L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al 31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici e per segnalare l’eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.
Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano. Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia con iniziative anche di altre sigle che, insieme alla incisiva presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare: la n. 169 del 15 novembre 2017.
Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato, l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini ), da 10 a 5 anni ; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici, dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:
Per le prime , in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” Riferimento normativo: Comma 1 Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962.
Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Disposizione, che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento, in via spontanea, da parte del debitore (In questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).
Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà a condizione che esibisca all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).
Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i lavoratori del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.
Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore, viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed avendo tutto il prossimo anno a disposizione, di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare n. 94/2017.
A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).
Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line,” si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza ‘, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà rilasciato in giornata.
Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS ( www.inps.it ) alla procedura “ Estratto conto contributivo “e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura RVA (Revisione posizione Assicurativa ) per richiedere la correzione della posizione.
Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.
Comunque, per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS, al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Il Bonus Giovani nasce con l’intento di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ed introduce, come spiega la Circolare INPS N. 40/2018, l’esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio, dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (che prevede un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio), effettuate a partire dal 1° Gennaio 2018.
La suddetta disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di Operai, Impiegati o Quadri (Lavoratori subordinati che, pur non appartenenti alla categoria dei Dirigenti, svolgono, con carattere continuativo, funzioni importanti ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Impresa. Per cui, il loro inquadramento è collocato fra quello dei Dirigenti e quello degli Impiegati, anche se ad essi si applica, salvo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL – non disponga diversamente, la disciplina prevista per questi ultimi).
Dal beneficio di cui sopra restano esclusi i rapporti di Apprendistato ed i Contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali la normativa in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, interessi lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma stabilisce che il limite di età dei soggetti da assumere con contratto di lavoro subordinato, sia innalzato fino al trentacinquesimo anno di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre che non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura dell’incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da ripartire e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è prevista per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per il mantenimento in servizio, dal 1° Gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di Apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso, però, il beneficio può essere applicato soltanto per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo di 3.000 euro/anno.
Inoltre, l’esonero viene elevato al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione, e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile, nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino Giovani che nei sei mesi precedenti, abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza Scuola- Lavoro o periodi di Apprendistato per:
La citata Circolare INPS illustra, oltre alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, le istruzioni per l’adeguamento della Denuncia contributiva.
Dell’agevolazione si potrà fruire mediante conguaglio applicato sulle denunce contributive, a partire dal mese di competenza Marzo 2018. Per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, fra Gennaio e Febbraio 2018, i datori di lavoro, che abbiano già provveduto alle assunzioni, potranno utilizzare i flussi UNIEMENS (Unico sistema di inoltro delle Denunce mensili relative ai Lavoratori dipendenti) dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Si è conclusa la rassegna culturale “Autori sotto le stelle”, organizzata presso lo Stand-Info "Boville4-0.it" dell'Associazione Sempre Boville - Co.Pro.N.E.L. onlus, nell’ambito di BovillEstate 2019, nel Parco della Pace a Cava dei Selci-Boville – RM.
Un gran successo di pubblico per gli organizzatori e gli autori ospiti: Massimiliano Curti, Giusi Dottini, Luigi Cherubini, Paolo Montanari, Eleonora Persichetti, Roberto Pallocca e Paolo di Paolo.
Un’esperienza che ha permesso di dar voce a scrittori e scrittrici del luogo, che hanno, non solo presentato i loro libri, ma anche dialogato con i partecipanti. Un confronto sul territorio che è diventato un momento di valorizzazione e condivisione.
Alla prossima edizione!
“Ci nascondiamo quando vogliamo fare l’amore, ma siamo circondati dalla violenza e da istigazioni all’odio”
Questo, tra altre bellissime iniziative, è uno degli slogan più calzanti pensati e scritti dagli studenti degli istituti Vivaldi e Primo Levi che hanno partecipato ai due cortei organizzati a Santa Maria delle Mole
Come proposto dall’Assessorato ai Servizi sociali del nostro Comune, i ragazzi delle scuole Vivaldi e Primo Levi hanno sfilato ordinatamente per le vie di Santa Maria ed hanno confluito nel Parco Ruggero Lupini dove sono stati accolti dal Vice Sindaco Paola Tiberi, dall’Assessore Barbara Cerro, dal Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Narcisi, dal Consigliere Blasetti e da un’entusiasta Anna Maria Gavotti, Responsabile del servizio stampa e cerimoniale del Comune, nonché da una folta rappresentanza del Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole, a cui si è poi aggiunto anche il Sindaco.
I ragazzi sono stati chiamati a descrivere quanto da loro elaborato sul tema del ‘Superamento degli stereotipi’, stereotipi che certamente abbondano sull’argomento della Violenza sulle Donne.
Gruppi di alunni cui è dovuta la realizzazione di cartelloni, vignette, slogan, componimenti, oltre che di una breve rappresentazione di un dialogo tra vari personaggi e della lettura di una poesia scritta da una delle alunne, si sono alternati sul palco coordinati dall’Assessore Cerro e da Anna Maria Gavotti, per descrivere il significato di quanto avevano realizzato.
Una manifestazione, che è stata caratterizzata da una sincera convinzione e dalla appassionata condivisione del reale significato della Giornata da parte di tutti i presenti, ma che ha anche evidenziato la maturità di pensiero di questi ragazzi.
Una menzione a parte meritano gli insegnanti che hanno assistito con grande orgoglio alle presentazioni dei loro alunni, dando la sensazione dell’esistenza di una grande capacità di comunicazione tra i docenti ed i discenti, condizione che rende molto più immediato l’apprendimento e molto più gradito lo studio.
Sfuggevole e di circostanza, mi sono invece sembrate, la partecipazione e l’intervento del sindaco.
Un grazie all’Assessore Cerro per questa lodevole e coinvolgente iniziativa, sperando che lo spirito di questa giornata rimanga per sempre fissato nel cuore dei nostri futuri uomini.