Grazie all’incremento dell’indice di rivalutazione adeguato all’inflazione, rilevato dall’ISTAT( Indice Foi relativo ai prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati ) tra gennaio e settembre del 2017, che, a partire dal 1° Gennaio 2018, tornano ad aumentare, dopo due anni di sospensione, gli importi delle Pensioni, degli assegni e delle indennità per gli invalidi civili.
Si deve al Decreto Interministeriale del 20 novembre 2017 (Pubblicato dalla G.U. N.280 del 30 Novembre 2017) l’aggiornamento del “Valore della variazione percentuale“ per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni dirette: di vecchiaia, di anzianità e anticipata, oltre che dell’assegno e la pensione di invalidità, dell’assegno sociale e la pensione di reversibilità spettanti per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Decreto, In virtù del quale l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, è determinato in misura pari al 1.1, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Misura che, però, verrà riconosciuta per intero ai pensionati che soddisfino alcuni requisiti di reddito, anno per anno. Infatti la soglia di reddito entro la quale spetta l’integrazione pienanel 2017 ècomplessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, cioè ad E/mensili507,41X 3 = E 1522,23.
Per importi superioril’aumento sarà proporzionalmente minore, in quanto il meccanismo di perequazione tende a favorire quelli di valore più basso, come appresso indicato:
Tasso di Inflazione % Importo Pensione
1,1 Fino a tre volte il trattamento minimo INPS (E 1522,23)
1,045 Fino a 4 volte il trattamento minimoINPS (E 2029,64)
0,825 Fino a 5 volte il trattamento minimo INPS (E 2537,05)
0,550 Fino a 6 volte il trattamento minimo INPS (E 3044,46)
0,495 Oltre 6 volte il trattamento minimo INPS ( > di E 3044,46).
Per rendere più esplicita la dimensione dell’aumento spettante, si riportano i seguenti esempi relativi alla più rappresentativa entità degli importi lordi di pensione:
Importo Pensione |
Tasso di Rivalutazione |
Aumento Mensile |
---|---|---|
Euro |
Euro |
|
1000 |
X 0,011 |
11,00 |
1600 |
X 0,01045 |
16,72 |
1800 |
X 0,01045 |
18,81 |
2100 |
X 0,00825 |
17,33 |
2500 |
X 0,00825 |
20,63 |
3000 |
X 0,00550 |
16,50 |
3500 |
X 0,00495 |
17,33 |
L’incremento riguarda anche:
L’assegno minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, che sarà di E 507,42 e 289,24 (in sostituzione dei precedenti E 501.89 e 286.09), equivalenti ad E/anno 6596,46 e 3760,12;
Le pensioni con benefici di cui alla Legge 206/2004 e successive modificazioni applicabili a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiute sul territorio nazionale o extranazionale , se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, per le quali, per il 2018, è stata riconosciuta la rivalutazione dell’indice ordinario nella misura del 1,25, del 1,13 e del 0,94% rispettivamente per le prestazioni fino a: tre volte il minimo (E 1522.26), da 3 e le 5 volte il minimo (E 1522,26 – 2537,05) e superiori a cinque volte il minimo (> di E 2537,05);
La Pensione e Assegno sociale, che passeranno da E 369,26 a 373,33 e da E 448,07 a 453,00 per limiti di redditi personali massimi, rispettivamente, di euro 4853,29 e 5889 mensili, oltre i quali l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto;
Le Pensioni di Invalidità a favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, per le quali il nuovo limite di reddito annuo personale per aver diritto alla pensione viene elevato del 0,8%, e cioè da 16.532,10 a 16.664,36, per gli invalidi totali, e da 4.800,38 a 4.853,29, per gli invalidi parziali e minori. L’importo mensile, invece, sale da 279,47 a 282,55;
L’Assegno d’Invalidità aumenterà come per le altre pensioni, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, ed in particolare:
del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto è maggiore di 4 volte il minimo, cioè supera euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;
del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè euro 2537,05 mensili e 32.981,65 annui;
Le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra o di pensione privilegiata godranno, invece, di un aumento del 0,4%;
Le pensioni di Reversibilità o indiretta, nel 2018, aumenteranno come le altre, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, come di seguito indicato:
del 25% se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 1522,23 mensili e 19.788,99 annui;
del 40% se il reddito prodotto supera 4 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;
del 50% se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo, cioè è maggiore di euro 2537,05 mensile e 32.981 annui.
Infine, la circolare dell’INPS prevede il recupero della maggiore indicizzazione del 0,1% concessa nel 2015. Recupero che, per effetto del suo differimento stabilito dalla Legge di stabilità per il 2016 e la successiva 19/2017, avverrà quest’anno, in un’unica soluzione nel mese di gennaio, per importi fino a 6 E, per importi superiori a 6 E, incomprensibilmente (data l’esiguità delle somme da recuperare), in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio.
A cura del Prof. Domenico Brancato
Il Bonus Giovani nasce con l’intento di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ed introduce, come spiega la Circolare INPS N. 40/2018, l’esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio, dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (che prevede un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio), effettuate a partire dal 1° Gennaio 2018.
La suddetta disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di Operai, Impiegati o Quadri (Lavoratori subordinati che, pur non appartenenti alla categoria dei Dirigenti, svolgono, con carattere continuativo, funzioni importanti ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Impresa. Per cui, il loro inquadramento è collocato fra quello dei Dirigenti e quello degli Impiegati, anche se ad essi si applica, salvo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL – non disponga diversamente, la disciplina prevista per questi ultimi).
Dal beneficio di cui sopra restano esclusi i rapporti di Apprendistato ed i Contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali la normativa in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, interessi lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma stabilisce che il limite di età dei soggetti da assumere con contratto di lavoro subordinato, sia innalzato fino al trentacinquesimo anno di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre che non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura dell’incentivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da ripartire e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è prevista per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per il mantenimento in servizio, dal 1° Gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di Apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso, però, il beneficio può essere applicato soltanto per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo di 3.000 euro/anno.
Inoltre, l’esonero viene elevato al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione, e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile, nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino Giovani che nei sei mesi precedenti, abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza Scuola- Lavoro o periodi di Apprendistato per:
La citata Circolare INPS illustra, oltre alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, le istruzioni per l’adeguamento della Denuncia contributiva.
Dell’agevolazione si potrà fruire mediante conguaglio applicato sulle denunce contributive, a partire dal mese di competenza Marzo 2018. Per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, fra Gennaio e Febbraio 2018, i datori di lavoro, che abbiano già provveduto alle assunzioni, potranno utilizzare i flussi UNIEMENS (Unico sistema di inoltro delle Denunce mensili relative ai Lavoratori dipendenti) dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
L’Ass.ne Gente di Cava, in collaborazione con la Scuola elementare e dell’infanzia “Ippolito Nievo” di Cava dei Selci, ha organizzato un Flash mob in occasione della Festa dei Nonni, esponendo pensieri e disegni di tutti gli alunni sull’importante ricorrenza. Un ringraziamento particolare alla coordinatrice della scuola Ippolito Nievo, Simona Politangeli, e a tutte le insegnati che si sono adoperate per l’ottima riuscita di questa manifestazione.
SEZIONI | 32 |
ELETTORI | 36.187 |
VOTANTI |
15.187
41,97%
|
SCHEDE NULLE | 194 |
SCHEDE BIANCHE | 64 |
SCHEDE CONTESTATE | 7 |
Candidato Sindaco | Voti | % |
STEFANO CECCHI | 7.746 | 51,91 |
CARLO COLIZZA | 7.176 | 48,09 |