillamente in detrazione. E i costi finanziari dell’operazione e tutte le altre spese di contorno resteranno a carico del General Contractor.
 
 
avv. Simona Ponticelli
Studio legale Pisani

L'Avvocato on line

L'Avvocato on line Copertina (959)
Eugenio Pisani

Con piacere io e il mio studio abbiamo accettato l'invito fattoci dal presidente Calcagni di dare il nostro contributo informativo in merito a problematiche giuridiche che possono interessare i cittadini tutti. 
 
Il nostro sarà un taglio pratico, come si addice alla rivista che gentilmente ci ospita, ma senza escludere quell'approfondimento tecnico che possa essere d'ausilio a chi fosse interessato all'argomento trattato. 
 
Gli argomenti che tratteremo spazieranno dal civile (condominio, proprietà, obbligazioni e contratti)  al diritto del lavoro e al diritto di famiglia che riteniamo siano le materie che maggiormente possono interessare gli utenti nell'affrontare le problematiche di tutti i giorni. 
 
Al momento abbiamo valutato di non approfondire la materia amministrativa (se non la parte riguardante le sanzioni collegate al codice dela strada sempre di attualità) e penale (se non marginalmente in quanto collegata ad argomenti di natura civilistica) in quanto non strettamente aderenti a quelle che sono le finalità sopra evidenziate, pur rimamendo, tuttavia, a disposizione nel caso vi sia richiesta di pareri nei vari settori.
 
Nel campo extragiuridico, approfittando delle competenze all'interno dei collaboratori di studio, affronteremo anche argomenti di attualità di interesse generale.
 
A tal proprosito, nel mese di novembre dedicheremo la nostra attenzione al c.d. bonus 110%, con l'ausilio dell'avv. Simona Ponticelli esperta del settore.
 
E con questo vado ad anticipare quello che sarà il criterio operativo che caratterizzerà il nostro approccio: ogni mese verrà proposto un argomento di interesse generale nel solco di quanto sopra detto,magari anche ispirandoci a recenti sentenze di interesse comune, e nel mese successivo risponderemo alle domande che maggiormente possono interessare i lettori.
 
Per ovvie e intuibili ragioni non si potranno dare pareri su vicende personali, né nelle richieste ci si potrà riferire a fatti specifici per cui si potrebbe risalire a soggetti determinati quindi, in questo, chiediamo un aiuto ai lettori che, sempre attenti, non mancheranno di fornirlo.
 
Sperando di fare cosa gradita e utile, ci vediamo con il primo articolo nel mese di novembre.
 
Un saluto, 
Avv. Eugenio Pisani
 
 
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