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Concerto di beneficenza alla Sala Teatro Vittoria

Concerto di beneficenza alla Sala Teatro Vittoria Copertina (312)
Eleonora Persichetti

Sabato 26 Marzo alle ore 20:30 si terrà il concerto di beneficenza in collaborazione con il Comune di Marino, l'associazione Sanes, la Sala Teatro Vittoria e Artemista: un evento per la raccolta fondi per le neoplasie del sangue a favore del reparto di Ematologia dell'Ospedale San Camillo di Roma. L’incasso verrà devoluto a tale scopo.
 
Due Cover Band sul palco, la cover di Eros Ramazzotti e Lucio Battisti e la partecipazione dei medici del reparto. Ingresso € 10,00.
 
Si ricorda l’obbligatorietà del Green Pass e della mascherina FFP2. Le prenotazioni sono valide fino a 30 minuti prima dello spettacolo.
 
Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail o contattare 339 782 3908.

Stop al pagamento degli stipendi in contanti

(761)
Domenico Brancato

La nuova norma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio stabilisce, infatti, che a partire dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più effettuare pagamenti con denaro liquido, sia  della busta paga e sia degli acconti delle retribuzioni.

I pagamenti, pertanto,  si potranno effettuare esclusivamente con buste paga tracciabili, tramite una delle seguenti modalità:

  • Bonifico su conto corrente con codice IBAN fornito dal lavoratore;
  • Pagamento in contanti direttamente in Banca o alla Posta , solo se il datore di lavoro ha aperto un C/C di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Tramite assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o, solo in caso di effettivo e comprovato impedimento,  ad un suo delegato (Coniuge, convivente o altro familiare) ;
  • Tramite  strumenti per i pagamenti elettronici (Carta Bancomat, Carta di Credito, ecc.).

La norma stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in nessun caso, prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio.

Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentementedalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto ed in particolare nei casi di:

  • Contratti a tempo pieno e part-time
  • Rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • Contratti di apprendistato;
  • Tutte le altre forme di lavoro flessibile ( contratto a chiamata, Job sharing, ecc. );
  • Contratti subordinati di  Lavoratori soci di Cooperative;
  • Collaborazioni coordinate e continuative( co.co.co. ).

Viceversa, il divieto non si applica ai:

  • Dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • Lavoratori domestici ( colf, badanti e baby sitter );
  • Tirocinanti;
  • Titolari di rapporti  autonomi occasionali e di borse di studio.

Lo scopo dell’applicazione della richiamata norma è quello di combattere il cosiddetto lavoro “grigio” che si stava diffondendo in molte aziende,consistente nel pagamento dello stipendio in contanti ai lavoratori, riconoscendo loro un salario più basso rispetto a quello netto presente in busta  paga.

Ciò nonostante, qualche ostinato datore di lavoro sembra  abbia escogitato il sistema per tentare di aggirare la norma, pretendendo di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contante. Ma in tal caso, con il pagamento tracciato il lavoratore sarà consapevole del fatto che la sua retribuzione risulta inferiore a quella realmente spettante e, di conseguenza, dispone degli elementi probanti  per agire contro il datore di lavoro o il committente.

A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL - con nota del  22 Maggio 2018, n° 4538,  precisa che la violazione della tracciabilità delle buste paga non è diffidabile, in quanto trattasi di un illecito non materialmente sanabile e che  la violazione si compie  non solo quando non vengono usati sistemi di pagamento tracciabili per  la corresponsione delle retribuzioni, ma anche quando questi  vengono  usati in maniera elusiva, come nel caso di pagamento a mezzo bonifico, che poi viene revocato.

Infine, la norma prevede che il datore di lavoro o il committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, è punibile con una sanzione  amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma variabile da 1.000 a 5.000 euro, alla quale, inevitabilmente, si aggiungono gli ovvi pregiudizievoli  riflessi di natura morale e professionale.

 

Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato

Carcere su abuso reddito di cittadinanza

Carcere su abuso reddito di cittadinanza Copertina (639)
Domenico Brancato

 
Più di un anno di carcere
ai fruitori del Reddito di Cittadinanza
che hanno violato le regole
 
 
Nell’affrontare l’argomento si considera opportuno premettere le finalità del beneficio e le condizioni previste per ottenerlo.
Il Reddito di cittadinanza consiste in un aiuto economico istituito con Decreto legge n. 4/2019, con il quale lo Stato si prefiggeva di indirizzare i beneficiari verso un lavoro dignitoso, contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale. Aiuto che per acquisirne il diritto è necessario:
 
  • essere cittadino italiano o europeo, oppure aver soggiornato o essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
  • avere un I.S.E.E. aggiornato inferiore a 9.360 annui; un patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) non superiore a 30.000; un patrimonio finanziario (soldi sul conto corrente) non superiore a 6.000, aumentabile in funzione dei componenti il nucleo familiare; e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui, aumentabile fino a 9.360 annui, se il nucleo famigliare risiede in una casa in affitto;
  • al momento della richiesta, non essere sottoposto ad una misura cautelare personale o essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva), nei 10 anni precedenti, per uno dei seguenti reati: - associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; - attentato per finalità terroristiche o di eversione; - sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione; - associazioni di tipo mafioso anche straniere; - scambio elettorale politico-mafioso; - strage; - truffa aggravata per il conseguimento (ottenimento) di erogazioni pubbliche ( in tal caso la pena prevista, secondo il dispositivo dell’art. 640 bis Codice Penale, è la reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea); - per tutti gli altri reati, qualora siano stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso;
  • i componenti del nucleo familiare non devono essere in possesso di : - veicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la Domanda; - autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la Domanda), con esclusione dei mezzi che conferiscono le agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità; - e di navi o imbarcazioni da diporto.
 
E considerato che nonostante le elencate inderogabili condizioni per accedere alla sovvenzione, si continuano a registrare frequenti ed eclatanti condotte truffaldine, abusive o imputabili a superficialità nell’ accertamento dell’autenticità dei menzionati requisiti, sono intervenuti nuovi moniti e chiarimenti rivolti, in particolare, ai casi in cui si riscontrano maggiori irregolarità.
Irregolarità che, in genere, trovano rispondenza in chi: - usufruisce del Reddito di cittadinanza e percepisce redditi da prestazioni di servizi occasionali (come differenza tra compensi e spese inerenti) sia subordinati che autonomi, (anche se svolti all’estero), senza comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, tramite compilazione del Modello Rdc-Com Esteso (per ogni componente del nucleo familiare per il quale sia avvenuta la variazione), da presentare all’INPS tramite il Caf, gli Enti di Patronato o direttamente, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica o Nazionale dei Servizi sul sito dell’INPS ; - lavora in nero; - o percepisce offerte (anche se in “occasioni particolari” qualificate come “regalie”). La Corte di Cassazione penale n. 25306/2022, infatti, ha asserito che, in base alla comune esperienza, “l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita”, e quindi è da considerare un compenso, per il quale sussiste l’obbligo, da parte del percettore, della comunicazione all’INPS. Pertanto, come deciso dalla stessa Corte, in virtù del reato di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 28 Marzo 2019 n. 256, il soggetto inadempiente è punibile con il carcere.
Ma vediamo di esaminare, in dettaglio, le penalità a cui si va incontro, a seconda delle tipologie di inadempienze, trasgressioni o illeciti commesse/i:
 
  • Presentazione di dichiarazioni attestanti circostanze false: condanna da 2 a 6 anni di reclusione, perdita del Reddito e restituzione della somme percepite;
  • Mancata comunicazione di variazioni patrimoniali (sia regolari che e a nero), successivi all’ottenimento del Reddito, del percettore o di un membro della sua famiglia: condanna da 1 a 3 anni di reclusione, revoca del Reddito e restituzione del non dovuto;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza da chi lavora con contratto. Il che è possibile, in quanto trattandosi di una misura di sostegno ed integrazione destinata, appunto, anche ad integrare un reddito basso derivante da lavoro, purché in possesso dei previsti requisiti reddituali. Tuttavia il richiedente ha il dovere di comunicare tale condizione al momento della richiesta del beneficio. Altrimenti incorre nella perdita del Reddito e in un processo penale, per aver dichiarato circostanze false e non veritiere;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza, da chi lavora a nero: reato che prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione, la perdita del Reddito e la restituzione delle somme riscosse. Sanzione che viene applicata anche quando al momento della richiesta non sia stata comunicata la circostanza che un componente del nucleo famigliare del soggetto richiedente lavorava in nero. Poiché il beneficio è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare;
  • Datore di lavoro che impiega, a nero, lavoratori percettori del Reddito di cittadinanza: corre il rischio di una sanzione pecuniaria aumentata del 20%
 
dei seguenti importi:  2.160 – 12.960 ; - 4.320 – 25.920; e 8.640 – 51.840 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; 31 – 60; oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Massima sanzione che viene applicata anche quando il lavoratore a nero non è diretto beneficiario del Reddito di cittadinanza, ma fa parte di un nucleo familiare che percepisce il beneficio.
Ma qualora il destinatario della multa decida di pagare entro 60 giorni dalla contestazione, potrà beneficiare della riduzione dell’entità degli importi della sanzione, come di seguito indicato: 4.320; 8.640; e 17.280 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; - 31 – 60; e oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Inoltre, sempre il datore di lavoro, può andare incontro alla sospensione dell’attività, se il numero di lavoratori a nero supera il 20% dei presenti in azienda (sia regolari che irregolari) e in caso di gravi e reiterate violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sospensione però può essere revocata se: regolarizza i lavoratori a nero; ripristina la sicurezza sul luogo di lavoro; e paga la somma di 2.000 o 3.200 Euro, a seconda se trattasi di lavoro in nero o di violazioni di sicurezza.
L’entità del beneficio economico in esame si compone di 2 parti, di cui una destinata ad integrare il Reddito famigliare, fino al limite di 6.000 moltiplicati per la Scala di equivalenza, come di seguito indicato:
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE VALORE SCALA DI EQUIVALENZA BENEFICIO MASSIMO ANNUALE
1 adulto 1 € 6.000,00
1 adulto e 1 minore 1,2 € 7.200,00
2 adulti 1,4 € 8.400,00
2 adulti e 1 minore 1,6 € 9.600,00
2 adulti e 2 minori 1,8 € 10.800,00
2 adulti e 3 minori 2 € 12.000,00
3 adulti e 2 minori 2,1 € 12.600,00
4 adulti 2,1 € 12.600,00
4 adulti
(o 3 adulti e 2 minori) di cui 1 in condizione
di disabilità grave o non autosufficiente
2,2 € 13.200,00
 
 
 
e l’altra riservata solo a chi è in affitto, destinata ad incrementare il beneficio di un importo annuo pari al canone di locazione, fino al massimo di 3.360. E’ prevista inoltre una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, fino ad un massimo di 1.800 annui, nel caso sia stato acceso un mutuo.
Altro sostegno economico erogato dallo Stato è la Pensione di Cittadinanza (PdC), spettante ai nuclei familiari che dispongono di pari requisiti richiesti per la concessione del Reddito di Cittadinanza, ed esclusivamente composti da persone con età superiore a 67 anni, o di età inferiore, se comprendenti una o più componenti in condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza. Sostegno al quale, qualora detti nuclei siano già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, accedono a decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane della famiglia.
 
A beneficiare della Pensione è il nucleo familiare definito ai sensi della norma in materia di ISEE, che prevede: - i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione; - i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte, ai fini dell’ISEE, anche a seguito di variazioni anagrafiche (cambio di nome, cognome, di stato civile, ecc.) se continuano a risiedere nella medesima abitazione; - il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori soltanto quando è di età inferiore a 26 anni, o è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non è coniugato e non ha figli.
Trattasi di altro sostegno che Consiste in una prestazione economica, esentasse, erogata mensilmente per 18 mesi rinnovabile, senza presentare ulteriore Domanda, e per la quale, a differenza del Reddito di Cittadinanza, non è prevista la sospensione del rinnovo. L’accredito sia del Reddito che della Pensione vengono corrisposti con la Carta (Carta acquisti Postepay) Rdc e Pdc (che vengono ricaricate per 12 mensilità, ogni fine mese a partire del giorno 25/26) rilasciate da Poste Italiane. La somma accreditata è spendibile per acquisto di beni alimentari, farmaci (con lo sconto del 5%), pagare bollette di gas e luce, o effettuare un prelievo in contanti, fino al massimo di 100,00 mensili, e un bonifico mensile per il pagamento di mutuo o affitto. Dal 2021, la Pensione di cittadinanza, può essere erogata assieme alla prestazione pensionistica a carico dell’INPS, qualora il destinatario ne sia titolare.
Il cui importo non può essere inferiore a 480 euro e può arrivare fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un singolo richiedente. Se invece a richiederlo è una coppia, l’ammontare può giungere fino a 1.170.
E si compone, come per il Reddito di cittadinanza, di una integrazione del: - Reddito familiare fino alla soglia di 7.560 annui; - e del reddito dei nuclei famigliari residenti in abitazioni in locazione, equivalente all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, sino ad un massimo di 3.360 annui. Integrazione concessa fino ad un massimo di 1.800 annui anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, per l’acquisto o la costruzione dei quali sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo famigliare.
L’importo a sua volta deve essere moltiplicato per il valore della scala di equivalenza che tien conto della composizione del nucleo familiare, come già indicato per il Reddito di cittadinanza.
 
 
I descritti benefici, trattandosi di interventi che dalla prima metà del 2019 fino alla fine di quest’anno, hanno comportato un investimento, da parte dello Stato, di 19,6 miliardi (suddivisi in: 3,8 nel 2019; 7,2 nel 2020; 8,6 nel 2021 e di 7,7 miliardi per il 2022), com’è noto, sono stati oggetto di accese contrapposizioni fra gli schieramenti politici e di manifestazioni mirate alla disincentivazione della concessione degli aiuti, dovuti alla non sempre rispondente modalità di corresponsione degli stessi, rispetto quella prevista, e soprattutto alla carente efficienza di verifica della legittimità della loro spettanza.
Come evidenzia l’esito dell’azione di contrasto condotta, dal primo Gennaio 2021 a Febbraio 2022, dai Carabinieri delle Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, inquadrati nel Comando “PODGORA” e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato 955, pari alla media del 10% (da 21,7 nel Lazio a 4,6 nelle Marche) delle 9.575 persone controllate, per irregolarità riguardanti la percezione di 5.245.341 milioni di euro del beneficio, conseguenti alla violazione di un’ampia tipologia dei divieti imposti dalla normativa.
Per arginare una così persistente illecita dispersione degli specifici, non trascurabili, fondi stanziati, la Legge di Bilancio 2022 ha predisposto il rafforzamento dei sistemi di controllo incrociati ad opera dell’INPS e dei Comuni di residenza, attraverso verifiche preventive sui requisiti anagrafici, su chi detiene beni all’estero ed ha decretato la sospensione del RdC per le posizioni incerte.
In particolare, i controlli che dovrebbero entrare in vigore da quest’anno, prevedono:
 
  • da parte dell’INPS:
 
- verifiche preventive, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati in dotazione all’Istituto sui dati: - anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati in ogni Domanda di RdC, e che qualora si dovessero riscontrare situazioni di incertezza, rispetto i requisiti anagrafici, si proceda alla richiesta, mediante il Sistema informatico del Reddito di cittadinanza, di informazioni aggiuntive ai Comuni. I quali dovranno rendere noto l’esito della verifica entro 120 giorni dalla richiesta. Durante tale periodo, l’erogazione dell’importo verrà sospesa. Se trascorsi i 120 giorni il Comune non dovesse fornite comunicazioni, il pagamento viene disposto, ma il responsabile dell’Ente territoriale risponderà per il danno erariale causato dall’eventuale erogazione di somme non dovute; - verifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali, rispetto i dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento ai beni durevoli (Casa, automobili, imbarcazioni, elettrodomestici, vestiti, ecc.); - e accertamenti sui beni tenuti all’estero, per i quali, da quest’anno, entro il 31 Marzo, dovrà provvedere a definire un piano di verifica specifico in collaborazione con il Ministero del lavoro, l’Agenzia delle Entrate, ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e del Ministero degli Affari esteri;
 
  • da parte dei Comuni:
 
all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche: - dei dati anagrafici, relativi alla composizione del nucleo familiare, e sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella Domanda e, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi requisiti, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dall’INPS, sempre tramite la citata piattaforma di condivisione dati; - sui requisiti di residenza, convocando l’interessato entro 30 giorni dalla Domanda, se non dovesse pervenire la ricostruzione d’ufficio; - e dei requisiti sul possesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Importanti e, si spera, risolutivi accorgimenti, alla realizzazione dei quali però attualmente si frappone il mancato assolvimento di adempimenti burocratici che ostacolano la stipula delle convenzioni fra l’INPS e i Ministeri del Lavoro e della Giustizia. Convenzioni necessarie affinché possa avvenire un interscambio integrale delle informazioni di cui dispongono le loro banche dati, per poter dar seguito alle citate innovazioni della Legge di Bilancio 2022.
Comunque, in attesa che entrino in vigore gli appena descritti, più rigorosi, controlli finalizzati ad ovviare: - alle inoppugnabili necessità migliorative delle procedure inerenti l’erogazione del beneficio finora adottate; - alle conseguenti pregiudizievoli contrapposizione fra gli schieramenti politici;- e soprattutto al rischio della soppressione di un provvedimento concepito, come premesso, per: liberare dalla condizione di povertà assoluta 5,6 milioni (secondo dati ISTAT) di individui (pari a 9,4% del totale della popolazione italiana); consentire per le categorie di persone economicamente disagiate, inabili al lavoro, una integrazione del reddito per l’equiparazione alle soglie annualmente previste dalla legge; e promuovere il collocamento dei cittadini inoperosi, ma idonei a svolgere mansioni lavorative, in contesti operativi in grado di assicurare loro l’autosufficienza economica.
Ci si augura che quanto esposto, possa servire a contribuire a rendere i lettori interessati più consapevoli dei requisiti di cui disporre e dei contenuti delle aggiornate norme da osservare, per l’acquisizione legale del diritto a fruire del Reddito o della Pensione di cittadinanza. Affinché, siano in grado di accertare le loro condizione di compatibilità, evitando così di incorrere nel pericolo di produrre richieste improprie: possibili cause di frustranti delusione o di pesanti sanzioni penali e amministrative.

Liti condominiali: le regole da rispettare per evitarle

               Liti condominiali: le regole da rispettare per evitarle  Copertina (2.222)
Eleonora Persichetti

Se siete  in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto  del televisore o dello stereo,  giochi dei bambini,   zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono  il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per  rispettare e far rispettare la legge in proposito.

In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi  e mezza giornata nel caso delle giornate festive.

Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare  divieti, limiti, orari  e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.

Nel caso in cui  il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza.  I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.

Ma come procedere qualora, nonostante gli  amichevoli avvertimenti di  disturbo,  i rumori molesti persistano:

  • In mancanza di un regolamento condominiale, al quale si può fare riferimento per indurre il molestatore al rispetto delle previste norme,  bisognerà interpellare i Vigili Urbani per l’applicazione del Regolamento Comunale;
  • Se, invece,  esiste il regolamento condominiale sarà sufficiente  rivolgersi all’Amministratore di condominio;
  • Nel caso in cui il vicino molesto non voglia sentire ragioni, non rimane che esporre denuncia al  Tribunale, per l’applicazione dell’Art. 659 del Codice Penale che stabilisce: “ chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda di 309 euro”.  Sanzione che potrebbe arrivare a 516 euro, se a provocare rumori molesti è colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso senza rispettare le disposizioni di legge o le indicazioni dell’Autorità competente.

In ogni caso, affinché  esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un  unico vocino, ma da una collettività.

Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete  pubblica e privata, in sintesi,  prevede per:

Le Disposizioni Generali:  il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:

  • Dalle ore 23,00 alle 7,00 nei giorni feriali;
  • Il sabato e i giorni festivi, prima delle ore 9,00, tra le ore 14,00 e le 16,00 e dopo le ore 24,00;
  • La domenica e negli altri giorni festivi sono vietati lavori e attività rumorose o molesti in zone residenziali o in prossimità di abitazioni;
  • Le attività lavorative tra le ore 23 e le 7, per la cui natura o caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui si svolgono, necessita preventivo parere dei competenti servizi comunali e/o delle Aziende Sanitari Locali.

Le Attività Produttive:  - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie  ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:

  • Non è consentito il funzionamento a vuoto, senza utilizzo immediato o a breve termine, di qualunque macchinario che produca rumore;
  • Alle officine di assistenza veicoli è vietato tenere motori in movimento e produrre rumori che arrechino disturbi molesti ai vicini;
  • L’esecuzione, all’interno di edifici abitati, di lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi è permessa, nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19, il sabato ed i giorni festivi dalle ore 9 alle ore 13;
  • In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. E’ fatto altresì obbligo ai proprietari o locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza, al fine di ridurre al minimo il rumore durante l’uso.

Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono  essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri,  sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.

Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati  devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.

Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti  all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;

Utilizzo di Prodotti Pirotecnici:  E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo,  nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.

Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora  generata  dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.

Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché  siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore  7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di  segnale  continuo che intermittente.

Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché  gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica  e privata.

Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.

Insomma, il complesso delle summenzionate  norme e raccomandazioni, non sono altro che  comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da  impulsivo egoismo o  da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la  conciliazione   di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente,  snervanti  disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da  non trascurabili  oneri economici. Il tutto,  frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però,  inasprendo  i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.

 

 

Bonus gas previsto dal Decreto Aiuti bis, anche per gli utenti con oltre 75 anni di etā

Bonus gas previsto dal Decreto Aiuti bis, anche per gli utenti con oltre 75 anni di etā Copertina    (allegati) (512)
Domenico Brancato

 
L’articolo 2 del Decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 introduce una specifica agevolazione per il gas, che prevede l’applicazione di prezzi ridotti secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente –ARERA- (Autorità Amministrativa indipendente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, idrici, del gas naturale, dei servizi e del tele calore. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità), per la categoria di clienti vulnerabili che dispongono dei requisiti di seguito indicati:
  1. condizioni economiche svantaggiate che consentono di accedere al Bonus sociale (Comprendono i nuclei familiari con: indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro; almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro; e i titolari di assegno di inclusione o pensione di cittadinanza);
  2. portatori di disabilità previste dall’articolo 3 della Legge 104/92;
  3. ubicazione di utenze nelle isole minori non interconnesse;
  4. ubicazione di utenze in strutture abitative di emergenza, a seguiti di eventi calamitosi;
  5. età superiore ad anni 75.
Anche a quest’ultimi, infatti, come gli altri clienti vulnerabili, a partire dal 1° gennaio 2023, gli è stato riconosciuto il diritto all’applicazione del prezzo del gas calmierato. Cioè riferito al costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, ai costi efficienti del servizio di commercializzazione e alle condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dalla citata autorità ARERA.
 
Per accedere al bonus, gli utenti di cui ai punti:
  • 1, non occorre che lo richiedano, ma sarà sufficiente la Dichiarazione Sostitutiva Unica –DSU- per richiedere l’ISEE. Dopo di che l’INPS invierà in automatico i dati direttamente al Sistema Informativo Integrato –SII-, per l’accredito direttamente in bolletta;
  • 2, devono compilare l’apposito modulo (vedi allegato) messo a disposizione dal CAF o dal Comune di residenza, al quale, dopo la compilazione di tutti i campi obbligatori, va restituita per l’avviamento della pratica. Modulo che affinché si abbia i necessari dati per la completa e corretta compilazione occorre predisporre i seguenti documenti:
    • bolletta recenti del gas per rilevare il codice PDR;
    • documento di identità in corso di validità;
    • codice Fiscale (Tessera Sanitaria);
    • attestato dell’ASL di riferimento che certifichi la disabilità;
  • 5, devono chiedere al fornitore l’aggiornamento del contratto con le agevolazioni previste dall’ARERA in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Aiuti bis (Legge 21 settembre 2022, n. 142) per gli utenti vulnerabili.
 
Il cliente in regime di tutela gas che non è stato identificato come vulnerabile, compilando l’apposito Modulo, può richiedere al proprio fornitore di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità. Così, il cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere al proprio fornitore di fruire delle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità definite dall’ARERA V.

"1, 2, 3… RESPIRA!": DAGLI STUDENTI ITALIANI

"1, 2, 3… RESPIRA!": DAGLI STUDENTI ITALIANI Copertina (700)
Eleonora Persichetti

La seconda edizione del progetto di educazione ambientale di Liquigas si concluderà con un evento digitale in programma venerdì 29 maggio per premiare i progetti migliori
 
Sono circa 100 gli elaborati che Liquigas ha ricevuto dai giovani studenti che hanno partecipato a “1, 2, 3 … Respira!”, il progetto di educazione ambientale promosso dall’azienda leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL, e giunto alla fase finale della seconda edizione, estesa quest’anno a tutto il territorio nazionale. In un contesto completamente nuovo, marcato dalle difficoltà del Covid-19 ma proseguito grazie alla tecnologia e alla didattica a distanza, Liquigas ha fermamente voluto garantire la prosecuzione del progetto, permettendo a oltre 600 scuole partecipanti di poter presentare la propria proposta per un’aria più pulita.
 
L’importanza della qualità dell’aria e della sua tutela, necessaria per garantire condizioni di salute ottimali per tutti, è stato filo conduttore che ha unito gli studenti di tutta Italia in un percorso di formazione alla scoperta delle cause delle emissioni inquinanti e delle soluzioni disponibili per contrastare lo smog e assicurare un futuro più sostenibile.
 
I tre migliori elaborati, selezionati fra undici progetti, saranno premiati nel corso di un evento all-digital che si terrà venerdì 29 maggio dalle 10:30 a conclusione del progetto. Un evento che sarà l’occasione per riconoscere la creatività degli studenti e per riflettere sulle soluzioni che siamo tutti chiamati a considerare concretamente per costruire un futuro migliore.
 
 
Tra tutte le classi partecipanti, hanno raggiunto la selezione finale i dieci progetti inviati da:
 
  • 3C, Scuola secondaria di primo grado G. Giannone, Pulsano, Taranto
  • 3A 3D, Scuola secondaria di primo grado G. Giannone, Pulsano, Taranto
  • 3B, Scuola secondaria di primo grado Via Olmata, Nettuno, Roma
  • 2D 2E 3D 3E, Scuola secondaria di primo grado Guardì Piombino, Piombino, Livorno
  • 1H, Scuola secondaria di primo grado Tito Livio, Napoli
  • 1G, Scuola secondaria di primo grado Albio Tibullo, Zagarolo, Roma
  • 1E, Scuola secondaria di primo grado Via Terrazzano, Rho, Milano
  • 3B, Scuola secondaria di primo grado P. Ferrari, Pontremoli, Massa Carrara
  • 3D, Scuola secondaria di primo grado Giovanni Gozzadini, Castenaso, Bologna
  • 3E, Scuola secondaria di primo grado Giovanni Gozzadini, Castenaso, Bologna
  • 3C, Scuola secondaria di primo grado Giovanni Falcone, Trapani
 
 
 
Lavorando con determinazione, a distanza e con il supporto di kit digitali, gli studenti di “1, 2, 3… Respira!” si sono messi alla prova sul tema “Energia e sostenibilità: si può scegliere, si deve scegliere…” e hanno presentato le loro proposte creative per migliorare la qualità dell’aria e contenere gli effetti dell’azione dell’uomo nell’ambiente. I progetti vincitori si aggiudicheranno premi utili per l’acquisto di materiale scolastico e strumentazioni per i laboratori di Scienza e Tecnologia.
 
 
LIQUIGAS
Liquigas è il primo operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e GNL (Gas Naturale Liquefatto). Con un fatturato di 473 milioni di euro nel 2019, Liquigas annovera circa 350.000 clienti in ambito domestico e industriale e detiene circa il 20% del mercato nazionale. L’azienda opera sul territorio attraverso 26 stabilimenti e depositi, circa 50 uffici vendita, 18 partecipate, una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori bombole di GPL, una flotta di 200 autobotti di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario.

C'era una volta il Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole

C'era una volta il Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole Copertina (936)
Gianni Botta

Come recita il titolo, c’era una volta il Comitato di quartiere di Santa Maria delle Mole... ed ora ce ne sono due.
 
Avete letto bene: ieri abbiamo appreso da internet che da ottobre dell’anno scorso a Santa Maria delle Mole è nato il nuovo Comitato di Quartiere “La Casa nel Parco e dintorni” al quale il Comune affiderà la gestione del Parco “Giovanni Falcone”. Ai nuovi residenti di Santa Maria, ricordiamo che l’intitolazione del Parco al Giudice Giovanni Falcone avvenne quasi trent’anni fa per iniziativa dell’Associazione “Progetto Uomo-Ambiente” che promosse un sondaggio presso le scolaresche le quali scelsero che il Parco fosse dedicato a Giovanni Falcone. Sua sorella Maria Falcone onorò questa scelta presenziando nel giorno dell’inaugurazione avendo compreso il senso di riscossa espresso da quel voto “popolare” di piccoli innocenti che, loro malgrado, vissero l’atmosfera drammatica di quegli anni.
Durante tutto questo tempo le persone dell’Associazione “Progetto Uomo-Ambiente” si sono prese cura del Parco Falcone senza alcun aiuto né sostegno e, aggiungiamo adesso, riconoscimento. 
 
Ed è solo perché nutriamo un profondo rispetto per tutto ciò che oggi non staremo ad alimentare la polemica su una scelta a molti sembrata “politica”, la memoria del Giudice Falcone non merita di essere trascinata in questa vicenda dai contorni squallidi.
 
Il motivo per cui scriviamo questo articolo è che improvvisamente esce fuori un altro “comitato di quartiere” quando il Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole esiste da 40 anni durante i quali ha collaborato con le altre realtà allo scopo di tenere vivo lo spirito di comunità; trasmettere il senso di appartenenza a coloro che vengono ad abitare qui, mandano i loro figli nelle scuole, nella Parrocchia, nei centri sportivi o nei parchi,persone che vivono quotidianamente Santa Maria, i suoi negozi, i suoi spazi.
La nostra soddisfazione nasce quando vediamo che i nostri concittadini ci ringraziano per la riuscita della Festa Patronale, apprezzano le nostre iniziative, l’impegno del Gruppo Volontari del Decoro Urbano che cercano di tenere puliti i giardini, le strade in cui passeggiano sereni coi loro figli o con i cani scodinzolanti, senza chiedere altro.
 
Eppure ci sarebbe piaciuto che qualcuno dell’Amministrazione, non per blandirci – perché siamo sempre stati attenti a tenere le distanze dal politico di turno –, ma per dare un segno di apprezzamento a tutto ciò, ci avesse chiesto se fossimo stati interessati a rilevare la gestione del Parco Falcone, noi che non abbiamo neanche più una sede in cui riunirci oppure depositare il materiale.
 
Niente di tutto ciò, silenzio assoluto, salvo venire a conoscenza che il Sindaco, la sua Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale erano a conoscenza da mesi che esisteva un’altra realtà auto-proclamatasi “comitato di quartiere” a cui stavano per affidare il Parco Falcone.
Neanche un cenno a noi che avremmo accettato di buon grado di prendercene cura come già facciamo con le altre zone di Santa Maria, oltretutto potendo finalmente contare su una sede di cui continuiamo ad avere necessità.
 
Quindi ci chiediamo e chiediamo al Sindaco, alla sua Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale se sia stato un errore non esserci “accasati” o addirittura candidati in una lista elettorale pro-sindaco – come è il caso del Sig. Fabio Fosso, rappresentante di questo “comitato” e candidato nella Lega alle comunali 2021 –, se sia stato sconveniente richiamare l’attenzione sullo stato in cui versava il Parco Falcone o quale altro errore abbiamo commesso per essere stati ignorati ed accantonati in questo modo a vantaggio di una realtà sorta dal nulla. Infatti, ci piacerebbe che il Sig. Fosso o chi per lui si presentasse alla nostra comunità per raccontare quando è nato questo comitato, da chi sia composto e quali progetti abbia, perché niente altro si sa oltre che gestiranno il Parco Falcone.
 
Non abbiamo capito se il Sindaco, la sua Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale – il quale si vanta di essere nato e cresciuto a Santa Maria – si siano resi conto di aver creato una spaccatura nella nostra comunità con questa scelta che mortifica non solo noi ma il senso civico, accecati dal solo desiderio di “marcare il territorio”.
Sappiano comunque che siamo sempre qui se vorranno risponderci: continueremo ad organizzare le iniziative, pulire le strade, incontrare i nostri concittadini al bar per una battuta, un sorriso e non solo nei giorni di festa, perché è la nostra comunità ed in questa ci identifichiamo.

La Festa della Francigena 2024

La Festa della Francigena 2024 Copertina (570)
Eleonora Persichetti

 
La Festa della Francigena fa ritorno a Priverno, nella storica cornice dell'Abbazia di Fossanova il 15 e 16 giugno 2024. Un’edizione che si promette di riportare lo spirito delle precedenti edizioni con convegni, camminate ed eventi, e non solo. Il sottotitolo “verso il Giubileo 2025” pone un tema cruciale da affrontare insieme alle Istituzioni Locali e Religiose, organizzazioni e associazioni che si occupano dei cammini: come affrontare al meglio e organizzarci in vista del Giubileo 2025 per accogliere gli oltre 35 milioni gli arrivi previsti - secondo i dati di Unioncamere e ISNART - una parte dei quali saranno presenti sui cammini religiosi verso Roma, come farlo in modo organizzato ma soprattutto accessibile. L’evento di cui sono promotori il Gruppo dei dodici e la DMO Francigena Sud nel Lazio, è patrocinato dall’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), Comune di Priverno, Comune di Terracina, Comune di Sonnino e Compagnia dei Lepini insieme ad altre associazioni locali.
 
 
Il Tema portante: verso il Giubileo 2025
La Festa della Francigena aprirà il 15 giugno con il Workshop "Destinazione: Giubileo!” che si svolgerà nel Comune di Priverno all’interno della Sala delle Cerimonie Comunale. L’evento avrà il format di un laboratorio interattivo dedicato alla redazione di un documento che approfondisca le sfide e le attività programmate nei diversi percorsi religiosi e laici, in vista del Giubileo del 2025. Saranno presenti i coordinatori dei vari cammini religiosi nel Lazio (come San Benedetto, la Via di Francesco, la Via Amerina, la Francigena nord Lazio, ecc.).
Coordina l'attività Silvio Marino, responsabile dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) per il Giubileo.
 
Il programma
Il programma di quest’anno è vario e ricco di iniziative che vedranno partecipi, oltre ai promotori, le decine di associazioni partner e le 6 associazioni co-organizzatrici della festa: Ass. Brigante Antonio Gasbarrone, Ass. Pontieri del Dialogo, Ass. Legambiente “Il Riccio” appia Sud, Ass. Legambiente APS Luigi Di Biasio, Ass. Albalonga Walking, Ass. LUPA . Ecco in sintesi il programma della giornata del 16 giugno:
 
Gli eventi del 16 giugno: Tornano i Cammini e Percorsi Storici
I partecipanti potranno seguire le tracce dei pellegrini lungo gli antichi sentieri che portano all’Abbazia di Fossanova, con tre camminate gratuite aperte alla partecipazione di tutti. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra tre diversi percorsi, ognuno di circa 9 km, di livello facile: Priverno – Fossanova; Sonnino – Fossanova; Terracina (Frasso) – Fossanova. I bus navetta condurranno i camminatori ai punti di partenza. Ognuno dei tre percorsi sarà gestito da una delle sei Associazioni del Comitato Organizzatore dell’evento, ed ogni sentiero sarà un’esperienza accessibile a tutti: dai camminatori alle prime armi alle persone con disabilità, e saranno percorribili in più modalità. I camminatori che vorranno partecipare possono prenotarsi a questo Link: https://bit.ly/IscrizioniFF24
All’arrivo a Fossanova, i camminatori verranno accolti dall’UNPLI Latina (Unione Nazionale Pro Loco).
 
Il Convegno
Il 16 Giugno è in programma presso l'ex Infermeria nel suggestivo Borgo di Fossanova, il convegno “Il Ruolo dei Cammini Religiosi in Vista del Giubileo". Il convegno si aprirà con l’intervento di Giancarlo Forte presidente del Gruppo dei Dodici, a seguire con i saluti della Sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia, seguiranno una serie di proiezioni dedicate alla figura di Alberto Alberti, fondatore del Gruppo dei Dodici e pioniere della Via Francigena nel Sud si proseguirà con la relazione di Silvio Marino e il dibattito incentrato sul documento redatto durante il workshop. Tra i relatori: Civita di Russo, vicepresidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e Ivano Olivetti, presidente della DMO della Via Francigena del Sud nel Lazio.
Sono stati invitati ad intervenire: il Vescovo di Latina - Monsignor Mariano Crociata; l’assessore al turismo della Regione Lazio - dott.sa Elena Palazzo; Simone Frignani del Cammino di San Benedetto; Nino Sanna dell’Opera Romana Pellegrinaggi; Quirino Briganti presidente Compagnia dei Lepini; Flavio Foietta della Via Romea Germanica.
Inoltre, parteciperanno rappresentanti dei comuni, di associazioni, enti locali e religiosi, della Regione Lazio, della Via Francigena e delle pro loco, e dei parchi. Modera l’Arch.to Sandro Polci ideatore del Festival Europeo dei Cammini
 
Il 2024 Festeggiamenti dei 30 anni della AEVF
La Festa Francigena 2024 ha l’onore quest’anno di essere supportata da grandi partner locali e nazionali, tra i nostri patrocini c’è quello dell’AEVF che quest’anno celebra i 30 anni dal riconoscimento ufficiale di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”. Un’occasione per riflettere insieme sull’importanza che la Via Francigena ha oggi in Europa, e cosa riserva il futuro, come rispondere meglio al cambiamento e rendere i cammini sempre più accessibili, valorizzando le comunità locali e i territori che essa attraversa.
Gli eventi nel Borgo di Fossanova: spettacoli folkloristici ed enogastronomia
Oltre al Convegno e alle camminate presenti nel programma, ci saranno altri eventi ad animare il Borgo di Fossanova, a cominciare dal “corteo rievocativo” dell’associazione il Palio del Tributo di Priverno e “Radici e Ritmi” - Esibizione folkloristica dei componenti del Gruppo Folkloristico di Monte San Biagio, che attraverso la loro rappresentazione celebrano le radici storiche e culturali della comunità locale, offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente e memorabile. Saranno presenti poi da Domenica 16 nel Borgo di Fossanova degli Stand di prodotti locali per le Degustazioni Gastronomiche.
 
 
Data: 15 e 16 giugno 2024
Luogo: Priverno e Abbazia di Fossanova, Italia
 
Per ulteriori informazioni contattare:
info@gruppodeidodici.eu
Tel. 320 6196535
Foto: edizione 2023 della Festa Francigena, copyright Angela Pacchiarotti
 
Unisciti a noi per celebrare la storia, la cultura e l'ospitalità della Francigena alla Festa della Francigena 2024.
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